Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2711 del 05/02/2018


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Civile Ord. Sez. L Num. 2711 Anno 2018
Presidente: DI CERBO VINCENZO
Relatore: NEGRI DELLA TORRE PAOLO

ORDINANZA

sul ricorso 17306-2013 proposto da:
POSTE ITALIANE S.P.A.

C.F. 9720308055,

in

per s ona

del legale rappresentante pro tmpQ, elttivemente
domiciliata in ROMA, VIA LUIGI GIUSEPPE FARAVELLI 22,
presso lo studio dell’avvocato ARTURO MARESCA, che la
rappresenta e difende, giusta delega in atti;
– ricorrente contro
2017

D’AMBROSIO ELEONORA;
– intimata –

4192

avverso la sentenza n. 1085/2012 della CORTE
D’APPELLO di MILANO, depositata il 31/07/2012 R.G.N.

1801/2009.

Data pubblicazione: 05/02/2018

R.G. 17306/2013

Premesso
che con sentenza n. 1085/2012, depositata il 31 luglio 2012, la Corte di appello di
Milano, in riforma della decisione di primo grado, ha ritenuto la nullità del termine
apposto al secondo (relativo al periodo dal 12/4/2007 all’11/7/2007) di tre contratti a

ai sensi dell’art. 2, comma 1 bis, d.lgs. n. 368/2001 e conseguentemente dichiarato la
sussistenza fra le parti di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a
decorrere dal 12 aprile 2007, con la condanna della società appellante al risarcimento del
danno ex art. 32 I. n. 183/2010 nella misura di dodici mensilità dell’ultima retribuzione
globale di fatto, oltre accessori;
– che nei confronti di detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione Poste Italiane
S.p.A. con sette motivi, assistiti da memoria;
– che la lavoratrice è rimasta intimata;

rilevato
che con il primo, il secondo, il terzo, il quarto e il quinto motivo di ricorso la società
censura la sentenza impugnata (1°) per avere la Corte di appello erroneamente ritenuto
quale condizione di legittimità del contratto la specifica indicazione della causale, secondo
quanto disposto dall’art. 1 d.lgs. n. 368/2001 (art. 360 n. 3 in relazione all’art. 2, co. 1
bis, d.lgs. n. 368/2001); (2°) per avere erroneamente ritenuto, esaminando la domanda
sotto il profilo della legittimità della successione di contratti a termine, che il legislatore
nazionale non avesse apprestato i correttivi richiesti dalla clausola 5 dell’Accordo Quadro
allegato alla Direttiva 1999/70/CE (art. 360 n. 3 in relazione agli artt. 2, co. 1 bis, 4 e 5
d.lgs. n. 368/2001); (3°) per avere fornito un’errata interpretazione della medesima
clausola, la quale, diversamente da quanto ritenuto in sentenza, non tende a prevenire la
mera successione di contratti a termine bensì l’abuso che potrebbe derivare dall’utilizzo
della successione (art. 360 n. 3 in relazione alla clausola 5 n. 1 dell’Accordo Quadro
recepito dalla Direttiva n. 1999/70/CE); (4°) per avere disapplicato l’art. 2, comma 1 bis,
d.lgs. cit. a causa di ritenuto contrasto con i principi del diritto comunitario, là dove ha
considerato necessaria, per il secondo contratto a tempo determinato, la specificazione
della causale giustificativa dell’apposizione del termine (violazione e falsa applicazione
dell’art. 234, già art. 177, del Trattato istitutivo della CEE); (5°) per avere ritenuto non
applicabile alla fattispecie la disciplina transitoria ex art. 1, comma 43, I. n. 247/2007,
malgrado con tale disciplina fosse stato stabilito che il tetto massimo di durata (36 mesi)
per contratti a termine successivi dovesse cominciare a produrre i propri effetti fin dall’I.
1

tempo determinato stipulati da Eleonora D’Ambrosio e dalla società Poste Italiane S.p.A.

gennaio 2008, data di entrata in vigore della legge (art. 360 n. 3 in relazione agli artt. 5,
comma 4 bis, d.lgs. n. 368/2001 e 1, comma 43, I. n. 247/2007);

osservato
che i motivi richiamati, che possono esaminarsi congiuntamente in quanto connessi,
risultano infondati alla luce di quanto recentemente precisato da Sez. U n. 11374/2016;
– che, in particolare, con tale sentenza è stato affermato che “le assunzioni a tempo
delle poste, che

presentino i requisiti specificati dal comma 1 bis dell’art. 2 del d.lgs. n. 368 del 2001, non
necessitano anche dell’indicazione delle ragioni di carattere tecnico, produttivo,
organizzativo o sostitutivo ai sensi del comma 1 dell’art. 1 del medesimo d.lgs.,
trattandosi di ambito nel quale la valutazione sulla sussistenza della giustificazione è
stata operata ex ante direttamente dal legislatore”;
– che con la medesima sentenza è stato altresì affermato che “in tema di rapporti di
lavoro nel settore delle poste, la stipula in successione tra loro di contratti a tempo
determinato nel rispetto della disciplina di cui al d.lgs. n. 368 del 2001, e successive
integrazioni, applicabile ratione temporis, è legittima, dovendosi ritenere la normativa
nazionale interna non in contrasto con la clausola n. 5 dell’Accordo Quadro, recepito nella
Direttiva n.1999/70/CE, atteso che l’ordinamento italiano e, in ispecie, l’art. 5 del d.lgs.
n. 368 cit., come integrato dall’art. 1, commi 40 e 43, della I. n. 247 del 2007, impone di
considerare tutti i contratti a termine stipulati tra le parti, a prescindere dai periodi di
interruzione tra essi intercorrenti, inglobandoli nel calcolo della durata massima (36
mesi), la cui violazione comporta la trasformazione a tempo indeterminato del rapporto”;
– che restano assorbiti gli ulteriori motivi di ricorso, con i quali Poste Italiane S.p.A. si
duole della violazione e falsa applicazione dell’art. 1419 c.c., per avere la Corte di appello
erroneamente ritenuto che la nullità della clausola non comportasse la nullità dell’intero
contratto (6° motivo), nonché si duole della violazione e falsa applicazione dell’art. 32 I.
n. 183/2010, per avere erroneamente attribuito rivalutazione monetaria e interessi legali
sulla somma liquidata a titolo di indennità risarcitoria (7° motivo);

ritenuto
conclusivamente che – accolti i primi cinque motivi, assorbiti gli altri – l’impugnata
sentenza n. 1085/2012 della Corte di appello di Milano deve essere cassata in relazione
ai motivi accolti e la causa rinviata, anche per la liquidazione delle spese del presente
giudizio di legittimità, alla stessa Corte in diversa composizione, la quale, procedendo a
nuovo esame della fattispecie, si atterrà ai principi di diritto sopra richiamati

2

determinato, effettuate da imprese concessionarie di servizi nel settore

p.q.m.

La Corte accoglie i primi cinque motivi di ricorso, assorbiti gli altri; cassa la sentenza
impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello
di Milano in diversa composizione.

Il Presidente
(dott. Vincenzo Di Cerbo)

1

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Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del 26 ottobre 2017.

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