Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2711 del 02/02/2017

Cassazione civile, sez. III, 02/02/2017, (ud. 12/12/2016, dep.02/02/2017),  n. 2711

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMBROSIO Annamaria – Presidente –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 15895-2014 proposto da:

C.A., CA.GI., considerati domiciliati ex lege

in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentati e difesi dall’avvocato VINCENZO ADINOLFI unitamente

all’avvocato GIOVANNI GIORGIONE giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrenti –

contro

B.G., C.M.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1664/2012 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 23/04/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/12/2016 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PELLECCHIA;

udito l’Avvocato SALVATORE PESCE per delega;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PEPE Alessandro, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso del

motivo 1.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Nel 2008, i coniugi C.A. e Ca.Gi. proposero ricorso per ottenere la condanna del figlio, C.M., all’immediata restituzione dell’immobile sito in (OMISSIS) concessogli in comodato gratuito con contratto stipulato con scrittura privata del (OMISSIS).

Esposero che in tale contratto, in assenza di previsione di un termine finale, le parti avevano pattuito espressamente che il comodatario si impegnava a restituire l’immobile ai comodanti entro 20 giorni dal ricevimento di lettera raccomandata a.r. contenente semplice richiesta di rilascio dell’immobile de quo; che nel 2008 avevano chiesto al figlio la restituzione del medesimo immobile; che tale richiesta nasceva dalla necessità dei comodanti di trasferirsi a (OMISSIS) sia per stare vicini ai due figli ed ai nipoti, che vi risiedevano, sia per motivi di salute della Ca. che, per le proprie patologie, doveva accedere alle cure mediche specialistiche presso ospedale di (OMISSIS) e, contemporaneamente, doveva usufruire dell’assistenza dei figli, tenuto conto dello scarso aiuto fornito dal marito, invalido ad una gamba.

Nella contumacia del figlio, intervenne B.G., coniuge separata, chiedendo, in qualità di assegnataria dell’abitazione familiare e affidataria dei figli minori, il rigetto della domanda. Secondo l’interveniente, nella fattispecie si verteva in ipotesi di comodato senza determinazione di durata ed all’immobile era stato impresso un vincolo di destinazione in favore del nucleo familiare che doveva permanere, anche in caso di crisi coniugale e di separazione, a favore delle esigenze abitative dei figli minori almeno fino alla loro autonomia economica.

Si costituì successivamente il resistente contumace, il quale aderì alle ragioni dei ricorrenti propri genitori.

Il Tribunale di Bologna – sez. distaccata di Imola con sentenza n. 55/2011, rigettò la domanda.

2. La decisione è stata confermata dalla Corte di Appello di Bologna, con sentenza n. 1664 depositata il 23 aprile 2013.

La Corte, sulla scorta della giurisprudenza di legittimità formatasi a seguito della sentenza SS.UU. 13603/2004, ha ritenuto che i rapporti quali quello in esame, nei quali l’immobile è concesso al figlio affinchè sia adibito a casa familiare, siano assoggettati al regime del comodato a tempo determinato, in considerazione dell’implicita previsione di un termine finale connessa al pattuito vincolo di destinazione.

Ha inoltre confermato la sentenza del Tribunale nella parte in cui aveva escluso la sussistenza delle condizioni che legittimassero la richiesta di restituzione immediata ex art. 1809 c.c., comma 2, ritenendo che le circostanze addotte per giustificare il “bisogno” (la necessità della Ca. di accedere a cure mediche presso un ospedale di (OMISSIS) e l’intenzione si stare vicino ai figli ed ai nipoti) difettassero dei requisiti di urgenza ed imprevedibilità, in quanto riferite alla sussistenza di patologie croniche risalenti e non fossero confermate dal contesto terapeutico e dal vissuto personale dei comodanti, residenti.

3. Avverso tale decisione, propongono ricorso in Cassazione i coniugi C. e Ca. sulla base di due motivi.

3.1. Gli intimati B.G. e C.M. non hanno svolto difese.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

4.1. Con il primo motivo, i ricorrenti denunciano “violazione e falsa applicazione del combinato disposto dell’art. 360 c.p.c., n. 3 in relazione agli artt. 1809 – 1810 c.c., nonchè degli artt. 1322, 1362, 1367 e 1371 c.c. anche in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5 relativamente all’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”.

L’interpretazione del contratto a cui perviene la Corte di Appello di Bologna contrasterebbe con la volontà dei contraenti emergente dal dato letterale del contratto, in violazione degli artt. 1362 e ss. che impongono al giudice, prima di accedere ad altri parametri di imputazione, di fornire adeguata motivazione della ritenuta equivocità ed insufficienza del dato letterale.

La Corte di appello avrebbe totalmente pretermesso la valutazione delle clausole della scrittura privata che specificavano che il contratto era a tempo indeterminato e che disciplinavano l’esercizio della facoltà dei proprietari di richiedere ad nutum, il rilascio dell’immobile.

Inoltre, anche se vi fossero stati dubbi sulla portata delle suddette pattuizioni, la Corte di appello avrebbe dovuto applicare il criterio di interpretazione sussidiario di cui all’art. 1371 c.c., secondo cui il contratto gratuito deve essere interpretato in senso meno gravoso per l’obbligato.

4.2. Con il secondo motivo, formulata in via subordinata, i ricorrenti lamentano “violazione e falsa applicazione del combinato disposto dell’art. 360 c.p.c., n. 3 in relazione agli artt. 1809 – 1810 c.c. ed in relazione all’art. 42 Cost., comma 1 e art. 47 Cost.”.

La Corte di Appello di Bologna avrebbe omesso di contemperare le esigenze di tutela della famiglia con quelle di tutela della proprietà privata e del risparmio di cui agli artt. 42 e 47 Cost., ignorando l’insegnamento della medesima sentenza Suprema Corte n. 13603/2004 su cui viene fondata la motivazione, la quale avrebbe escluso che il sacrificio del comodante possa durare fino al raggiungimento dell’indipendenza economica dell’ultimo dei figli conviventi con l’assegnatario.

Pertanto, il giudice del rinvio dovrà interpretare l’art. 1809 c.c. in modo costituzionalmente orientato al fine che si operi il dovuto bilanciamento tra i vari interessi costituzionalmente protetti e, conseguentemente, indicare in quale momento, diverso da quello del raggiungimento dell’indipendenza economica dell’ultimo dei figli conviventi con l’assegnatario, il contratto di comodato dovrà intendersi risolto.

I motivi possono essere esaminati insieme e sono infondati.

La Corte di Appello, nella propria motivazione, ha recepito il consolidato orientamento giurisprudenziale, risalente a Cass., Sez. Un. 13603/2004, secondo cui, se il comodato di un bene immobile è stato stipulato senza limiti di durata in favore di un nucleo familiare, già formato o in via di formazione, si versa nell’ipotesi del comodato a tempo indeterminato, caratterizzato dalla non prevedibilità del momento in cui la destinazione del bene verrà a cessare e pertanto dal carattere implicito della durata del rapporto, anche oltre la crisi coniugale e senza possibilità di far dipendere la cessazione del vincolo esclusivamente dalla volontà, ad nutum, del comodante. Resta salva la facoltà del comodante di chiedere la restituzione nell’ipotesi di sopravvenienza di un bisogno urgente e non prevedibile, come disposto dalla relativa norma del codice civile (cfr., tra le ultime, Cass. n. 25356/2015). Con una recente pronuncia, le Sezioni Unite, nel confermare l’impostazione del 2004, al fine di temperare eccessi “familistici”, a scapito del diritto di proprietà, hanno affermato che “destinazione a casa familiare implica una scrupolosa verifica della intenzione delle parti, che tenga conto delle loro condizioni personali e sociali, della natura dei loro rapporti, degli interessi perseguiti”, che “il comodatario, o il coniuge separato con cui sia convivente la prole minorenne o non autosufficiente, che opponga alla richiesta di rilascio la esistenza di un comodato di casa familiare con scadenza non prefissata, ha l’onere di provare, anche mediante le inferenze probatorie desumibili da ogni utile fatto secondario allegato e dimostrato, che tale era la pattuizione attributiva del diritto personale di godimento” e che “prudente apprezzamento del giudice di merito in relazione agli elementi (epoca dell’insorgenza della nuova situazione, comportamenti e dichiarazioni delle parti, rapporti intrattenuti, tempo trascorso etc.) che sono sottoponibili al suo giudizio” (Cass. civ. Sez. Unite, Sent., 2909-2014, n. 20448). Tale valutazione è stata effettuata dal giudice del merito.

Inoltre nel caso di specie, è vero che ci si trova di fronte ad una scrittura privata, trascritta dai ricorrenti, dove si prevede che il rapporto di comodato, pur stipulato in favore di un nucleo familiare (“il figlio M. e famiglia”), sia risolvibile ad nutum dai comodanti, su semplice richiesta, da considerare quale termine del comodato stesso. Ma ciò non può far desumere la “forma” (natura) del comodato dalla disciplina contrattuale del recesso, laddove – al contrario – è dall’inquadramento del comodato, nell’uno o nell’altro tipo, che deriva la disciplina del recesso. In sostanza se la destinazione dell’immobile è quella di casa familiare del figlio (e poi del coniuge separato) è questa che rileva in ordine alla durata del comodato e non già la clausola contrattuale di recedibilità ad nutum che è destinata a rimanere inefficace fintanto che permane quella destinazione.

Pertanto il comodato, stipulato senza prefissione di termine, di un immobile successivamente adibito, per inequivoca e comune volontà delle parti contraenti, ad abitazione di un nucleo familiare, non può essere risolto in virtù della mera manifestazione di volontà ad nutum espressa dal comodante dal momento che deve ritenersi impresso al contratto un vincolo di destinazione alle esigenze abitative familiari idoneo a conferire all’uso cui la cosa è destinata il carattere implicito della durata del rapporto, anche oltre la crisi familiare tra i coniugi. Ne consegue che il rilascio dell’immobile, finchè non cessano le esigenze abitative familiari cui esso è stato destinato, può essere richiesto, ai sensi dell’art. 1809 c.c., comma 2, solo nell’ipotesi di un bisogno contrassegnato dall’urgenza e dall’imprevedibilità. E tale valutazione è stata eseguita dal giudice del merito che ha ritenuto non rilevanti, perchè non sopravvenuti, i requisiti di urgenza e imprevedibilità sollevate dalla ricorrente al fine del rilascio dell’immobile da parte della B..

Tra l’altro parte del secondo motivo è inammissibile perchè pone questioni che vengono sollevate per la prima volta in questa sede.

Pertanto la motivazione del giudice del merito, in linea con la giurisprudenza di questa Corte è scevra da vizi logico giuridici.

6. In considerazione del fatto che gli intimati non hanno svolto difese non occorre disporre per le spese.

7. Infine, dal momento che il ricorso risulta notificato successivamente al termine previsto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 18, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma i quater, introdotto dalla citata L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

PQM

la Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento a carico della parte ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte suprema di Cassazione, il 12 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 2 febbraio 2017

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