Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27109 del 28/12/2016


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Cassazione civile, sez. trib., 28/12/2016, (ud. 21/09/2016, dep.28/12/2016),  n. 27109

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. GENOVESE Francesco – Consigliere –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso n. 16701/12 proposto da:

Commissario Straordinario per la Gestione dei Servizi nel

Comprensorio di Bonifica della (OMISSIS), nonchè Commissario

Liquidatore del Consorzio di Bonifica della (OMISSIS) – nella

persona di B.D., elettivamente domiciliato in Roma,

Corso Vittorio Emanuele II n. 287, presso lo Studio dell’Avv.

Antonio Iorio, rappresentato e difeso dall’avv. Giuseppe Falcone,

giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

N.G., elettivamente domiciliato in Roma, Viale G. Mazzini n.

11, presso lo Studio dell’Avv. Pasquale Di Rienzo, rappresentato e

difeso dall’Avv. Stanislao De Santis, giusta delega a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 324/01/11 della Commissione Tributaria

Regionale della Calabria, depositata l’8 luglio 2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21

settembre 2016 dal Consigliere Dott. Ernestino Bruschetta;

udito l’Avv. Francesco Falcone, per delega, per il ricorrente;

udito l’Avv. Michele Sprovieri, per delega, per il controricorrente;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CUOMO Luigi, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

Con l’impugnata sentenza n. 324/01/11 depositata il 8 luglio 2011 la Commissione Tributaria Regionale della Calabria respingeva l’appello del Consorzio di Bonifica (OMISSIS) avverso la decisione n. 493/01/08 della Commissione Tributaria Provinciale di Cosenza che aveva accolto il ricorso promosso da Termine Gennaro contro la cartella n. (OMISSIS) con la quale veniva chiesto il pagamento di oneri di bonifica.

La CTR pur dando atto della produzione della trascrizione dell’atto di “perimetrazione” ecc. spiegava il rigetto dell’appello giudicando illegittimo l’atto impugnato perchè “non esisteva motivazione della cartella con riferimento ai piani di classifica, ragione per cui vigeva il principio generale della ripartizione dell’onere della prova secondo il quale è il Consorzio impositore a fornire la prova della pretesa” e “al solo scopo di approfondimento” – riteneva la ridetta pretesa fiscale infondata nel merito perchè il Consorzio non aveva provato il concreto “vantaggio incrementativo” che i terreni del contribuente avrebbero dovuto ricevere dalle opere di bonifica. Una mancanza di dimostrazione a cui, secondo la CTR, non poteva supplire la “perizia di parte” e nemmeno la “generica” richiesta di CTU che “non poteva esonerare la parte dal fornire la prova”.

Il Commissario Straordinario per la Gestione dei Servizi nel Comprensorio di Bonifica della (OMISSIS) proponeva ricorso per cassazione affidato a sette motivi, cui il contribuente resisteva con controricorso.

Diritto

1. Questa Corte ritiene di dover precisare come non costituisca autonoma ratio decidendi la incidentale considerazione da parte della CTR dell’affermazione fatta dal contribuente circa la “mancata esecuzione di opere e erogazione di servizi” di bonifica. Come in effetti è riscontrabile dalla lettura della motivazione dell’impugnata sentenza, pur dando atto della appena ricordata asserzione, la CTR ha però fondato la decisione di nullità della cartella su i preventivi due assorbenti profili del difetto di motivazione della stessa e della mancanza di dimostrazione di un vantaggio “idraulico” diretto a favore del fondo del contribuente.

2. Con il secondo motivo del ricorso principale, da esaminarsi per primo per il suo carattere preliminare, il Consorzio censurava la sentenza ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, denunciando in rubrica “Nullità del procedimento e della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c. e dell’art. 111 Cost. per violazione delle regole fondamentali del giusto processo posto che il problema della carenza di motivazione non è stata mai denunciata dall’appellante nè dall’appellato”.

Il motivo è inammissibile.

E questo perchè la CTR ha in narrativa dell’impugnata sentenza accertato che in atto d’appello il Consorzio aveva censurato “la parte relativa alla legittimità della cartella denunciando l’erroneità della sentenza impugnata in ordine alla dichiarata mancanza di motivazione”; l’accertamento in parola, quindi, impinge nel vizio revocatorio e lo stesso avrebbe dovuto essere impugnato con lo specifico mezzo ex art. 395 c.p.c., n. 4, (Cass. sez. 3, n. 27555 del 2011; Cass. sez. 3, n. 10066 del 2010).

3. Il primo motivo del ricorso principale veniva così rubricato: “Illogica e/o contraddittoria motivazione (ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) sui due fatti fondamentali della causa ricostruiti dalla CTR e cioè sulla inesistenza della motivazione della cartella (affermata nella prima ratio decidendi), e sulla inesistenza della prova della pretesa (affermata nella seconda ratio decidendi), posto che la seconda ratio decidendi è incompatibile con la prima nel senso che se veramente fosse mancata la motivazione nel provvedimento impugnato sarebbero mancati in esso i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che però ed invece la CTR ha valutato ampiamente ed ha giudicato non provati nella seconda ratio decidendi allorchè ha concluso per l’infondatezza della pretesa”.

Il motivo è nella sostanza fondato.

Seppur è vero che l’accertamento del difetto di motivazione di un atto fiscale, non contrasta con la possibilità che il contribuente possa difendersi nel merito, atteso che il ridetto difetto di motivazione non può esser sanato ex art. 156 c.p.c. per raggiungimento dello scopo in quanto la sua funzione è quella di garantire una difesa certa anche con riferimento alla delimitazione del thema decidedum (Cass. sez. trib. n. 28056 del 2009; Cass. sez. trib. n. 1905 del 2007), nondimeno deve ritenersi errata l’affermazione della CTR secondo cui il difetto di motivazione che dà luogo all’illegittimità della cartella può anche consistere in una mancanza di motivazione circa i “piani di classifica” tale da comportare un onere della prova del “vantaggio incrementativo” a carico del Consorzio e questo perchè in tal modo viene confuso il piano della motivazione dell’atto impositivo con quello della sua prova e al quale è invece destinato l’ambito processuale (Cass. sez. trib. n. 9810 del 2014; Cass. sez. trib. n. 25624 del 2006).

4. Con il terzo motivo del ricorso principale rubricato “Violazione e/o errata applicazione di legge relativa alle regole sulla trascrizione (artt. 2645 e 2645 ter c.c.) e delle regole probatorie (art. 2697 c.c.) ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 non avendo la CTR applicato il principio della inversione dell’onere della prova derivante dalla esistenza di due documenti quali la trascrizione di un atto di perimetrazione del comprensorio del Consorzio effettuata il 21.10.1969, e la delibera della regione Calabria relativa alla determinazione della identità dei contributi”, il Commissario deduceva che in presenza dei suddetti documenti, che dimostravano l’inserzione dei terreni nel perimetro di contribuenza, erroneamente la CTR aveva onerato il Consorzio dell’onere di dimostrare il “vantaggio idraulico” ricevuto dai terreni del contribuente.

Il motivo è fondato.

Invero la CTR ha nella sostanza accolto il ricorso del contribuente ritenendo che dalla mancata indicazione in cartella del perimetro di contribuenza doveva farsi discendere l’onere non adempiuto dal Consorzio di provare il “concreto vantaggio incrementativo” ricevuto dai terreni del contribuente, mentre deve in contrario a riguardo osservarsi come la giurisprudenza di questa Corte si sia invece come noto in contrario consolidata nel senso dell’assoggettamento al contributo dei terreni che sono inseriti nel Perimetro di contribuenza e nel Piano di classifica; e, ciò, in forza delle presunzioni di cui all’art. 860 c.c. e al R.D. 13 febbraio 1933, n. 215, art. 10; e, a meno che il contribuente non alleghi fatti specifici dai quali far conseguire che, nella concreta fattispecie, nessun vantaggio i terreni ricevano dalle opere consortili, con ciò permettendo al Consorzio l’esercizio del diritto difensivo attraverso la dimostrazione che i fatti ex adverso dedotti dal contribuente sono inesistenti (Cass. sez. un. n. 26009 del 2008; Cass. sez. trib. n. 9099 del 2012; Cass. sez. trib. 4671 del 2012; Cass. sez. trib. n. 654 del 2012); mentre diversamente, nella caso all’esame, la CTR ha erroneamente ritenuto che, a prescindere dalla prodotta inserzione dell’immobile in un comprensorio che perimetrava la contribuenza, a prescindere dalla prodotta delibera regionale che stabiliva la misura degli oneri consortili, spettasse comunque al Consorzio provare che l’immobile riceveva dalle opere di bonifica un vantaggio specifico.

5. Assorbiti gli altri motivi.

6. Alla cassazione della sentenza deve seguire il giudizio di rinvio per l’accertamento degli ulteriori fatti.

PQM

La Corte accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione, cassa l’impugnata sentenza, rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Calabria che in altra composizione dovrà decidere la controversia uniformandosi ai superiori principi e regolare le spese di ogni fase e grado.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 21 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2016

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