Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27109 del 23/10/2019

Cassazione civile sez. trib., 23/10/2019, (ud. 20/02/2019, dep. 23/10/2019), n.27109

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANZON Enrico – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. NONNO Giacomo Maria – rel. Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. FANTICINI Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 4624/2015 R.G. proposto da:

Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

Z. s.r.l. in liquidazione, in persona del liquidatore pro

tempore – intimata avverso la sentenza della Commissione tributaria

regionale della Lombardia n. 3398/44/14, depositata il 24 giugno

2014.

Udita la relazione svolta nelle camere di consiglio del 20 febbraio

2019 dal Consigliere Dott. Nonno Giacomo Maria.

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. con sentenza n. 3398/44/14 del 24/06/2014 la Commissione tributaria regionale della Lombardia (di seguito CTR) respingeva l’appello proposto dalla Agenzia delle entrate avverso la sentenza n. 24/04/13 della Commissione tributaria provinciale di Varese (di seguito CTP), che aveva accolto il ricorso di Z. s.r.l. in liquidazione (di seguito Z.) avverso il diniego di rimborso di un credito IVA maturato con riferimento all’anno 2007;

1.1. come si evince dalla sentenza impugnata: a) il diniego di rimborso conseguiva alla mancata presentazione del modello VR; b) la CTP accoglieva il ricorso della società contribuente; c) avverso la sentenza della CTP l’Agenzia delle entrate proponeva appello;

1.2. la CTR rigettava l’appello evidenziando che: a) doveva ritenersi sussistente “il potere del rappresentante legale (ed ex liquidatore) di rilasciare procura al fini di procedere per l’esercizio del diritto recupe-ratorio dell’IVA a credito non essendovi carenza, in capo al soggetto che l’ha rilasciata, del potere di rappresentare la società ancorchè ormai non più esistente”; b) la mancata presentazione del Modello VR non è ostativa al rimborso del credito che, una volta sorto con l’indicazione nella dichiarazione annuale, doveva ritenersi soggetto al termine di prescrizione decennale;

2. l’Agenzia delle entrate impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato a tre motivi;

3. Z. non si costituiva in giudizio e restava, pertanto, intimata.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. con il primo motivo di ricorso l’Agenzia delle entrate deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 75,83 e 110 c.p.c., nonchè dell’art. 2495 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, evidenziando l’inammissibilità dell’originario ricorso della società contribuente, proposto in data 23/12/2011, essendo la stessa cancellata dal registro delle imprese già in data 11/11/2008 e non essendo Z.F., ex liquidatore della società, legittimato a rappresentarla;

2. il motivo è fondato;

2.1. è documentalmente provato che la Z. s.r.l. in liquidazione sia stata cancellata dal registro delle imprese in data 11/11/2008 e che, quindi, la stessa si è estinta (Cass. S.U. n. 4060 del 22/02/2010), con conseguente trasmissione ai soci del diritto a riscuotere i crediti residui (Cass. S.U. n. 6070 del 12/03/2013);

2.2. pertanto, in data 23/12/2011, l’ex liquidatore della società contribuente non aveva il potere di proporre, in nome e per conto della stessa, il ricorso davanti alla CTP, diversamente da quanto ritenuto dalla sentenza impugnata;

2.3. ne consegue la nullità della procura ad litem e l’improponibilità dell’originario ricorso per difetto di legittimati ad processum, rilevabile d’ufficio anche in sede di legittimità con il solo limite del giudicato (Cass. n. 10009 del 24/04/2018; Cass. n. 16274 del 31/07/2015);

3. con il secondo motivo di ricorso si deduce la violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, artt. 30 e 38 bis, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, evidenziandosi che la mancata presentazione del modello VR non costituisce un mero errore formale;

4. con il terzo motivo di ricorso si deduce la violazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 21 e dell’art. 2946 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, evidenziandosi che il diritto a rimborso è soggetto al termine di decadenza biennale e non già alla prescrizione decennale;

5. i due motivi, espressamente proposti in via subordinata al mancato accoglimento del primo, restano assorbiti.

6. in conclusione, va accolto il primo motivo di ricorso, con assorbimento degli altri due motivi; la sentenza impugnata va cassata senza rinvio in quanto l’originario ricorso non avrebbe potuto essere proposto da Z.F. in nome e per conto della società;

6.1. la ritenuti insussistenza della legittimatio ad processum dell’ex liquidatore della società importa che quest’ultimo sia tenuto, in proprio, al pagamento delle spese del presente giudizio (liquidate come in dispositivo avuto conto di un valore di lite dichiarato di Euro 48.902,00) in favore della ricorrente (cfr. Cass. n. 10332 del 13/05/2014; Cass. n. 27941 del 19/12/2005);

6.2. sussistono giusti motivi, in ragione del tardivo rilievo effettuato dall’Agenzia delle entrate, per compensare tra Z.F. e l’Agenzia delle entrate le spese relative ai gradi di merito.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbiti i restanti; dichiara l’improponibilità dell’originario ricorso e cassa senza rinvio la sentenza impugnata; condanna Z.F. a rifondere alla ricorrente le spese del presente giudizio, che liquida in Euro 4.100,00, oltre alle spese prenotate a debito; dichiara compensate tra Z.F. e l’Agenzia delle entrate le spese relative ai gradi di merito del presente giudizio.’

Così deciso in Roma, il 20 febbraio 2019.

Depositato in cancelleria il 23 ottobre 2019

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