Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27108 del 27/11/2020

Cassazione civile sez. trib., 27/11/2020, (ud. 15/01/2020, dep. 27/11/2020), n.27108

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino L – Consigliere –

Dott. NONNO Giacomo M. – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M.G. – Consigliere –

Dott. GRASSO Giusep – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16726/13 proposto da:

AGENZIA DELLE DOGANE, in persona del Direttore pro-tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

i cui uffici domicilia in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12.

– ricorrente –

contro

SAMOC S.R.L., in persona del legale rappresentante pro-tempore.

– intimata –

avverso la sentenza n. 233/17/12 della Commissione tributaria

regionale della Sicilia, sezione staccata di Catania, depositata il

12 luglio 2012.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

15 gennaio 2020 dal Consigliere Gianluca Grasso.

 

Fatto

RITENUTO

che:

– la S.A.MO.C. s.r.l. Società Artigiana Molino Calanchi ha impugnato la cartella di pagamento n. (OMISSIS) con cui l’Agenzia delle dogane, sulla base di p.v.c., aveva contestato per l’anno 2002 la giustificazione dei consumi di gasolio per autotrazione con l’utilizzo di schede carburanti in luogo delle fatture in violazione del D.P.R. n. 277 del 2000, art. 5, rettificando la relativa imposta e irrogando le sanzioni per inosservanza alle prescrizioni dell’Amministrazione e indebita compensazione;

– la Commissione tributaria provinciale di Ragusa ha accolto il ricorso;

– la Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione staccata di Catania, ha respinto l’impugnazione, ritenendo che la normativa di cui al D.P.R. n. 277 del 2000, art. 5, che ha introdotto l’onere della fatturazione quale documento fiscale per accedere al beneficio fiscale, non riguarda le imprese che svolgono diversa attività e usano i mezzi di trasporto per consegnare i loro prodotti, consentendo pertanto a questi ultimi di documentare con schede carburanti i consumi di carburante;

– l’Agenzia delle dogane ha proposto ricorso per cassazione affidato a un unico motivo;

– la società contribuente, sia pur regolarmente intimata, non si è costituita.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– con l’unico motivo di ricorso si contesta la violazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, del D.P.R. 9 giugno 2000, n. 277, art. 1, comma 2, e art. 5. Secondo parte ricorrente, la sentenza di secondo grado è illegittima, in quanto ha deciso la controversia come se esistesse la regola per cui soltanto gli autotrasportatori per conto terzi dovessero dimostrare con fattura la spettanza dell’agevolazione tributaria. Le disposizioni richiamate, al contrario, chiariscono che sono onerati di dimostrare il requisito della spettanza dell’agevolazione tributaria mediante fattura anche le imprese che trasportano merci in contro proprio;

– in tema di rimborso dell’accisa sul gasolio per autotrazione, la modifica apportata al D.P.R. n. 444 del 1997, dalla L. n. 266 del 2005, non ha derogato, anche dopo l’introduzione del D.P.R. n. 277 del 2000, le disposizioni che prescrivono la fattura quale esclusiva prova idonea a fondare la richiesta di compensazione o rimborso. Invero, il D.P.R. n. 277 del 2000, disciplinando le modalità per poter beneficiare del credito derivante dalla riduzione degli oneri imposti agli autotrasportatori di merci per conto terzi o per conto proprio (nazionali o comunitari), richiede, ai fini della fruizione delle agevolazioni, l’esibizione, su richiesta dell’Ufficio, dei “documenti giustificativi concernenti gli elementi dichiarati”, dovendo riportarsi nella dichiarazione i dati delle fatture di acquisto e stabilendo, solo per casi particolari e per un periodo transitorio (dal 16 gennaio 1999 all’11 ottobre 2000, data di entrata in vigore), che la “scheda carburanti” di cui al D.P.R. n. 444 del 1997, tenga luogo della fattura (Cass. 29 maggio 2019, n. 14645; Cass. 19 aprile 2013, n. 9562);

– risulta pertanto errata l’interpretazione data dalla pronuncia impugnata della normativa in esame, che non distingue tra autotrasportatori di merci per conto terzi e per conto proprio, essendo anche questi ultimi tenuti all’allegazione della fattura quale documento fiscale per fondare la richiesta di compensazione o rimborso;

– in conclusione, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata e, non essendo necessario nessun altro accertamento di merito, la causa va decisa nel merito con il rigetto del ricorso originario;

– le spese processuali della fase di merito vanno integralmente compensate tra le parti, a fronte delle questioni prospettate e del consolidarsi della giurisprudenza di legittimità, mentre quelle del giudizio di legittimità vengono liquidate come da dispositivo.

PQM

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso originario. Compensa tra le parti le spese della fase di merito e condanna la società contribuente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 510,00 per onorari, oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Quinta Sezione civile, il 15 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 27 novembre 2020

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