Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27108 del 04/12/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 6 Num. 27108 Anno 2013
Presidente: GOLDONI UMBERTO
Relatore: PETITTI STEFANO

equa riparazione

SENTENZA
sentenza con motivazione
semplificata

sul ricorso proposto da:
FAGGIANO Cosima (FGG CSM 58L63 D761U),

rappresentata e

difesa, per procura speciale in calce al ricorso,
dall’Avvocato Donata Giorgia Cappelluto, domiciliata in
Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria civile della
Corte suprema di cassazione;
– ricorrente contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro
tempore,

pro

rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale

dello Stato, presso i. cui uffici in Roma,

via dei

Portoghesi n. 12, è domiciliato per legge;
– resistente –

Data pubblicazione: 04/12/2013

avverso il decreto della Corte d’appello di Potenza
depositato in data 12 aprile 2012.
Udita

la relazione della causa svolta nella camera di

consiglio del 4 ottobre 2013 dal Consigliere relatore Dott.

sentito

il P.M., in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. Ignazio Patrone, che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso per quanto di ragione.

Ritenuto

che, con ricorso depositato il 28 febbraio

2011 presso la Corte d’appello di Potenza, Faggiano Cosima
ha chiesto la condanna del Ministero della giustizia al
pagamento del danno non patrimoniale derivato dalla
irragionevole durata della procedura fallimentare iniziata
in data 5 maggio 1986, con la dichiarazione del fallimento
suo e della società Elcom progetti, e ancora pendente alla
data di presentazione della domanda di equa riparazione;
che l’adita Corte d’appello riteneva che la procedura
fallimentare – durata sino alla proposizione della domanda
ventiquattro anni – avrebbe dovuto concludersi nel termine
di otto anni, sicché la irragionevole durata della stessa
era stata di sedici anni;
che, conseguentemente, la Corte territoriale liquidava
in via equitativa il danno in euro 14.000,00, in ragione di
euro 1.000,00 per ciascun anno di ritardo;

Stefano Petitti;

che per la cassazione di questo decreto Faggiani Cosima
ha proposto ricorso sulla base di due motivi;
che l’amministrazione intimata ha resistito con
controricorso.
che il Collegio ha deliberato l’adozione

della motivazione semplificata nella redazione della
sentenza;
che con il primo motivo la ricorrente denuncia
«violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2, commi 2 e
3, della legge n. 89 del 2001 e dell’art. 6 CEDU»,
sostenendo che all’intervenuta comunitarizzazione, a
seguito della entrata in vigore del Trattato di Lisbona,
della CEDU conseguirebbe l’obbligo, per il giudice
nazionale, di applicare la tutela della ragionevole durata
del processo sulla base degli standards accolti dalla Corte
europea e quindi di riconoscere l’indennizzo per l’intera
durata del processo;
che il primo motivo di ricorso è infondato;
che esso muove dal presupposto che la Corte EDU, a
seguito dei Trattati di Nizza e Lisbona, sia parte
(“organo” si afferma nel ricorso) dell’Unione europea, così
da doversi applicare, in riferimento al sistema della
Convenzione, lo stesso meccanismo della disapplicazione che
opera per il diritto dell’Unione europea;

3

Considerato

che tale presupposto è però erroneo, giacché non tiene
conto (come posto in risalto dalla sentenza n. 80 del 2011
della Corte costituzionale): 1) che l’adesione dell’Unione
europea alla CEDU, prevista dal Trattato di Lisbona del 13

agosto 2008, n. 130, che modifica il Trattato sull’Unione
europea e il Trattato che istituisce la Comunità europea)
non è ancora avvenuta; 2) che il richiamo alla CEDU
contenuto nel paragrafo 3 dell’art. 6 del Trattato
secondo cui i diritti fondamentali garantiti dalla
Convenzione «e risultanti dalle tradizioni costituzionali
comuni agli Stati membri fanno parte del diritto
dell’Unione in quanto principi generali» – evoca una forma
di protezione già esistente, così da rendere tuttora valide
le argomentazioni sulla impossibilità, nelle materie cui
non sia applicabile il diritto dell’Unione, «di far
derivare la riferibilità alla CEDU dell’art. 11 Cost. dalla
qualificazione dei diritti fondamentali in essa
riconosciuti come “principi generali” del diritto
comunitario (oggi, del diritto dell’Unione)»; 3) che tale
rilievo si estende anche alla restante fonte di tutela e
cioè alla Carta dei diritti fondamentali (cd. Carta di
Nizza), il cui presupposto di applicabilità è <

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA