Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27107 del 27/11/2020

Cassazione civile sez. trib., 27/11/2020, (ud. 10/12/2019, dep. 27/11/2020), n.27107

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PERRINO Angelina Maria – Presidente –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – rel. Consigliere –

Dott. MUCCI Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 9487/2012 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con

domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato;

– ricorrente –

contro

A.T., A.A., TERMOEDIL DI A.A. &

T. S.N.C., in persona del suo legale rappresentante pro tempore,

tutti e ciascuno rappresentati e difesi giusta delega in atti

dall’avv. Antonio Bruno (PEC avvfrancescodorsi.pec.it) e con

domicilio eletto in Roma, presso l’avv. Simone D’Orsi in p.zza Addis

Abeba n. 1;

– controricorrente –

Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Molise

n. 20/02/11 depositata il 17/02/2011, non notificata;

Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del

10/12/2019 dal Consigliere Roberto Succio.

 

Fatto

RILEVATO

che:

– con la sentenza di cui sopra la Commissione Tributaria Regionale molisana ha respinto l’appello dell’Ufficio e confermando la pronuncia di prime cure ha dichiarato pertanto illegittimo l’avviso di accertamento impugnato, per IVA ed IRAP 2003 in capo alla società e per IRPEF 2003 in capo ai soci, ex art. 5 TUIR;

– avverso la sentenza di seconde cure propone ricorso per Cassazione l’Amministrazione Finanziaria con atto affidato a due motivi; resistono con controricorso sia la società sia i soci; i controricorrenti hanno depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– va preliminarmente dichiarata l’inammissibilità dell’impugnazione originaria della società TERMOEDIL DI A.A. & T. S.N.C. che come rileva la stessa Agenzia della Entrate ricorrente è stata cancellata da registro imprese in data (OMISSIS), prima della notifica, avvenuta in data 6 maggio 2005, dell’avviso di accertamento nei suoi confronti;

– alla luce di tal circostanza, pacifica in atti, va applicato l’ormai consolidato principio in forza del quale “nel processo tributario, la cancellazione dal registro delle imprese, con estinzione della società prima della notifica dell’avviso di accertamento e dell’instaurazione del giudizio di primo grado, determina il difetto sia della capacità processuale della stessa sia della legittimazione a rappresentarla dell’ex liquidatore, sicchè, non sussistendo alcuna possibilità di prosecuzione dell’azione, la decisione impugnata mediante ricorso per cassazione deve essere annullata senza rinvio ex art. 382 c.p.c.” (Cass. sez. trib. n. 33278 del 2018; Cass. sez. trib. n. 5736 del 2016);

– pertanto, pronunciando sul ricorso, la sentenza gravata va cassata senza rinvio quanto alla pronuncia relativa all’impugnazione della società;

– vanno ora esaminati i motivi di ricorso;

– con il primo motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate denuncia la violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma 4, e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 52, comma 5, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la CTR erroneamente ritenuto utilizzabili ai fini della decisione le scritture contabili tardivamente consegnate dal contribuente;

– il motivo è privo di fondamento;

– questa Corte è costante nel ritenere (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 5914 del 08/03/2017; Sez. 5, Ordinanza n. 27885 del 31/10/2018) che in tema di accertamento tributario, il D.P.R. n. 633 del 1972, art. 52, comma 5, secondo cui la dichiarazione resa dal contribuente nel corso di un accesso di non possedere i libri, i registri, le scritture e i documenti richiestigli, ne preclude la valutazione a suo favore in sede amministrativa o contenziosa, trova applicazione solo ove si traduca in un sostanziale rifiuto di esibizione da parte del contribuente diretto ad impedire l’ispezione documentale, rimanendo, invece, irrilevante, ai fini dell’operare della preclusione, il mancato possesso imputabile a caso fortuito, forza maggiore o anche negligenza o imperizia nella custodia e conservazione della documentazione contabile;

– nel caso che ci occupa, è pacifico in atti che a fronte dell’inizio della verifica in data (OMISSIS) i verificatori non ottenevano la presenza del consulente depositario delle scritture, che era assente dall’ufficio; seguiva l’esibizione dei registri iva in data (OMISSIS);

– orbene, deve escludersi che la tardiva (per tre giorni) esibizione della documentazione richiesta (che l’Erario parifica alla dichiarazione di non possedere) possa costituire atto volontario di sottrazione della stessa all’ispezione;

– detta documentazione è stata infatti messa a disposizione dell’Ufficio che l’ha concretamente sottoposta a controllo solo tre giorni dopo dalla richiesta, utilizzandone le risultanze ai fini della verifica senza che siano emersi da tal ritardo elementi atti a far ritenere che vi siano state alterazioni o sostituzioni di tal documentazione atti a impedire o falsare l’attività di accertamento;

– diversamente opinando, si dovrebbe ritenere che il contribuente o il depositario siano tenuti a esser disponibili continuamente e ininterrottamente a soddisfare immediatamente – contestualmente alla sua formulazione – la richiesta dell’Ufficio di visionare e ispezionare la documentazione;

sul punto, la CTR ha accertato in fatto come “non vi è contestazione alcune in merito al fatto che da quelle scritture risultasse la registrazione delle n. 40 fatture emesse nell’anno 2003”;

e il D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 52, comma 5, a cui rinvia il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 33, ha carattere eccezionale e deve essere interpretato alla luce degli artt. 24 e 53 Cost., in modo da non comprimere il diritto alla difesa e da non obbligare il contribuente a pagamenti non dovuti, sicchè non può reputarsi sufficiente, ai fini della suddetta preclusione, il mancato possesso imputabile a negligenza o imperizia nella custodia e conservazione della documentazione contabile (Cass. n. 8539 del 2014), e ciò anche a voler ritenere la temporanea chiusura dello studio professionale del consulente evento connesso a un difetto di diligenza del contribuente o di questi;

ciò non esclude, peraltro, che legittimo sia stato comunque il ricorso al metodo di accertamento induttivo; e ciò perchè, come lo stesso giudice d’appello accerta, non v’è prova che sia stata presentata la dichiarazione “al competente ufficio dell’Amministrazione finanziaria”; il che evidenzia la fondatezza del secondo motivo di ricorso, col quale si denuncia la violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 2, lett. a), e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 55, comma 1, nonchè del D.P.R. n. 322 del 1998, art. 3, comma 10, e dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la CTR ritenuto illegittimo l’accertamento induttivo pur a fronte della mancata presentazione della dichiarazione UNICO 2004;

– in mancanza della presentazione della dichiarazione, l’Erario ben poteva rideterminare la materia imponibile facendo leva sulle cc.dd. presunzioni supersemplici, pur dovendo tener conto della documentazione sia pur tardivamente presentata da parte contribuente e degli importi comunque pagati;

– pertanto, ferma restando la legittimità del metodo accertativo adottato dall’Ufficio, che correttamente l’Agenzia delle Entrata sostiene nella formulazione del motivo in esame e che merita quindi accoglimento, va nondimeno precisato che poichè l’Ufficio doveva e deve comunque tener conto di quanto effettivamente versato dal contribuente sarà compito del giudice di merito in sede di rinvio verificare, alla luce della documentazione in atti, se e in che misura il contribuente abbia effettivamente versato in tutto o in parte i tributi dovuti;

– e di tali versamenti ancora il giudice del rinvio, in sede di merito, dovrà ovviamente tener conto ai fini della rideterminazione della pretesa tributaria;

– conseguentemente va accolto il secondo motivo di ricorso; la sentenza è quindi cassata con rinvio al giudice dell’appello per nuovo esame.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso originario della società TERMOEDIL di A.A. e T. s.n.c.; cassa senza rinvio, sul punto, la sentenza gravata; rigetta il primo motivo di ricorso; accoglie il secondo motivo; cassa la sentenza impugnata limitatamente al motivo accolto e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale del Molise in diversa composizione che statuirà anche quanto alle spese del presente giudizio di Legittimità.

Così deciso in Roma, il 10 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 27 novembre 2020

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA