Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27107 del 04/12/2013


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 27107 Anno 2013
Presidente: GOLDONI UMBERTO
Relatore: PETITTI STEFANO

equa riparazione

SENTENZA
sentenza con motivazione
semplificata

sul ricorso proposto da:

GIUNTA Franco (GNT FNC 68M15 1480U), rappresentato e difeso
dagli Avvocati Maria Gabriella Branca e Paolo Carbone per
procura speciale a margine del ricorso, elettivamente
domiciliato presso lo studio del secondo in Roma, viale
Regina Margherita n. 290;

ricorrente

contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro

tempore,

pro

rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale

dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei
Portoghesi n. 12, è domiciliato per legge;

– controricorrente –

Data pubblicazione: 04/12/2013

avverso il decreto della Corte d’appello di Perugia
depositato in data 19 aprile 2012.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 4 ottobre 2013 dal Consigliere relatore Dott.

sentito l’Avvocato Maria Bruno Chito per delega;
sentito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. Ignazio Patrone, che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso per quanto di ragione.
Ritenuto che, con ricorso depositato il 9 agosto 2010

presso la Corte d’appello di Perugia, Giunta Franco ha
chiesto la condanna del Ministero della giustizia al
pagamento del danno patrimoniale e non patrimoniale
derivato dalla irragionevole durata di una procedura
fallimentare svoltasi presso il Tribunale di Roma, nella
quale egli aveva proposto istanza di ammissione al passivo
il 2 maggio 2001 (che era stata rigettata), aveva poi
proposto opposizione con ricorso del 5 dicembre 2001,
venendo ammesso con sentenza depositata il 23 novembre
2005, passata in giudicato il 13 giugno 2006, senza
tuttavia che sulla detta istanza fosse ancora intervenuta
una decisione alla data di presentazione della domanda di
equa riparazione;
che l’adita Corte d’appello riteneva che la procedura
fallimentare – da computare dalla data di presentazione

Stefano Petitti;

della istanza di ammissione al passivo e sino alla data di
proposizione della domanda di riparazione – avrebbe dovuto
concludersi nel termine di sei anni, sicché la
irragionevole durata della stessa era stata di tre anni e

che, quanto al danno patrimoniale – individuato dal
ricorrente negli interessi pagati per mutui resi necessari
dalla mancata acquisizione dal fallimento delle somme cui
aveva diritto – la Corte d’appello ne riteneva la
infondatezza, atteso che il danno lamentato era in realtà
imputabile all’inadempimento del debitore, ancorché
fallito, tanto più che non poteva neanche ritenersi certa
la soddisfazione del credito ammesso, pur se privilegiato;
che, quanto al danno non patrimoniale, la Corte
territoriale ne ravvisava la sussistenza e lo liquidava in
euro 3.250,00, con gli interessi legali dalla domanda e con
compensazione per metà delle spese di lite;
che per la cassazione di questo decreto Giunta Franco
ha proposto ricorso sulla base di tre motivi;
che l’amministrazione intimata ha resistito con
controricorso.
Considerato

che il Collegio ha deliberato l’adozione

della motivazione semplificata nella redazione della
sentenza;

3

tre mesi;

che con il primo motivo il ricorrente denuncia «falsa
applicazione di norme di diritto, nullità della sentenza
e/o del procedimento e omessa, insufficiente o
contraddittoria motivazione in relazione all’art. 6 CEDU

precostituiti», rilevando che solo a distanza di oltre
ventidue anni di distanza da un infortunio sul lavoro era
riuscito ad ottenere un parziale risarcimento dei danni,
richiesti in sede giurisdizionale nei confronti della
società datrice di lavoro nel giudizio iniziato con ricorso
depositato il 20 novembre 1998, e nel corso del quale la
società stessa era fallita;
che in particolare il ricorrente si duole del mancato
riconoscimento del danno patrimoniale, pur se egli aveva
documentato l’esistenza e l’importo dei finanziamenti ai
quali aveva dovuto fare ricorso a causa della mancata
corresponsione della somma dovutagli a titolo di
risarcimento del danno conseguito all’infortunio sul
lavoro;
che il motivo è infondato;
che nella giurisprudenza di questa Corte si è affermato
che «il danno patrimoniale indennizzabile come conseguenza
della violazione del diritto alla ragionevole durata del
processo, ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, è
soltanto quello che costituisce “conseguenza immediata e

per erronea e/o mancata valutazione dei documenti

diretta” del fatto causativo (art. 1223 cod. civ.,
richiamato dall’art. 2, comma 3, legge cit. attraverso il
rinvio all’art. 2056 stesso codice), in quanto sia
collegabile al superamento del termine ragionevole e trovi

del processo presupposto» (Cass. n. 16837 del 2010; Cass.
n. 23756 del 2007);
che nella specie, risulta evidente come il lamentato
danno patrimoniale non possa essere considerato conseguenza
diretta della durata irragionevole della procedura
fallimentare – che nell’incensurata valutazione della Corte
d’appello va individuata in tre anni e sei mesi, detratto
il periodo di sei anni dalla data della istanza di
ammissione al passivo atteso che, come esattamente
rilevato dalla Corte d’appello, la soddisfazione del
credito del soggetto ammesso al passivo di un fallimento è
meramente eventuale, anche se il detto credito sia ammesso
in via di privilegio;
che con il secondo motivo il ricorrente lamenta vizio
di motivazione in ordine alla determinazione
dell’indennizzo per il danno non patrimoniale;
che la censura è infondata, atteso che la Corte
d’appello, dando atto della notevole consistenza della
posta in gioco, ha determinato l’indennizzo in misura
superiore a quella derivante dalla applicazione degli

5

appunto causa nel non ragionevole ritardo della definizione

standards

di liquidazione (750,00 euro per ciascuno dei

primi tre anni di ritardo ed euro 1.000,00 per ciascuno
degli anni successivi), applicando il parametro di euro
1.000,00 anche per i primi tre anni di ritardo;

provvedimento impugnato quanto alla disposta compensazione
delle spese processuali, lamentando in proposito un vizio
di motivazione;
che il motivo è infondato, atteso che la Corte
d’appello ha motivato ed compensazione facendo riferimento
all’accoglimento solo per una parte modesta della domanda;
che tale statuizione risponde al costante orientamento
di questa Corte che ha affermato in più occasioni che la
riduzione, anche sensibile, della somma richiesta con la
domanda giudiziale non integra gli estremi della reciproca
soccombenza, ma ugualmente, con valutazione discrezionale
incensurabile in Cassazione purché adeguatamente motivata,
il giudice ne può tener conto ai fini della compensazione,
totale o parziale, delle spese (Cass. n. 16526 del 2005);
che conclusivamente il ricorso deve essere rigettato;
che in considerazione degli interessi coinvolti nel
giudizio presupposto (domanda di risarcimento danni
conseguenti ad un grave infortunio sul lavoro), si
ritengono sussistenti giusti motivi per compensare tra le
parti le spese del presente giudizio.

6

che con il terzo motivo il ricorrente censura il

PER QUESTI MOTIVI
La Corte rigetta il ricorso; compensa tra le parti le

spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della

il 4 ottobre 2013.

Sesta Sezione Civile – 2 della Corte suprema di Cassazione,

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