Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27106 del 27/11/2020
Cassazione civile sez. trib., 27/11/2020, (ud. 05/12/2019, dep. 27/11/2020), n.27106
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOCATELLI Giuseppe – Presidente –
Dott. CONDELLO Pasqualina A.P. – Consigliere –
Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –
Dott. FRACANZANI Marcello M. – rel. Consigliere –
Dott. FRAULINI Paolo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 29344-2014 proposto da:
I.C., B.G., in proprio e quale tutrice del minore
I.G., tutti in proprio e in qualità di eredi di
I.P., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA A. FARNESE 7,
presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO BERLIRI, che li rappresenta e
difende unitamente agli avvocati ALESSANDRO COGLIATI DEZZA, VINCENZO
ALBERTO PENNISI;
– ricorrenti –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliato, in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– resistente con atto di costituzione –
avverso la sentenza n. 3795/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE di ROMA, depositata il 09/06/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
05/12/2019 dal Consigliere Dott. FRACANZANI MARCELLO MARIA.
Fatto
FATTI DI CAUSA
1. Con avviso di accertamento in data 30 settembre 2011 l’Ufficio rideterminava il reddito di I.P. per l’anno d’imposta 2006. Senonchè il contribuente accertato era deceduto ancora in data 17 marzo 2008, sicchè l’atto impositivo è stato notificato il 5 ottobre 2011 ai suoi eredi che lo impugnavano, affermando di aver accettato l’eredità con beneficio di inventario ed allegando documentazione a dimostrazione dell’incapienza ereditaria, i debiti essendo quasi tripli alla massa attiva. I gradi di merito esitavano nel rigetto delle ragioni private, principalmente sull’affermazione che la consistenza ereditaria e l’accettazione con beneficio di inventario attengono al momento esecutivo, posto che i contribuenti non contestavano la debenza e consistenza dell’importo accertato.
2. Ricorrono per cassazione gli eredi del contribuente accertato, affidandosi a due motivi di gravame.
L’Avvocatura generale dello Stato non ha nei termini notificato controricorso, ma ha depositato memoria con cui si riserva la partecipazione alla discussione in udienza.
In prossimità dell’udienza la parte pubblica ha depositato memoria e la parte privata ha depositato due memorie.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
Vengono propositi due motivi che possono essere trattati congiuntamente in ragione della particolare connessione.
1. Con il primo motivo viene prospettata la censura di cui all’art. 360 c.p.c., n. 4, per violazione D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 2 e 19, nella sostanza lamentando che non sia stata accertata la titolarità della debenza ed i limiti della sua responsabilità.
Con il secondo motivo si prospetta censura ex art. 360 c.p.c., n. 4 per violazione art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia in ordine all’insussistenza della responsabilità degli eredi per incapienza o esaurimento dell’asse ereditario. Nella sostanza si lamenta non sia stata data risposta alla domanda sulla responsabilità ed i suoi limiti degli eredi a fronte della documentata incapienza dell’asse ereditario, con riproduzione dell’articolato motivo, ai fini dell’autosufficienza del gravame.
2. I motivi possono essere trattati insieme, stante la loro stretta connessione. Devesi rilevare come per costante insegnamento di questa Corte la limitazione per i debiti del de cuius può essere opposta dall’erede che abbia accettato con beneficio di inventario a qualsiasi debitore, compreso l’erario (cfr. Cass. V, n. 11458/2018 e precedenti ivi citati). Tale circostanza può essere fatta valere nel procedimento impugnatorio, dell’avviso di accertamento, riguardando i profili di esenzione della debenza, ove corredata alla prova della capienza o meno della eredità, che deve essere scrutinata quindi dal giudice di merito. I motivi sono quindi fondati.
3. Con la memoria depositata in prossimità dell’udienza, la parte contribuente produce due pronunce passate in giudicato della stessa CTR Lazio che per analoghi avvisi di accertamento, rispettivamente per l’anno 2007 e 2008, hanno accertato l’incapienza dell’asse ereditario e l’irresponsabilità degli eredi beneficiati d’inventario verso i debiti fiscali del defunto. Stante l’unitarietà della fattispecie sottesa, si concreta qui un caso di giudicato esterno che esplica effetti anche nella vicenda all’esame che può essere definita con la cassazione della sentenza impugnata e l’accoglimento del ricorso originario del contribuente.
Il ricorso è quindi fondato e merita accoglimento e, non residuando ulteriori accertamenti di merito in ragione del maturato giudicato esterno, il giudizio può essere definito nel merito con l’accoglimento del ricorso primigenio del contribuente.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso originario del contribuente.
Compensa le spese di lite per l’gradi di merito e condanna l’Agenzia delle entrate alla rifusione delle spese per il presente gradi di giudizio che liquida in Euro cinquemila/00, oltre al rimborso nella misura forfettaria del 15%, IVA e c.p.a. come per legge.
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
Così deciso in Roma, il 5 dicembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 27 novembre 2020