Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27105 del 27/11/2020

Cassazione civile sez. trib., 27/11/2020, (ud. 14/11/2019, dep. 27/11/2020), n.27105

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANZON Enrico – Presidente –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. D’AURIA Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2745-2014 proposto da:

FIRE CONTROLL SRL IN LIQUIDAZIONE, elettivamente domiciliato in ROMA

VIA CALCUTTA 45, presso lo studio dell’avvocato ALBERTO D’AURIA,

rappresentato e difeso dall’avvocato ARCANGELO D’AVINO;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE I DI NAPOLI in persona

del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE;

– intimata –

avverso la sentenza n. 206/2013 della COMM. TRIB. REG. di NAPOLI,

depositata il 03/06/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

14/11/2019 dal Consigliere Dott. D’AURIA GIUSEPPE.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

La vicenda giudiziaria trae origine dall’avviso di accertamento emesso dalla Agenzia delle Entrate, con il quale si contestava, in relazione all’anno di imposta 2004(dichiarazione del 2005), alla società Fire Controll srl in liquidazione l’indebita contabilizzazione delle fatture relative ad operazioni inesistenti, con conseguente indeducibilità dei relativi costi e la illegittima detrazione di Iva.

Il ricorso, presentato dal contribuente, era respinto dalla Commissione Provinciale di Napoli, ritenendo che l’accertamento fosse adeguatamente motivato e che non fosse stato provato la fornitura delle prestazioni indicate nelle fatture, oggetto di lite.

L’appello proposto dalla società era respinto dalla Commissione Regionale di Napoli (sen. 206 /15 /13), ribadendo che non fosse stata fornita la prova della effettività delle prestazioni da parte del contribuente.

Propone ricorso in Cassazione la società Fire Controll srl in liquidazione che si affidava a 3 motivi così sintetizzabili:

1) Illegittimità ed erroneità della sentenza per violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, della L. n. 212 del 2000, art. 7 e della L. n. 241 del 1990, art. 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3;

2) Illegittimità ed erroneità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

3) Illegittimità ed erroneità della sentenza per omesso e/o insufficiente esame circa un fatto decisivo per il giudizio in relazione all’art. 360, c.p.c., n. 5.

Si costituiva con controricorso l’Agenzia delle Entrate chiedendo il rigetto del ricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di gravame, il ricorrente prospetta il vizio di violazione e o falsa applicazione di legge, non avendo il giudice del merito, secondo il ricorrente, colto il difetto della mancanza di motivazione o della motivazione insufficiente dell’atto di accertamento.

Occorre premettere che, in base alla legislazione vigente, i motivi che possono essere denunciati in cassazione, sono analiticamente indicati, tenendo ben distinto quello della violazione di legge (art. 360 c.p.c., n. 3) da quello dell’omessa, insufficiente, o contraddittoria motivazione della decisione (n. 5, stesso articolo). Chiaramente con l’espressione violazione di legge contenuta nell’art. 360 c.p.c., n. 3, si fa riferimento al processo cognitivo diretto alla ricerca e l’interpretazione della norma regolatrice il caso concreto, con l’espressione falsa applicazione di legge, invece, si fa riferimento all’errore in sede di applicazione della normativa al caso concreto. Con riferimento al primo momento, non sussiste il vizio di violazione di legge dedotto, avendo il giudice del merito ritenuto, in base alla normativa, essenziale la motivazione, ai fini della validità dell’atto di accertamento, tant’è che ha proceduto a valutare se gli elementi ricavabili dall’atto di accertamento, (che nel loro complesso costituiscono la motivazione) fossero, unitariamente considerati, idonei a sorreggere la pretesa fiscale.

Con riferimento al motivo di violazione di legge, che consiste nell’assumere il singolo caso in una norma che non gli si addice, perchè questa contempla una fattispecie diversa, oppure perchè pur avendo il giudice correttamente individuato e interpretato la norma applicabile, trae da questa conseguenze diverse da quelle che essa, consente, perciò adottando statuizioni errate.

In altri termini la falsa applicazione ricorre allorquando una norma rettamente intesa sia applicata ad una fattispecie concreta che non corrisponde a quella astratta prevista dalla norma ovvero in modo da giungere a conseguenze giuridiche ad essa contrarie.

Nel caso il ricorrente non specifica nessun punto della sentenza impugnata, che assume in contrasto con la normativa, ma in sostanza il motivo sfocia nel vizio della inidoneità della motivazione, finendo per denunciare l’incongruità della motivazione e del ragionamento del giudice in concreto. Infatti, avendo il giudice del merito dato atto che la motivazione era “soddisfacente, essendo in essa indicati dettagliatamente gli elementi sui quali si fondava l’accertamento (mancato riscontro nella contabilità delle presunte ditte fornitrici delle fatture in parola, cessazione sin dal 1993 dell’attività di una di esse, la Tim service sud, versamento sul c.c. personale del legale rappresentante della ricorrente delle importo delle fatture apparentemente emesse dalla ricorrente società, dichiarazioni della B.A., dipendente della Fire Controll) e poichè neppure il ricorrente si spinge ad affermare che gli elementi valorizzati dal giudice non erano presenti nell’atto di accertamento, anzi espressamente indicati nella parte espositiva del ricorso (pagina 2) deve escludersi l’esistenza del vizio denunciato sotto il profilo dell’art. 360 c.p.c., n. 3.

In definitiva, il motivo de quo maschera una richiesta di diversa ricostruzione dei fatti, non consentita in sede di legittimità perchè la motivazione adottata dalla Corte di appello è logicamente accettabile e non è ripetibile in questa sede.

Con il secondo motivo il ricorrente deduce che la sentenza impugnata era incorsa nel vizio di violazione e/o falsa applicazione di legge,per non aver statuito circa la detraibilità delle fatture per operazioni solo soggettivamente inesistenti, aggiungendo anche che vi era stata una non corretta applicazione dell’onere probatorio, e una violazione del potere discrezionale di valutazione delle prove (art. 116 c.p.c.).

Nel caso l’Ufficio ha assolto l’onere di provare che l’operazione commerciale oggetto delle fatture non è stata posta in essere, come si è già detto con l’esame del motivo 1, attraverso la motivazione dell’accertamento; sicchè veniva a ricadere, quindi, sul contribuente l’onere di fornire la prova piena in ordine all’esistenza effettiva delle prestazioni, documentate dalle fatture in contestazione, e nel caso il giudice del merito ha pure dato atto che non era stata data prova contraria, neppure sotto l’aspetto di fatture soggettivamente inesistenti (problematica sollevata dal ricorrente al fine di poter detrarre almeno i costi), avendo sottolineato come il pagamento delle fatture in questione, avveniva con accredito sul conto corrente dell’amministratore, (il che esclude in nuce l’esistenza di una prestazione effettiva avendo le fatture in questione solo lo scopo di consentire la distrazione di capitali), e che gli apparenti prestatori alcuni avevano cessato la propria attività da anni, e altri non avevano mai emesso tali fatture, e tale valutazione, rientrando nei suoi poteri esclusivi sfugge ad ogni tipo di censura da parte di questa corte.

Come si vede il ricorrente anche in questo caso più che contestare il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 3, si prefiggeva di attaccare il processo logico e la motivazione, al fine di ottenere un nuovo esame del materiale probatorio, che invece il giudice del merito ha condotto nella specie in modo particolarmente dettagliato ed approfondito, logicamente coerente ed esauriente -, per pervenire, attraverso una diversa selezione degli elementi rilevanti – la cui scelta ed il cui apprezzamento appartiene al giudice di merito – ad una diversa ricostruzione dei fatti, pertanto tale motivo va rigettato.

Con il terzo motivo il ricorrente deduce l’omesso esame circa un fatto decisivo non avendo proceduto all’esame delle singole fatture.

Anche tale motivo è infondato. Una volta che il giudice ha ritenuto inaffidabile per i motivi già detti la contabilità del ricorrente, tenendo conto degli elementi di fatto acquisiti tra cui anche le dichiarazioni dell’impiegata della impresa che aveva un punto di osservazione privilegiato, era ultroneo l’esame delle singole fatture, considerate inattendibili, tanto più che la prova che trattavasi di fatture soggettivamente inesistenti doveva essere fornita da esso ricorrente e nel caso non ha indicato per ogni singola fattura quale prova avesse dedotto e documentato, in grado di neutralizzare la circostanza rilevante che nessun pagamento risultava effettuato.

Nel caso il giudice del merito ha fatto buon governo del potere discrezionale di valutare le prove in modo da rendere chiaramente apprezzabile il criterio logico posto a base della selezione delle risultanze probatorie e del proprio convincimento. Infatti il giudicante ha proceduto ad una valutazione complessiva di tutti gli elementi acquisiti e tenuto conto della loro concordanza (inesistenza del soggetto emittente le fatture, fatture da ritenersi mai pagate, e delle dichiarazioni testimoniali rese dall’impiegata B., (le dichiarazioni di terzi rese ai verificatori per giurisprudenza costante sono pienamente utilizzabili quali fonte di prova vedi cass nr 9080 del 2017) ha concluso che la loro combinazione fosse in grado di fornire una valida prova presuntiva. Ed è appena il caso di rilevare che tale certezza raggiunta, sul piano probatorio, mediante un accorto uso sia degli elementi presuntivi che delle dichiarazioni testimoniali, unitariamente considerati, in nulla si differenzia dal convincimento attinto dal giudicante all’esito dell’assunzione degli altri mezzi di prova, e tale valutazione, rientrando nei suoi poteri esclusivi sfugge ad ogni tipo di censura da parte di questa corte, e qundi anche tale motivo va rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in Euro 10000 oltre spese prenotate a debito. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente principale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 14 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 27 novembre 2020

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