Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27105 del 16/12/2011

Cassazione civile sez. VI, 16/12/2011, (ud. 22/09/2011, dep. 16/12/2011), n.27105

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – rel. Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

D.F.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA XX SETTEMBRE 3, presso lo studio dell’avvocato SASSANI

BRUNO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato VETTA

GIUSEPPE giusta mandato a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

PAOLITTO SILVESTRO & FIGLI SRL (OMISSIS), in persona del suo

Amministratore Unico e legale rappresentante pro tempore,

EDILPAOLITTO SRL (OMISSIS), in persona del suo Amministratore

Unico e legale rappresentante pro tempore, quali società costituite

e derivate dalla scissione integrale della ADRIATICA COSTRUZIONI sas

dei F.lli Paolitto Domenicantonio e Silvestro, elettivamente

domiciliate in ROMA, VIA FEDERICO CONFALONIERI 1, presso lo studio

dell’avvocato MARCHIONE MAURO, che le rappresenta e difende

unitamente all’avvocato ANTONIO CIANFAGNA BRACONE giusta mandato in

calce al controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

e contro

D.F.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA XX SETTEMBRE 3, presso lo studio dell’avvocato SASSANI

BRUNO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato VETTA

GIUSEPPE giusta mandato a margine del ricorso principale;

– controricorrente al ricorrente incidentale –

– ricorrenti incidentali –

avverso la sentenza n. 208/2009 della CORTE D’APPELLO di CAMPOBASSO

del 25/11/09, depositata il 07/12/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

22/09/2011 dal Consigliere Dott. SPAGNA MUSSO Bruno;

udito l’Avvocato Marchione Mauro, difensore delle controricorrenti e

ricorrenti incidentali che si riporta agli scritti;

è presente il P.G. in persona del Dott. ROSARIO GIOVANNI RUSSO che

nulla osserva.

Fatto

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

che l’arch. D.F.A. ha proposto gravame nei confronti della Adriatica Costruzioni dei F.lli Paolitto Domenicantonio e Silvestro & C. s.a.s. ed avverso la sentenza del Tribunale di Larino, che, compensando le spese processuali, aveva revocato il decreto ingiuntivo emesso il 14.5.1992 in favore di esso odierno appellante per la somma di L. 103.167.438 (richieste a titolo di prestazioni professionali per la progettazione in (OMISSIS): di edifici individuati come nn. 1 e 2 dell’isola 3 del comprensorio (OMISSIS); di un centro commerciale; di una variante dell’orma del piano di lottizzazione; di edifici individuati come nn. 18 e 19 della predetta isola 3), condannando la società opponente al pagamento in suo favore della sola somma di Euro 17.870,00 (quale corrispettivo per le progettazioni sopra indicate), oltre interessi;

che deduce l’appellante che detta sentenza deve riformarsi per erroneo rigetto della domanda di liquidazione dei compensi previsti;

che costituitesi le società appellate, la Corte d’Appello di Campobasso, con la decisione in esame, depositata in data 7.12.2009, in parziale accoglimento dell’appello, condannava le appellate in solido al pagamento dell’ulteriore somma di Euro 15.945,81 con gli interessi legali dal 19.9.1988 al soddisfo;

che la Corte territoriale affermava in particolare “circa la quantificazione di tale compenso, nella citata scrittura privata del 16.9.88 la stessa risultava pari a L. 34.000,00, ma, come ammette anche l’appellante, comprendeva pure la direzione lavori poi non più espletata (appunto perchè la società scelse di conferire nuovo incarico ad altro progettista). Non è qui in discussione l’ipotesi del compenso pari a L. 17.680.000 “nel caso che il Comune non concede la realizzazione degli edifici”, dato che, come ripetesi, la committente per sua scelta non presentò mai il progetto del D. F. al Comune. Rispetto all’accordo delle L. 34.000.000 ed in mancanza della direzione lavori (non specificamente quantificata nella scrittura in questione ai fini della sua detrazione), risulta dunque giusto ritenere corrispondente all’intercorso accordo di cui alla scrittura in esame la somma di L. 30.875.400 (Euro 15.946,81), ossia una somma equivalente a quella liquidata dal Consiglio dell’ordine dell’appellante, somma quest’ultima che le appellate vanno solidamente condannate a pagargli integrativamente (rispetto a quella già liquidatagli dal Tribunale), oltre imposte di legge e con gli interessi legali dal 16.9.1988 (ossia dalla data di stipula della scrittura) fino al giorno dell’effettivo pagamento”;

che ricorrono per cassazione in via principale il D.F. con un unico motivo e, in via incidentale, la Edilpaolitto anche con un unico motivo;

che con il motivo del ricorso principale si deduce “incongruità della giustificazione della decisione fondata su motivazione ad un tempo insufficiente e contraddittoria relativamente a fatto controverso e decisivo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5”, affermandosi che “la sentenza impugnata trascura quel che un elementare buon senso impone di vedere: la sagoma differente era stata scelta proprio in funzione della “approvazione della relativa nuova sagoma del piano di lottizzazione”;

che con l’unico motivo di ricorso incidentale si deduce violazione degli artt. 1362, 1363 e 1370 c.c., con relativo difetto di motivazione in ordine all’interpretazione della scrittura privata in questione;

che è stata depositata relazione ex art. 380 bis c.p.c. con cui si chiede, previa riunione dei ricorsi, di dichiararli inammissibili o comunque rigettarli;

che, preliminarmente riuniti i ricorsi ai sensi dell’art. 335 c.p.c., gli stessi si appalesano come inammissibili, vertendo il ricorso principale su un riesame della circostanza di fatto riguardante la scelta della differente sagoma e tendendo alla “sostituzione” di una tesi valutativa in contrasto con quella fatta propria dalla Corte di merito, senza che in proposito sia stato adempiuto in sede di merito il relativo onere probatorio, e vertendo il ricorso incidentale su una questione interpretativa, rimessa alla discrezionale valutazione del giudice del merito (e tra l’altro senza indicazione dei principi ermeneutici violati); che, in relazione all’esito della controversia, si ritiene sussistere giusti motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese processuali della presente fase.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta, con compensazione delle spese della presente fase.

Così deciso in Roma, il 22 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 16 dicembre 2011

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