Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27105 del 06/10/2021

Cassazione civile sez. II, 06/10/2021, (ud. 27/05/2021, dep. 06/10/2021), n.27105

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GORJAN Sergio – Presidente –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13435/2016 proposto da:

C.A.M., T.E., C.I.,

C.C., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DELLA GIULIANA 66,

presso lo studio dell’avvocato FABRIZIO GUIDA DI GUIDA, che li

rappresenta e difende unitamente all’avvocato VALENTINO ANGELETTI;

– ricorrenti –

contro

E.V., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PRINCIPE

AMEDEO 96, presso lo studio dell’avvocato VINCENZO BRANDIMARTE, che

lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 285/2015 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA,

depositata il 08/05/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

27/05/2021 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE TEDESCO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Nel giudizio intrapreso da E.V. per ottenere la demolizione di un manufatto, costruito su terreno di proprietà di esso attore, già condotto in affitto da C.G., il Tribunale di Spoleto rigettava la domanda principale e accoglieva la domanda riconvenzionale proposta dagli eredi del C., i quali avevano chiesto l’accertamento dell’acquisto della proprietà del terreno per usucapione.

La Corte d’appello di Perugia, per quanto interessa in questa sede, osservava che una situazione qualificabile come possesso, in linea di principio utile per l’usucapione, poteva riconoscersi non per la totalità del terreno, ma solo relativamente all’area di sedime del manufatto e alle immediate vicinanze utilizzate per il ricovero degli animali. Fatta tale premessa, la corte d’appello, in riforma della sentenza di primo grado, rigettava tuttavia la domanda riconvenzionale di usucapione anche in relazione a tale area. In proposito osservava che i C., secondo quanto riferito del teste E., si erano impegnati, all’atto della restituzione dei terreni al proprietario, alla demolizione delle baracche, seppure non immediatamente, ma dopo “la dismissione del bestiame”. In tale impegno la corte d’appello ravvisava un riconoscimento dell’altrui diritto idoneo a interrompere il corso dell’usucapione. Quanto al fatto che i convenuti non avevano poi provveduto alla demolizione, mantenendo il possesso del manufatto, la corte di merito aggiungeva che ciò non integrava una interversione della detenzione attuatasi per effetto del riconoscimento. In ogni caso, osservava ancora la corte d’appello, non erano comunque decorsi venti anni alla data di proposizione della domanda da parte del proprietario.

Per la cassazione della sentenza C.A.M., T.E., C.I., C.C. hanno proposto ricorso, affidato a un unico motivo, con il quale si censura la sentenza, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Si sostiene che la promessa di demolizione del capannone non aveva i requisiti di univocità necessari per integrare riconoscimento del diritto altrui, idoneo a interrompere il corso dell’usucapione. In tale promessa si poteva ravvisare al più l’intenzione del costruttore di regolarizzare la propria posizione nei confronti dello Stato, non essendo la costruzione assistita da titolo edificatorio, e nei confronti dello stesso E., quale proprietario vicino, in relazione alla disciplina delle distanza. Si assume inoltre che l’impegno alla demolizione, in quanto promessa unilaterale atipica priva di efficacia obbligatoria, non potrebbe a priori essere assunta quale riconoscimento dell’altrui diritto.

In quanto a ciò che era avvenuto in sede di conciliazione con il proprietario, le relative vicende, richiamate dalla sentenza, non erano rilevanti, perché in quella sede non si discusse del capannone e della sua demolizione. Inoltre, il tentativo di conciliazione intervenne fra l’attore e Ca.Gi., per cui il supposto riconoscimento non potrebbe essere esteso a C.G..

E.V. ha resistito con controricorso, con il quale ha eccepito la nullità della notificazione del ricorso, perché eseguita per vie telematica senza attestazione di conformità.

Le parti hanno depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il controricorrente ha eccepito la nullità della notificazione del ricorso, in quanto carente dell’attestazione di conformità prescritta dalla norma, senza tuttavia contestare la conformità della copia informale all’originale notificatogli: il che rende l’eccezione irrilevante sotto il profilo della procedibilità (Cass. n. 27480/2018; n. 22438/2018).

Si ricorda ancora che la regola della sanatoria della nullità per raggiungimento dello scopo opera anche per le notificazioni eseguite per via telematica (Cass. n. 14818/2018).

Il ricorso è infondato.

I ricorrenti sostengono che la promessa di rimuovere il manufatto, intervenuto all’atto di restituzione del terreno, non era idonea a determinare la nascita, a carico del promittente, della relativa obbligazione. La stessa promessa, pertanto, non poteva costituire un comportamento idoneo a configurare una causa di interruzione del corso dell’usucapione. La obiezione è irrilevante e per giustificare tale conclusione non è minimamente necessario approfondire teoricamente la questione dei limiti di efficacia delle promesse unilaterali. Infatti, il riconoscimento del diritto, quale causa di interruzione del corso della prescrizione, non è un atto negoziale, ma un atto giuridico in senso stretto, che non ha neanche carattere ricettizio (Cass. n. 9097/2018). Si richiede solamente in chi lo compie una specifica intenzione ricognitiva, “occorrendo a tal fine la consapevolezza del riconoscimento desunta da una dichiarazione univoca, tale da escludere che la dichiarazione possa avere finalità diverse o che lo stesso riconoscimento resti condizionato da elementi estranei alla volontà del debitore” (Cass. n. 10755/2009).

In materia costituisce principio consolidato nella giurisprudenza della Corte che “ai fini della configurabilità del riconoscimento del diritto del proprietario da parte del possessore, idoneo ad interrompere il termine utile per il verificarsi dell’usucapione, ai sensi degli artt. 1165 e 2944 c.c., non è sufficiente un mero atto o fatto che evidenzi la consapevolezza del possessore circa la spettanza ad altri del diritto da lui esercitato come proprio, ma si richiede che il possessore, per il modo in cui questa conoscenza è rivelata o per fatti in cui essa è implicita, esprima la volontà non equivoca di attribuire il diritto reale al suo titolare” (Cass. n. 2520/1993; n. 18207/2004; n. 27170/2018).

E’ stato altresì chiarito che “il riconoscimento del diritto, agli effetti interruttivi della prescrizione ai sensi dell’art. 2944 c.c., pur non richiedendo formule speciali, deve tuttavia consistere in una ricognizione chiara e specifica del diritto altrui, univoca e incompatibile con la volontà di non riconoscere il diritto stesso, e l’indagine diretta a stabilire se una certa dichiarazione costituisca riconoscimento, ai sensi della norma richiamata, rientra nei poteri del giudice di merito, il cui accertamento non è sindacabile in sede di legittimità quando è sorretto da una motivazione sufficiente e non contraddittoria” (Cass. n. 20692/2006).

Il ricorrente ritiene che nella specie tale requisiti sarebbero carenti, in quanto la promessa di demolizione non era univoca, potendo giustificarsi con l’intenzione del promittente di mettersi in regola rispetto alle norma sulla distanze. L’obiezione, in questi termini, è irrilevante, poiché proposta in via ipotetica. Non risulta che una problematica del genere fosse insorta nel caso di specie. I ricorrenti la propongono in questa sede, ma neanche deducono di avere sollevato la questione dinanzi alla Corte d’appello, che del resto non accenna a problematiche inter partes legate all’applicazione delle norme sulle distanze.

Insomma, la decisione della lite si esaurisce nel prendere posizione su una singola questione, e cioè se l’affittuario di un terreno, impegnandosi nei confronti del proprietario, a demolire un manufatto realizzato su una porzione del terreno stesso, attui, in relazione al quel manufatto e all’area di sedime, un comportamento sussumibile nella nozione di riconoscimento del diritto, idoneo a interrompere il corso dell’usucapione.

La corte d’appello ha dato a tale quesito risposta positiva e la risposta non può dirsi conseguita a una indagine incompleta sui requisiti del riconoscimento sotto il profilo della volontarietà e univocità del comportamento, su cui ancora i ricorrenti insistono nella memoria. Infatti, la corte d’appello, facendo corretta applicazione dell’orientamento di giurisprudenza cui sopra, al quale va annoverata anche Cass. n. 18207 del 2004 (richiamata dai ricorrenti con la memoria), ha considerato la promessa non per sé stessa, ma in relazione alle circostanze di fatto nella quale era intervenuta. In questa prospettiva essa ha considerato che l’impegno alla demolizione, in quanto intervenuto all’atto di restituire il terreno al proprietario, fosse un fatto non compatibile il mantenimento del possesso sulla baracca illecitamente realizzata sullo stesso.

La relativa statuizione, pertanto, in quanto immune da errori logici o giuridici, costituisce apprezzamento di merito incensurabile in questa sede.

Si deve sottolineare, infine, per completezza di esame, che le considerazioni della sentenza impugnata, laddove si evidenzia che non risulta “alcuna pretesa relativa alla capanna dal verbale relativo al tentativo di conciliazione fra l’attore e Ca.Gi.”, integrano un mero passaggio argomentativo, privo di qualsiasi incidenza sulla decisione, la cui ratio si esaurisce nel riscontro, nell’impegno alla demolizione, del riconoscimento dell’altrui diritto.

Sono quindi inammissibili le considerazioni proposte in proposito nel ricorso, tenuto conto che “le argomentazioni ultronee, che non hanno lo scopo di sorreggere la decisione già basata su altre decisive ragioni, sono improduttive di effetti giuridici e, come tali, non sono suscettibili di censura in sede di legittimità” (Cass. n. 10420/2005).

Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato, con addebito di spese.

Ci sono le condizioni per dare atto D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1-quater, della “sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto”.

PQM

rigetta il ricorso; condanna i ricorrenti, al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio, che liquida nell’importo di 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in 200,00 e agli accessori di legge; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 27 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 6 ottobre 2021

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