Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27105 del 04/12/2013
Civile Sent. Sez. 6 Num. 27105 Anno 2013
Presidente: GOLDONI UMBERTO
Relatore: PETITTI STEFANO
equa riparazione
SENTENZA
sentenza con motivazione
semplificata
sul ricorso proposto da:
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE,
Ministro
pro
tempore,
rappresentato
in persona del
e
difeso
dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici
in Roma, via dei Portoghesi n. 12, è domiciliato per legge;
– ricorrente contro
BATTAGLIA Demetrio (BTT DTR 72526 F443K), rappresentato e
difeso dall’Avvocato Susanna Chiabotto, che lo rappresenta
e difende, per procura speciale a margine del ricorso,
unitamente all’Avvocato Paolo Bonaiuti, elettivamente
domiciliato in Roma, via Riccardo Grazioli Lante n. 16,
presso lo studio dell’Avvocato Chiabotto;
Data pubblicazione: 04/12/2013
- controricorrente –
avverso il decreto della Corte d’appello di Trento
depositato il 21 maggio 2012.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di
Stefano Petitti;
sentito l’Avvocato Domenico Bonaiuti per delega;
sentito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. Ignazio Patrone, che ha concluso per
l’inammissibilità del ricorso.
Ritenuto che il Ministero dell’economia e delle finanze
propone ricorso per la cassazione del decreto della Corte
d’appello di Trento che, in accoglimento della domanda di
equa riparazione proposta da Battaglia Demetrio, lo ha
condannato al pagamento della somma di euro 10.750,00;
che resiste con controricorso Battaglia Demetrio.
Considerato
che il collegio ha deliberato l’adozione
della motivazione semplificata nella redazione della
sentenza;
che con il primo motivo di ricorso il Ministero
denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 3
della legge n. 89 del 2001, in combinato disposto con
l’art. 2935 cod. civ., lamentando che la Corte d’appello
dopo aver calcolato la durata complessiva del giudizio
abbia poi determinato, per semplice differenza, la durata
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consiglio del 4 ottobre 2013 dal Consigliere relatore Dott.
irragionevole dell’intero procedimento, senza distinguere e
indicare se, ed in quale misura, la durata ragionevole
fosse stata superata nei singoli gradi del giudizio
presupposto, con la conseguente impossibilità di
tranches di pretesa indennitaria corrispondenti ai singoli
gradi di giudizio;
con il secondo motivo il Ministero deduce la violazione
delle medesime disposizioni per l’eventualità che dovesse
ritenersi integrato un error in procedendo;
che il ricorso è inammissibile per assoluta carenza
della esposizione sommaria dei fatti ai sensi dell’art.
366, n. 3, cod. proc. civ., e della specificità dei motivi
proposti, che non tengono in alcun modo conto del fatto che
la Corte d’appello ha esaminato le proposte eccezioni di
prescrizione e le ha rigettate;
che alla inammissibilità del ricorso consegue la
condanna dell’amministrazione ricorrente al pagamento delle
spese del giudizio di legittimità.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna
l’amministrazione ricorrente al pagamento, in favore di
Battaglia Demetrio, delle spese del giudizio che liquida in
complessivi euro 506,25 per compensi, oltre ad euro 100,00
per esborsi e agli accessori di legge.
individuare il dies a quo del termine di prescrizione delle
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della
Sesta Sezione Civile – 2 della Corte suprema di Cassazione,
il 4 ottobre 2013.