Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27104 del 27/11/2020

Cassazione civile sez. trib., 27/11/2020, (ud. 14/11/2019, dep. 27/11/2020), n.27104

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANZON Enrico – Presidente –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. D’AURIA Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22581-2013 proposto da:

L.C., elettivamente domiciliato in ROMA VIA CIPRO 46,

presso lo studio dell’avvocato VINCENZO NOSCHESE, rappresentato e

difeso dall’avvocato MARILENA MARTUSCELLI;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI SALERNO in persona del

Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE;

– intimata –

avverso la sentenza n. 234/2012 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

SALERNO, depositata il 21/06/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

14/11/2019 dal Consigliere Dott. D’AURIA GIUSEPPE.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

La vicenda giudiziaria trae origine da tre avvisi di accertamento emessi dalla Agenzia delle Entrate, con il quale era rettificato, elevandoli, i redditi dichiarati, ai fini iva, Irpef, dal contribuente per gli anni 2003, 2004, 2005.

La Commissione tributaria di Salerno, previa riunione dei ricorsi proposti dal contribuente L.C., li rigettava.

La sentenza era impugnata dal contribuente, esercente l’attività di “servizi dei saloni Parrucchieri”, sotto numerosi profili.

La CTR di Napoli confermava in toto la sentenza impugnata.

Propone ricorso in Cassazione L.C., titolare della ditta individuale che si affidava a 2 motivi così sintetizzabili:

1) Violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma, n. 4;

per omessa pronuncia;

2) Nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, dell’art. 118 disp att. c.p.c. e per quanto concerne il processo tributario, del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, per carenza assoluta di motivazione del rigetto dei motivi di appello.

Si costituisce con controricorso il resistente chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile o rigettato.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di gravame il ricorrente deduce che la sentenza impugnata non abbia esaminato in alcun modo i motivi di appello proposti, e quindi da ritenersi nulla per omessa pronuncia ex art. 360 c.p.c., n. 4.

Nel caso concreto la C.T.R. si è limitata a rinviare dei tutto genericamente a quanto accertato dai giudici di primo grado, riproducendo il testo della decisione di primo grado solo modificando con sinonimi alcune parole (per esempio sostituendo la parola “attengono a” con “riguardano” o la parola “parte” con la parola “ricorrente”) neppure dichiarando di volersi adeguare alla decisione di primo grado.

Proprio la riproduzione integrale del contenuto della sentenza di primo grado, dimostra che la sentenza impugnata non ha dato conto dell’esame dei motivi di appello proposti e di non avere esaminato le circostanze specifiche del caso concreto. La mera adesione a quanto ritenuto in primo grado, di per sè, risulta del tutto insufficiente a far ritenere che si sia assolto l’onere di motivazione; essendo necessario che da tal adesione, sia pur sinteticamente, si ricavi il processo logico seguito. Come si vede, non sono enucleabili dalla sentenza, le ragioni attribuibili al giudicante in sede di appello, idonee a supportare la decisione di rigetto del gravame.I1 vizio di omessa pronuncia di cui all’art. 112 c.p.c. si coglie soprattutto nel caso in cui l’omesso esame concerne direttamente i motivi di appello (vedi Cass. Sez. 5, Sentenza n. 12664 del 20/07/2012) quando il giudice non indichi affatto le ragioni del proprio, convincimento senza alcuna esplicitazione al riguardo. Proprio perchè, in tema di contenzioso tributario, la riproposizione, a supporto dell’appello, anche delle ragioni originarie poste a fondamento della critica fatta valere contro l’atto di accertamento in contrapposizione alle argomentazioni adottate dal giudice di primo grado, in tal modo dissentendo sulla decisione sostanzialmente nella sua interezza, il giudice del gravame era tenuto a prenderle in esame espressamente e ad esporre le ragioni per cui le disattendesse. Il fulcro della sentenza di appello è rappresentato proprio dalla estrinsecazione di argomentazioni idonee a rivelare la ratio decidendi del Giudice, mentre nel caso la sentenza non lascia trasparire il percorso argomentativo, in relazione ai motivi proposti, per cui dovesse essere confermata la sentenza di primo grado. (Cass. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 9105 del 07/04/2017; Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014).

Nel caso di specie, la mera ripetizione del contenuto della sentenza di primo grado, è talmente generico e privo di ogni valutazione critica, da renderlo privo di effetto (Cass. Sez. 3 -, Sentenza n. 7402 del 23/03/2017) al fine di soddisfare quel contenuto minimo che la motivazione deve avere per risultare accettabile. In altri termini deve ritenersi nulla per mancanza – sotto il profilo sia formale che sostanziale – del requisito di cui all’art. 132 c.p.c., comma 1, n. 4), la sentenza la cui motivazione consista nel replicare sic et simpliciter la sentenza di primo grado. Con specifico riferimento alla fattispecie in parola, trova continuità quanto deciso dalla Corte (Cass. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 15884 del 26/06/2017) in tema di processo tributario, secondo cui è nulla, per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 36 e 61, nonchè dell’art. 118 disp. att. c.p.c. “la sentenza della commissione tributaria regionale completamente carente dell’illustrazione delle critiche mosse dall’appellante alla statuizione di primo grado e delle considerazioni che hanno indotto la commissione a disattenderle e che si sia limitata a motivare “per relationem” alla sentenza impugnata mediante la mera adesione ad essa, atteso che, in tal modo, resta impossibile l’individuazione del “thema decidendum” e delle ragioni poste a fondamento del dispositivo e non può ritenersi che la condivisione della motivazione impugnata sia stata raggiunta attraverso l’esame e la valutazione dell’infondatezza dei motivi di gravame”.

Poichè dalla lettura della sentenza non emerge assolutamente perchè i motivi proposti non potessero in alcun modo incidere sulla decisone di primo grado, sicchè quantomeno manca la prova che i motivi siano stati esaminati e valutati criticamente come richiede il legislatore, il motivo va accolto. Per effetto della cassazione della sentenza impugnata, va disposto il rinvio alla CTR della Campania (che provvederà anche sulle spese di questo grado), per un riesame dei motivi di appello proposti, rimanendo pertanto assorbito il secondo motivo proposto.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, così assorbendo gli altri motivi e per l’effetto cassa la decisione impugnata e rinvia alla CTR di Napoli, sezione distaccata di Salerno, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 14 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 27 novembre 2020

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