Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27103 del 27/11/2020

Cassazione civile sez. trib., 27/11/2020, (ud. 14/11/2019, dep. 27/11/2020), n.27103

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANZON Enrico – Presidente –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. D’AURIA Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24813-2012 proposto da:

P.L., elettivamente domiciliata in ROMA VIA FEDERICO CESI

21, presso lo studio dell’avvocato SALVATORE TORRISI, rappresentata

e difesa dall’avvocato ROSSELLA ZIZZA;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, AGENZIA

DELLE ENTRATE EX UFFICIO LOCALE DI CALTAGIRONE, elettivamente

domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 75/2012 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

CATANIA, depositata il 15/03/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

14/11/2019 dal Consigliere Dott. D’AURIA GIUSEPPE.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

La vicenda giudiziaria trae origine dall’avviso di accertamento emesso dalla Agenzia delle Entrate, con il quale si rettificava la dichiarazione presentata da P.L. per l’anno di imposta 1999, recuperando a tassazione maggiori ricavi omessi.

A seguito di ricorso, presentato dalla contribuente, la Commissione Tributaria Provinciale accoglieva parzialmente il ricorso quantificando in misura inferiore la pretesa.

L’appello proposto dalla società era respinto dalla Commissione Regionale di Palermo sez. distaccata di Catania.

Propone ricorso in Cassazione la contribuente P.L. che si affida a 2 motivi così sintetizzabili:

1) Illegittimità della sentenza della CTR per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5;

2) Nullità della sentenza impugnata per violazione degli art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4.

Si costituisce con controricorso l’Agenzia delle Entrate chiedendo il rigetto del ricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di gravame, la ricorrente si duole che il giudice di secondo grado “ha travalicato i limiti della domanda posta a base del ricorso giurisdizionale volta ad ottenere il solo annullamento dell’avviso di accertamento”.

Il motivo è infondato. Premesso che tale motivo pare più inquadrabile nell’ambito della violazione di legge, in quanto postula il violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato di cui all’art. 99 c.p.c., è, in ogni caso, infondato.

Per quello che qui rileva, il giudice di appello, confermando la decisone di primo grado, riducendo la pretesa fiscale, si è limitato ad accogliere il ricorso solo in parte. Al riguardo, elementari e basilari esigenze di correttezza nell’interpretazione degli atti processuali impongono di valutare la domanda in relazione all’interesse del ricorrente; sicchè deve negarsi che l’indicazione della illegittimità della pretesa fiscale in toto possa escludere la legittimità di un accoglimento per una riduzione della suddetta pretesa.

In altri termini il giudice di merito ha proceduto alla nuova determinazione della pretesa ciò in applicazione del consolidato principio “secondo il quale il processo tributario non è diretto alla mera eliminazione giuridica dell’atto impugnato, ma ad una pronuncia di merito, sostitutiva sia della dichiarazione resa dal contribuente che dell’accertamento dell’ufficio, con la conseguenza che il giudice tributario, ove ritenga invalido l’avviso di accertamento per motivi di ordine sostanziale (e non meramente formale), è tenuto ad esaminare nel merito la pretesa tributaria e a ricondurla, mediante una motivata valutazione sostitutiva, alla corretta misura, entro i limiti dei petita delle parti “(da ultimo sent. 2756o del 2018).

Neppure può ravvisarsi il difetto di omessa pronuncia circa l’appello dedotto, come specificato con il secondo motivo, in quanto il giudice ha inteso confermare il ragionamento del giudice di primo grado che ha ridotto l’importo, riconoscendo alla parte maggiori costi in relazione ai maggiori ricavi individuati dall’Agenzia, come indicato nella parte espositiva della sentenza impugnata.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte respinge il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in Euro 5600,00 per onorari oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 14 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 27 novembre 2020

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