Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27103 del 23/10/2019

Cassazione civile sez. trib., 23/10/2019, (ud. 03/04/2019, dep. 23/10/2019), n.27103

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANZON Enrico – Presidente –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –

Dott. NONNO Giacomo Maria – rel. Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

Dott. FICHERA Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 27930/2012 R.G. proposto da:

Agenzia delle dogane, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

Sun Beach s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, e

D.S.G.G., elettivamente domiciliati in Roma, via

Pisanelli n. 2, presso lo studio dell’avv. Francesca Romana Fuselli,

che li rappresenta e difende giusta procura speciale a margine del

ricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Puglia n. 54/07/11, depositata il 19/10/2011.

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 3 aprile 2019

dal Cons. Dott. Nonno Giacomo Maria.

Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. Zeno Immacolata, che ha concluso per l’accoglimento

del ricorso.

Udito l’avv. Anna Collabolletta per la ricorrente, nonchè l’avv.

Monica Gelli, in sostituzione dell’avv. Francesca Romana Fuselli.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza n. 54/07/11 del 19/10/2011, la Commissione tributaria regionale della Puglia (hinc CTR) accoglieva l’appello proposto dalla Sun Beach s.r.l. e dal socio D.S.G.G. avverso la sentenza n. 51/01/10 della Commissione tributaria provinciale di Bari (hinc CTP), che aveva respinto l’impugnazione della società contribuente e del socio D.S. nei confronti dell’ordinanza ingiunzione emessa dall’Agenzia delle dogane per violazione del D.Lgs. 8 novembre 1990, n. 374, art. 19.

1.1. Come si evince dalla sentenza della CTR: a) l’ordinanza ingiunzione era stata emessa il 24/01/2007 in ragione dell’esecuzione sul suolo pubblico e in prossimità della linea doganale di opere non autorizzate dal direttore dell’Agenzia delle dogane di Bari; b) la CTP respingeva il ricorso proposto dai contribuenti; c) avverso la sentenza della CTP, la Sun Beach s.r.l. e D.S.G.G. presentavano appello.

1.2. La CTR motivava l’accoglimento dell’appello evidenziando che sia il legale rappresentante della società ricorrente che il socio erano stati assolti per gli stessi fatti riferiti alla violazione sopra menzionata, sicchè, non sussistendo il fatto, non poteva nemmeno applicarsi la sanzione amministrativa, che risultava “priva del principio di legalità, così come espressamente sancito dall’art. 23 della Costituzione della repubblica Italiana”.

2. Avverso la sentenza della CTR l’Agenzia delle dogane proponeva ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.

3. La Sun Beach s.r.l. e D.S.G.G. resistevano con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Va pregiudizialmente rigettata l’eccezione di inammissibilità del ricorso per tardività formulata dai controricorrenti.

1.1. Invero, il ricorso per cassazione è stato passato per la notificazione in data 03/12/2012 e, cioè, entro il termine lungo di un anno e quarantasei giorni (decorrente dalla data del deposito della sentenza, che scadeva in data 04/12/2012), non avendo alcun rilievo, ai fini del computo della tempestività del ricorso, la data di effettiva ricezione della notificazione da parte dei controricorrenti.

1.2. Va, infatti, evidenziato che, trattandosi di giudizio instaurato prima del 04/07/2009, il termine lungo va determinato in un anno (oltre al computo del periodo feriale) e non già in sei mesi.

2. Sempre in via pregiudiziale va rilevato che il palese difetto di giurisdizione del giudice tributario (cfr. Cass. S.U. n. 7936 del 29/03/2013) non può essere rilevato nel presente giudizio atteso che la decisione implicita sulla giurisdizione della CTP non è stata impugnata da alcuna delle parti sul punto specifico, con conseguente formazione del giudicato interno (tra le tante, Cass. S.U. n. 27531 del 20/11/2008; Cass. S.U. n. 2067 del 28/01/2011; Cass. n. 19792 del 28/09/2011; Cass. n. 6966 del 20/03/2013; Cass. S.U. n. 9693 del 22/04/2013).

3. Con il primo motivo di ricorso l’Agenzia delle dogane deduce la violazione del D.Lgs. n. 374 del 1990, art. 19, dell’art. 1161 c.n. e dell’art. 734 c.p., evidentemente in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, evidenziando che la sanzione amministrativa per mancata richiesta della preventiva autorizzazione all’effettuazione di opere in prossimità della linea doganale riguarda una condotta distinta ed autonoma da quella penalmente sanzionata, con conseguente inoperatività del principio di specialità di cui alla L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 9.

4. Con il secondo motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione della L. n. 689 del 1981, art. 1 e dell’art. 23 Cost., evidentemente in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, evidenziandosi che nella specie non v’è stata alcuna violazione del principio della riserva di legge, essendo la sanzione comminata prevista da una norma di legge. Nè può ritenersi che le opere siano state realizzate in data antecedente all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 374 del 1990, atteso che il divieto previsto dal menzionato D.Lgs. n. 374 del 1990, art. 19 riproduce il del (Testo unico sulla legge doganale – TULD) D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, art. 13.

5. Con il terzo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 654 c.p.p., sempre in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, evidenziandosi l’autonomia del giudizio tributario rispetto al giudizio penale.

6. I tre motivi possono essere unitariamente esaminati in ragione della loro connessione e sono complessivamente fondati nei limiti appresso indicati.

6.1. Il D.Lgs. n. 374 del 1990, art. 19, comma 1, prevede il divieto di eseguire costruzioni ed altre opere di ogni specie, sia provvisorie sia permanenti, o di stabilire manufatti galleggianti in prossimità della linea doganale e nel mare territoriale, nonchè di spostare o modificare le opere esistenti, senza l’autorizzazione del direttore della circoscrizione doganale. La violazione del divieto di cui si è detto comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa, così come avvenuto nel caso di specie.

6.2. La CTR ha evidenziato che, con riferimento al medesimo fatto oggetto della controversia (esecuzione di opere in prossimità della linea doganale senza la prescritta autorizzazione), il legale rappresentante della Sun Beach s.r.l. e il socio sono stati assolti in sede penale perchè il fatto non sussiste. Non sussistendo il fatto, non potrebbe trovare applicazione la sanzione amministrativa, che “risulta priva del principio di legalità” di cui all’art. 23 Cost..

6.3. In realtà, le condotte previste dall’art. 1161 c.n. (occupazione abusiva di spazio demaniale) e dall’art. 734 c.p. (distruzione o deturpamento di bellezze naturali) sono del tutto autonome e distinte dalla condotta prevista dal D.Lgs. n. 374 del 1990, art. 19, che punisce unicamente la mancata richiesta della preventiva autorizzazione dell’Autorità doganale per le opere eseguite in prossimità della linea doganale.

6.4. Ne consegue l’inapplicabilità del principio di specialità di cui alla L. n. 689 del 1981, art. 9 e la contemporanea applicabilità sia delle sanzioni penali che della sanzione amministrativa (Cass. n. 21502 del 30/11/2012). Invero, “ai fini dell’operatività del principio di specialità di cui all’art. 9 non è sufficiente che l’imputazione penale e l’incolpazione amministrativa riguardino lo stesso fatto storico poichè il rapporto di identità deve intercorrere tra fattispecie legali e che ai fini dell’operatività del principio occorre che vi sia un rapporto di identità nel senso che la fattispecie costituente infrazione amministrativa sia identica a quella prevista dalla norma incriminatrice penale ovvero ne costituisca parte integrante” (così Cass. n. 3535 del 07/03/2012, in motivazione).

6.5. In proposito, il richiamo all’art. 23 Cost., che istituisce la riserva di legge in materia tributaria, è del tutto inconferente, sia perchè trattasi di sanzione amministrativa di natura non tributaria, sia perchè la sanzione è espressamente prevista da una disposizione di legge.

6.6. Nè può ritenersi che, nel processo tributario, il giudicato penale abbia una diretta efficacia, stante l’autonomia dei due giudizi. Invero, “nessuna automatica autorità di cosa giudicata può attribuirsi alla sentenza penale irrevocabile, di condanna o di assoluzione, emessa in materia di reati fiscali, ancorchè i fatti esaminati in sede penale siano gli stessi che fondano l’accertamento degli Uffici finanziari, dal momento che nel processo tributario vigono i limiti in tema di prova posti dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7, comma 4, e trovano ingresso, invece, anche presunzioni semplici, di per sè inidonee a supportare una pronuncia penale di condanna; ne consegue che il giudice tributario non può limitarsi a rilevare l’esistenza di una sentenza penale definitiva in materia di reati fiscali, recependone acriticamente le conclusioni assolutorie, ma, nell’esercizio dei propri poteri di valutazione della condotta delle parti e del materiale probatorio acquisito agli atti (art. 116 c.p.c.), deve procedere ad un suo apprezzamento del contenuto della decisione, ponendolo a confronto con gli elementi di prova acquisiti al giudizio” (così Cass. n. 28174 del 24/11/2017; si vedano, altresì, Cass. n. 16262 del 28/06/2017; Cass. n. 8129 del 23/05/2012).

6.7. Nella specie la CTR si è limitata ad applicare acriticamente il giudicato penale, senza alcuna valutazione dello stesso alla luce degli elementi probatori forniti dall’Ufficio.

6.8. La sentenza impugnata va, dunque, cassata affinchè il giudice del rinvio provveda a riconsiderare gli effetti del giudicato penale alla luce dei principi di diritto più sopra enunciati.

7. In conclusione, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata, con rinvio alla CTR della Puglia, in diversa composizione, per nuovo esame della controversia, anche con riferimento ai motivi ritenuti assorbiti, e per le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Puglia, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 3 aprile 2019.

Depositato in cancelleria il 23 ottobre 2019

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