Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27103 del 16/12/2011

Cassazione civile sez. VI, 16/12/2011, (ud. 22/09/2011, dep. 16/12/2011), n.27103

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AZIENDA AGRICOLA IL FOLLONE di CHIABOTTO ANDREA, FERRUCCIO e MONICA

ss (OMISSIS) in persona del legale rappresentante pro-tempore, ed

inoltre C.M., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

FEDERICO CESI 44, presso lo studio dell’avvocato GESSINI AGOSTINO,

che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati LEONE ALBERTO,

MANA MARINA, giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

D.R., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BISSOLATI 76,

presso lo studio degli avvocati QUATTROCCHI PAOLO e BERRUTI GIULIANO,

giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

contro

ASSICURAZIONI GENERALI SPA (OMISSIS) in persona dei loro

procuratori speciali, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

CRISTOFORO COLOMBO 440, presso lo studio degli avvocati TASSONI

Franco e FRANCESCO TASSONI, che la rappresentano e difendono, giusta

mandato a margine del controricorso del 7.6.2010;

– controricorrente –

contro

MINISTERO DELLA SALUTE in persona del Ministro pro tempore e ISTITUTO

SUPERIORE DI SANITA’ in persona del legale rappresentante pro-

tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e

difende, ope legis;

– controricorrenti –

contro

ASSICURAZIONI GENERALI SPA (OMISSIS) in persona dei loro

procuratori speciali, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

CRISTOFORO COLOMBO 440, presso lo studio degli avvocati TASSONI

FRANCO e FRANCESCO TASSONI, che la rappresentano e difendono, giusta

procura speciale a margine del controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

M.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BISSOLATI

76, presso lo studio degli avvocati BERRUTI GIULIANI e PAOLO

QUATTROCCHI, che lo rappresentano e difendono, giusta delega a

margine del controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 197/2010 della CORTE D’APPELLO di TORINO del

4.12.09, depositata il 10/02/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

22/09/2011 dal Consigliere Relatore Dott. BRUNO SPAGNA MUSSO;

udito per la controricorrente ( D.R.) e per il

controricorrente incidentale ( M.A.);

l’Avvocato Filippo Di Peio (per delega avv. Paolo Quattrocchi) che si

riporta agli scritti;

udito per la controricorrente e ricorrente incidentale (Assicurazioni

Generali SpA) l’Avvocato Franco Tassoni che si riporta agli scritti.

E’ presente il P.M. in persona del Procuratore Generale Dott. RUSSO

Rosario Giovanni che nulla osserva.

Fatto

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

che, con atto di citazione notificato il 17.5.2006, l’Azienda Agricola il Follone di Chiabotto Andrea, Ferruccio e Monica s.s., con sede in (OMISSIS), conveniva avanti il Tribunale di Torino M. A. e D.R. ( entrambi funzionari dell’Istituto Superiore di Sanità), l’Istituto Superiore di Sanità e il Ministero della Salute chiedendo la declaratoria di responsabilità a carico dei convenuti e la loro condanna con l’obbligo solidale al pagamento della somma di Euro 700.489,59 per il danno conseguente al mantenimento degli animali sottoposti a sequestro; Euro 344.325,30, per il danno relativo alla mancata vendita dei capi sottoposti a controlli perchè distrutti o congelati e così in totale Euro 1.044.814,89 oltre Euro 4.623,78 per spese dei procedimenti penali, ed oltre Euro 24.840,00 per spese diverse; che, con detto atto di citazione parte attrice sosteneva che nei propri allevamenti di vitelli erano stati effettuati controlli sanitari ed era stata accertata la presenza di boldenone nelle urine degli animali e che tale presenza, in ragione delle conoscenze già acquisite dalla comunità scientifica internazionale all’epoca dei fatti, doveva ritenersi di origine endogena e non sintomo di trattamenti illeciti;

che, nonostante il Laboratorio Comunitario di riferimento di (OMISSIS) avesse dichiarato che “non era possibile individuare un parametro legale di alfa o beta boldenone nelle urine dei bovini che consentisse di discriminare tra boldenone di natura endogena da quella di natura esogena”, l’autorità italiana aveva introdotto nel Piano Nazionale residui 2001 il limite di 2 ng/ml di boldenone nelle urine dei bovini, ritenendo che esso fosse idoneo a discriminare la presenza endogena da quella esogena di boldenone e facesse scattare immediatamente tutte le misure stabilite dal D.Lgs. n. 366 del 1999;

che, a seguito dei sequestri e dei successivi controlli che avevano continuato ad evidenziare la presenza di detta sostanza, era stato determinato il blocco delle attività di allevamento dell’Azienda Agricola il Follone;

che l’Istituto Superiore di Sanità pur essendo a conoscenza degli studi in corso che supportavano l’origine endogena del 17 alfa- boldenone, non aveva acquisito le informazioni promesse in sede di revisione; che solo nel Piano residui 2004 era stato inserito il concetto che il beta boldenone nella forma coniugata doveva esser considerato prova del trattamento illecito, mentre la presenza alfa- boldenone nella forma coniugata doveva essere considerato solo sospetto di trattamento illecito;

che, l’adito Tribunale, costituitisi gli intimati (la D. e il M. proponevano, altresì domanda risarcitoria, rispettivamente ex art. 89 c.p.c. e art. 96 c.p.c.), con sentenza in data 8.7.2008 rigettava tutte le domande;

che, a seguito dell’appello dell’Azienda, costituitesi gli appellati (la D. e il M. proponevano appello incidentale), la Corte d’Appello di Torino, con la decisione in esame n. 197 depositata in data 10.2.2010, rigettava gli appelli;

che ricorre per cassazione, in via principale, l’Azienda con tre motivi, deducendo, rispettivamente, difetto di motivazione “con riferimento alla mancata ammissione delle prove richieste ed alla mancanza di prova del danno relativo alla domanda”, ancora difetto di motivazione in ordine alla illiceità del comportamento dell’Azienda, violazione delle norme relative alle tariffe forensi con riferimento alla liquidazione delle spese;

che ricorrono altresì in via incidentale il M. con un unico motivo, deducendo violazione dell’art. 112 c.p.c. in ordine all’omessa pronuncia sulla domanda di manleva, nonchè in modo subordinato le Assicurazioni Generali con due motivi;

che resistono con controricorso il Ministero della Salute e la D.;

che è stata depositata relazione ex art. 380 bis c.p.c., con cui si chiede, previa riunione dei ricorsi, di dichiararli inammissibili o comunque rigettarli;

che, preliminarmente riuniti i ricorsi ex art. 335 c.p.c., gli stessi non risultano meritevoli di accoglimento;

che, in particolare, inammissibili sono i tre motivi del ricorso principale perchè l’Azienda, nel prospettare mancata assunzione di prove testimoniali e relativo difetto di motivazione in proposito, non evidenzia la decisività di tali prove (nel senso che l’ammissione delle stesse avrebbe comportato una decisione diversa), perchè (secondo motivo) si tende ad un non consentito riesame di atti, documenti e circostanze di fatto su cui è fondata la decisione impugnata (tra l’altro in virtù di logiche e sufficienti argomentazioni), perchè, infine, l’ultimo motivo sulle spese (con particolare riferimento alla liquidazione delle stesse con onorari distinti per il M. e la D.), è del tutto generico e del tutto privo del requisito di autosufficienza;

che tra l’altro, sempre con riferimento al ricorso principale, deve rilevarsi che, con sufficienti e logiche argomentazioni basate su valutazioni non ulteriormente esaminabili nella presente sede, la ratio decidendi della decisione impugnata si fonda sulla considerazione che manca la prova in atti di quale sia stato il sequestro con la positività riscontrata che determinò i sequestri cautelativi per i quali parte attrice chiede il risarcimento e che manca altresì la prova, comunque non fornita dall’attrice e priva di istanze probatorie in proposito, secondo cui “non risulta depositato alcun verbale di prelievo, dal quale poter desumere la prova dei risultati delle analisi condotte sui capi di bestiame dell’azienda…

.nè tantomeno la presenza delle alfa-boldenone”; che altresì inammissibile è il ricorso incidentale del M. difettando anche il relativo unico motivo del requisito di autosufficienza in ordine alla deduzione di una presunta violazione ex art. 112 c.p.c.;

che infine assorbito è il ricorso incidentale delle Assicurazioni Generali in quanto condizionato; che le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso, compensa le spese tra l’azienda ricorrente principale e il ricorrente incidentale M. e condanna detta azienda ricorrente al pagamento delle spese della presente fase nei confronti di Assicurazioni Generali che liquida in complessivi Euro 2.600,00 (di cui Euro 200,00 per esborsi), oltre spese generali ed accessorie come per legge.

Così deciso in Roma, il 22 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 16 dicembre 2011

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