Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27102 del 23/10/2019

Cassazione civile sez. trib., 23/10/2019, (ud. 03/04/2019, dep. 23/10/2019), n.27102

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANZON Enrico – Presidente –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –

Dott. NONNO Giacomo Maria – rel. Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

Dott. FICHERA Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 19207/2012 R.G. proposto da:

Carbotrasporti Idrocarburi s.p.a., in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Catania,

via G. Simili n. 14, presso lo studio dell’avv. Massimo Vallone, che

la rappresenta e difende giusta procura speciale a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle dogane, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Sicilia – Sezione staccata di Catania n. 172/18/11, depositata il

16/06/2011.

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 3 aprile 2019

dal Cons. Dott. Nonno Giacomo Maria.

Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. Zeno Immacolata, che ha concluso per

l’inammissibilità e, in subordine, per il rigetto del ricorso.

Udito l’avv. Anna Collabolletta per la controricorrente.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza n. 172/18/11 del 16/06/2011, la Commissione tributaria regionale della Sicilia – Sezione staccata di Catania (hinc CTR) respingeva l’appello proposto dalla Carbotrasporti Idrocarburi s.p.a. (hinc Carbotrasporti) avverso la sentenza n. 318/03/06 della Commissione tributaria provinciale di Catania (hinc CTP), che aveva, a sua volta, respinto l’impugnazione della società contribuente nei confronti dell’avviso di pagamento per omesso versamento delle accise sugli oli minerali per gli anni 2003 e 2004.

1.1. Come si evince dalla sentenza della CTR: a) l’avviso di pagamento riguardava il gasolio utilizzato quale carburante per imbarcazioni da diporto; b) la CTP respingeva il ricorso proposto dalla Carbotrasporti; c) avverso la sentenza della CTP, la società contribuente proponeva appello.

1.2. La CTR motivava il rigetto dell’appello evidenziando che: a) l’appellante non aveva provato “che negli appositi memorandum fossero stati annotati tutti gli estremi dei natanti oggetto del rifornimento di carburante” e, quindi, se detti natanti “operassero sotto contratto di noleggio e quindi si trovassero nelle condizioni previste dalla normativa per godere delle agevolazioni fiscali”, essendo escluso che potessero beneficiare di dette agevolazioni le imbarcazioni private da diporto; b) l’assoluzione del legale rappresentante della società contribuente nel giudizio penale non faceva “venire meno l’evasione dell’imposta in relazione alla quantità di carburante indicato dal CTU, come ricalcolata dall’Ufficio”, non essendo stato provato nemmeno in quel giudizio, così come in appello, che “i natanti forniti fossero in possesso del contratto di noleggio”.

2. Avverso la sentenza della CTR la Carbotrasporti proponeva ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.

3. L’Agenzia delle dogane resisteva con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso la Carbotrasporti deduce la violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 1, n. 5, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, denunciando il difetto assoluto di motivazione della sentenza, fondata su di una consulenza tecnica d’ufficio mai prodotta in giudizio e nemmeno espletata in sede penale.

2. Il motivo è inammissibile.

2.1. Il riferimento della sentenza impugnata alla consulenza tecnica d’ufficio espletata in sede penale non fa parte della ratio decidendi, avendo la CTR fondato la propria decisione essenzialmente sul difetto di prova che il carburante sia stato fornito ad imbarcazioni da diporto prive del contratto di noleggio e speso il riferimento alla consulenza tecnica d’ufficio espletata in sede penale unicamente per giustificare la riduzione della pretesa operata in autotutela dall’Ufficio.

3. Con il secondo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’apparenza della motivazione della CTR e l’omessa valutazione delle prove, richiamando altresì l’art. 132 c.p.c., comma 1, n. 4, evidenziandosi che la sentenza impugnata non avrebbe tenuto conto della documentazione prodotta dalla ricorrente in appello.

4. Il motivo è inammissibile per difetto di specificità;

4.1. La Carbotrasporti avrebbe dovuto non solo dimostrare l’intervenuto deposito della documentazione di cui la CTR non avrebbe tenuto conto (l’atto di appello, con il quale si chiede l’ammissione della documentazione, contiene in calce unicamente una riserva alla produzione di nuovi documenti, ma non v’è indicazione dei documenti effettivamente depositati), ma soprattutto trascrivere e allegare, quanto meno a titolo esemplificativo, i documenti dai quali si evinca la effettiva sussistenza dei contratti di noleggio.

4.2. In difetto di tale produzione è preclusa alla Corte ogni valutazione in ordine alla rilevanza e decisività dei documenti il cui esame il giudice di appello avrebbe omesso.

5. Con il terzo motivo di ricorso si deduce la violazione dell’art. 118 disp. att. c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, evidenziandosi che la sentenza della CTR non indicherebbe le ragioni giuridiche poste a fondamento della decisione, nè sarebbero stati indicati i precedenti conformi alla questione trattata, con conseguente inintelligibilità del procedimento logico che ha condotto il giudice alla decisione.

5.1. Nel contesto del motivo, la ricorrente si sofferma, altresì, sull’esame della sentenza della CTP e afferma che il processo verbale di constatazione, sul quale si fonda il provvedimento impositivo, sarebbe stato smentito in sede di procedimento penale e non sarebbe comunque eseguibile con riferimento alle sanzioni.

6. Il motivo è in parte infondato e in parte inammissibile;

6.1. Il motivo è infondato nella parte in cui rileva la mancanza delle ragioni giuridiche della decisione e dei precedenti conformi. In realtà, la CTR ha chiaramente argomentato la propria opinione, fondando la decisione sulla assenza di prove del noleggio delle imbarcazioni da diporto cui è stato ceduto il carburante; nè sono necessari l’indicazione specifica delle norme di legge applicate (Cass. n. 766 del 14/01/2013; Cass. n. 27890 del 24/11/2008) e il riferimento a precedenti conformi (la disposizione richiamata, infatti, recita “anche” con riferimento a precedenti conformi).

6.2. Il motivo è inammissibile per il resto, atteso che le questioni sollevate (processo verbale di constatazione smentito in sede penale; eseguibilità delle sanzioni) non sono state trattate dalla sentenza impugnata.

7. In conclusione il ricorso va rigettato, con conseguente condanna della società contribuente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese di lite, liquidate come in dispositivo avuto conto di un valore dichiarato della lite di Euro 64.783,00.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, che si liquidano in complessivi Euro 7.000,00, oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 3 aprile 2019.

Depositato in cancelleria il 23 ottobre 2019

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