Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27102 del 16/12/2011

Cassazione civile sez. VI, 16/12/2011, (ud. 22/09/2011, dep. 16/12/2011), n.27102

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – rel. Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

P.R. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA NEMORENSE 18, presso lo studio dell’avvocato RIZZELLI

GIUNIO E. V., che lo rappresenta e difende giusta delega a margine

del ricorso;

– ricorrente –

contro

M.G. (OMISSIS), PI.OR.

(OMISSIS), S.C. (OMISSIS),

elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA DI SPAGNA 35, presso lo

studio dell’avvocato PAOLETTI LUIGI, che li rappresenta e difende

giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrenti –

e contro

C.I., CALBER SRL, CO.FR., COREM SNC, A.

R., EUROFINCO SAS;

– Intimati –

avverso la sentenza n. 3422/2009 della CORTE D’APPELLO di ROMA

dell’1/7/09, depositata il 10/09/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

22/09/2011 dal Consigliere Relatore Dott. BRUNO SPAGNA MUSSO;

udito l’Avvocato Rizzelli Giunio difensore del ricorrente che si

riporta agli scritti;

è presente il P.G. in persona del Dott. ROSARIO GIOVANNI RUSSO che

nulla osserva.

Fatto

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

che, con citazione in data 30/4/1993, S.C., Co.

F., Pi.Or., M.G. e la Corem s.n.c. convenivano innanzi al tribunale di Latina, la Calber s.r.l. nonchè A.R., P.R., C.I. ed Eurofinco s.a.s. precisando che: A.R. di era dichiarato titolare delle quote rappresentanti l’intero capitale sociale della Calber;

che dette quote, per rapporti precedenti, erano state intestate a P.R., C.I. ed Eurofinco s.r.l.; che gli intestatari delle quote avevano dichiarato per iscritto che le stesse quote erano di proprietà dell’ A. e di detenerle a garanzia di loro crediti; che, a loro volta, S., Co., Pi. e M. avevano acquistato dall’ A. (con l’assenso degli intestatari C. e P.) le quote rappresentanti l’intero capitale sociale della Calber; era proprietaria di un appezzamento di terreno edificabile sito nel Comune di (OMISSIS), della superficie complessiva di mq.

2.187 (duemilacentoottantasette); che gli acquirenti avevano versato L. cento milioni al C. e al P. e che comunque la vendita delle quote non era mai stata realmente effettuata;

che gli attori chiedevano pertanto in via principale l’accertamento dell’avvenuta compravendita e l’annotazione del trasferimento delle quote nel libro dei soci, con regolazione del prezzo di trasferimento delle quote nel libro dei soci, con regolazione del prezzo di compravendita secondo gli accordi. In subordine chiedevano la condanna dei convenuti alla restituzione delle somme versate, alla rifusione delle spese sopportate e al pagamento delle competenze professionali di progettazione e dei lavori eseguiti oltre al risarcimento dei danni subiti;

che l’adito Tribunale, accogliendo in parte la domanda, condannava il solo A. a pagare in solido la somma di Euro 70.496,70 a titolo di restituzione delle somme dagli stessi sborsata per acconto e spese di concessione e di assicurazione sopportate nonchè quella di Euro 77.546,37 per danno da svalutazione monetaria oltre interessi (affermando, tra l’altro, la responsabilità del solo convenuto A. per avere promesso in vendita quote societarie intestate a suoi creditori, ma di cui era effettivo proprietario, e per aver indotto gli attori ad effettuare gli esborsi in questione;

che gli attori vittoriosi nei confronti del convenuto A. proponevano appello in principale (per ottenere anche la condanna in solido degli altri convenuti), e che i convenuti Calber, P., C. ed Eurofinco, costituendosi in giudizio, proponevano a loro volta appello incidentale;

che la Corte d’Appello di Roma, con la decisione in esame depositata in data 10/9/2009, in accoglimento dell’appello principale e rigettando l’incidentale, in parziale riforma della sentenza impugnata, condannava in solido anche A.R., P. R., C.I. ed Eurofinco al pagamento delle somme in questione (affermando, in particolare, che “l’Appello principale è pertanto fondato, posto che, non essendo mai stato posto in essere un valido vincolo contrattuale tra le parti, per il resto tutti i convenuti appellati, ad eccezione della società Calber, oggetto della cessione, hanno agito contrariamente ai principi di buona fede nella conduzione delle trattative nella immotivata rottura delle stesse, così che tutti vanno condannati in solido a pagare quanto già liquidato dal primo giudice a titolo di restituzione, rimborsi e risarcimento del danno da svalutazione monetaria, in quanto solidamente responsabili del medesimo evento dannoso); che ricorre per cassazione il P. con tre motivi mentre resistono con unico controricorso il S., il Pi. e il M.;

che con detti tre motivi si deduce, rispettivamente, “omessa motivazione in ordine ad un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione agli artt. 132 e 118 disp. att. c.p.c.”, “apoditticità della motivazione nell’attribuzione di valore decisivo ad alcuni soltanto degli elementi di giudizio, in relazione agli artt. 132 e 118 disp. att. c.p.c.” e “omessa motivazione in ordine alla qualificazione giuridica della promessa dell’ A. e conseguente affermazione del coinvolgimento del P., sempre in relazione agli artt. 132 e 118 disp. att. c.p.c.”;

che è stata depositata relazione ex art. 380 bis c.p.c. con cui si chiede dichiararsi inammissibile il ricorso;

che, condividendo detta relazione, con tali censure il ricorrente, pur deducendo violazione di norme, prospetta in realtà valutazione ulteriore di circostanze di fatto e documentali (tra cui l’eventuale rifiuto alla stipula da parte del P., le trattative degli intestatari delle quote) nonchè di elementi probatori non sindacabili nella presente sede di legittimità (fermo restando che la Corte territoriale ha, con logica e sufficiente motivazione, dato conto della propria ratio decidendi); che le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese della presente fase (in favore dei resistenti S.C., P.O. e M.G.) che liquida in complessivi Euro 2.200,00 (di cui Euro 200,00 per esborsi), oltre spese generali ed accessorie come per legge.

Così deciso in Roma, il 22 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 16 dicembre 2011

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