Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27102 del 04/12/2013


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 27102 Anno 2013
Presidente: GOLDONI UMBERTO
Relatore: PETITTI STEFANO

SENTENZA

equa riparazione

sul ricorso proposto da:
CIANFAGNA BRACONE Antonio (CNF NTN 49H08 Z404M),
rappresentato e difeso da se medesimo ai sensi dell’art. 86
cod. proc. civ., elettivamente domiciliato in Roma, via
Federico Confalonieri n. 1, presso lo studio dell’Avvocato
Mauro Marchione;
– ricorrente contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro
tempore,

pro

rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale

dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via

dei

Portoghesi n. 12, è domiciliato per legge;
– controricorrente –

Data pubblicazione: 04/12/2013

avverso il decreto della Corte d’appello di Bari depositato
in data 20 marzo 2012.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 4 ottobre 2013 dal Consigliere relatore Dott.

sentito l’Avvocato Antonio Cianfagna Bracone;
sentito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. Ignazio Patrone, che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso.
Ritenuto che, con ricorso depositato il 26 luglio 2011
presso la Corte d’appello di Bari, Antonio Cianfagna
Bracone ha chiesto la condanna del Ministero della
giustizia al pagamento dell’indennizzo per la irragionevole
durata di una procedura fallimentare, iniziata nel febbraio
1987 presso il Tribunale di Larino e non ancora definita
alla data di proposizione della domanda di equa
riparazione;
che l’adita Corte d’appello riteneva che la procedura
fallimentare fosse caratterizzata da complessità medio
alta, tale da giustificare una durata ragionevole di dieci
anni, sicché la stessa aveva superato la durata ragionevole
di circa quattordici anni, e, tenuto conto della esiguità
della posta in gioco nonché della qualità professionale del
creditore, liquidava in favore del ricorrente l’indennizzo
di euro 5.600,00, ritenendo congruo il criterio di computo

Stefano Petitti;

ragguagliato a 400,00 euro per ciascuno degli anni di
ritardo, e compensava per metà le spese del giudizio;
che per la cassazione di questo decreto Antonio
Cianfagna Bracone ha proposto ricorso sulla base di tre

che l’amministrazione intimata ha resistito con
controricorso.
Considerato

che con il primo motivo il ricorrente

denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 6 e 13
della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, dell’art.
6, par. 1, c.1, e par. 2, del Trattato sull’Unione Europea,
e degli artt. 41 e 47 della Carta dei diritti fondamentali
dell’Unione europea, dolendosi del fatto che la Corte
d’appello non abbia tenuto conto delle conseguenze
dell’avvenuta adesione della Unione europea alla CEDU;
che il motivo appare inammissibile per mancanza di
specificità, essendosi il ricorrente limitato ad
evidenziare la portata delle disposizioni menzionate, senza
tuttavia introdurre una specifica critica in ordine alle
ragioni in base alle quali la Corte d’appello, ritenendo di
adeguarsi ai principi in materia di equa riparazione
enunciati dalla Corte europea dei diritti dell’uomo e da
questa Corte, ha determinato sia la durata irragionevole
che il quantum dell’indennizzo;

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motivi;

che, tuttavia, ove con il motivo in esame il ricorrente
avesse inteso riferirsi alla questione se l’indennizzo
debba essere ragguagliato alla intera durata del giudizio
ovvero solo alla parte ritenuta eccedente rispetto a quella

che esso muove dal presupposto che la Corte EDU, a
seguito dei Trattati di Nizza e Lisbona, sia parte
(“organo” si afferma nel ricorso) dell’Unione europea, così
da doversi applicare, in riferimento al sistema della
Convenzione, lo stesso meccanismo della disapplicazione che
opera per il diritto dell’Unione europea;
che tale presupposto è però erroneo, giacché non tiene
conto (come posto in risalto dalla sentenza n. 80 del 2011
della Corte costituzionale): 1) che l’adesione dell’Unione
europea alla CEDU, prevista dal Trattato di Lisbona del 13
dicembre 2007 (ratificato e reso esecutivo con legge 2
agosto 2008, n. 130, che modifica il Trattato sull’Unione
europea e il Trattato che istituisce la Comunità europea)
non è ancora avvenuta; 2) che il richiamo alla CEDU
contenuto nel paragrafo 3 dell’art. 6 del Trattato secondo cui i diritti fondamentali garantiti dalla
Convenzione «e risultanti dalle tradizioni costituzionali
comuni agli Stati membri fanno parte del diritto
dell’Unione in quanto principi generali» – evoca una forma
di protezione già esistente, così da rendere tuttora valide

ragionevole, il motivo sarebbe infondato;

le argomentazioni sulla impossibilità, nelle materie cui
non sia applicabile il diritto dell’Unione, «di far
derivare la riferibilità alla CEDU dell’art. 11 Cost. dalla
qualificazione dei diritti fondamentali in essa

comunitario (oggi, del diritto dell’Unione)»; 3) che tale
rilievo si estende anche alla restante fonte di tutela e
cioè alla Carta dei diritti fondamentali (cd. Carta di
Nizza), il cui presupposto di applicabilità è «che la
fattispecie sottoposta all’esame del giudice sia
disciplinata dal diritto europeo … e non già da sole norme
nazionali prive di ogni legame con tale diritto>>; 4) che,
in definitiva, rimane ancora valida l’impostazione teorica
che adduce l’impossibilità, nelle materie cui non sia
applicabile il diritto dell’Unione, di far derivare la
riferibilità alla

CEDU

dell’art. 11 Cost. dalla

qualificazione dei diritti fondamentali in essa
riconosciuti come «principi generali» del diritto
comunitario (oggi, del diritto dell’Unione); 5) che tale
impostazione non è messa in crisi dalla sostituzione della
locuzione “rispetta” (presente nel vecchio testo dell’art.
6 del Trattato)

con l’espressione “fanno parte” (del nuovo

testo dello stesso art. 6); infatti, come affermato dalla
sentenza n. 349 del 2007 della Corte costituzionale, già la
precedente giurisprudenza della Corte di giustizia – che la

riconosciuti come “principi generali” del diritto

statuizione in esame è volta a recepire – era costante nel
ritenere che i diritti fondamentali, enucleabili dalla CEDU
e dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri,
facessero “parte integrante” dei principi generali del

chiamato a garantire il rispetto;
che, ciò puntualizzato, deve ribadirsi, in punto di
infondatezza della doglianza sulla considerazione esclusiva
della durata eccedente quella ragionevole, che, in tema di
equa riparazione conseguente alla violazione del diritto
alla ragionevole durata del processo, la valutazione
equitativa dell’indennizzo a titolo di danno non
patrimoniale è soggetta, per specifico rinvio contenuto
nell’art. 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89 all’art. 6
della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo
e delle libertà fondamentali (resa esecutiva con la legge 4
agosto 1955, n. 848), al rispetto delle Convenzione
medesima, nell’interpretazione giurisprudenziale resa dalla
Corte di Strasburgo; tale rispetto non concerne, però,
anche il profilo relativo al moltiplicatore della base di
calcolo dell’indennizzo, essendo peraltro il giudice
nazionale vincolato al rispetto del terzo comma, lett. a)
dell’art. 2 della legge n. 89 del 2001, ai sensi del quale
è influente solo il danno riferibile al periodo eccedente
il termine ragionevole, non toccando tale diversità di

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diritto comunitario di cui il giudice comunitario era

calcolo la complessiva attitudine della citata legge n.89
del 2001 ad assicurare l’obiettivo di un serio ristoro per
la lesione del diritto alla ragionevole durata del processo
(Cass., sez. I, 22 agosto 2011, n. 17440);

giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo,
la quale – nei precedenti Martinetti e Cavazzuti c. Italia
del 20 aprile 2010, Delle Cave e Corrado c. Italia del 5
giugno 2007 e Simaldone c. Italia del 31 marzo 2009 – “ha
osservato che il solo indennizzo, come previsto dalla legge
italiana n. 89 del 2001, del pregiudizio connesso alla
durata eccedente il ritardo non ragionevole, si correla ad
un margine di apprezzamento di cui dispone ciascuno Stato
aderente alla CEDU, che può istituire una tutela per via
giudiziaria coerente con il proprio ordinamento giuridico e
le sue tradizioni, in conformità al livello di vita del
Paese, conseguendone che il citato metodo di calcolo
previsto dalla legge italiana, pur non corrispondendo in
modo esatto ai parametri enunciati dalla Corte EDU, non è
in sé decisivo, purché i giudici italiani concedano un
indennizzo per somme che non siano irragionevoli rispetto a
quelle disposte dalla CEDu per casi simili” (Cass., sez. I,
11 gennaio 2011, n. 478);
che con il secondo motivo il ricorrente deduce
violazione o falsa applicazione degli artt. 2, 3, 4, 24,

che, del resto, siffatto approdo non collide con la

comma primo, e 35, commi primo e secondo, Cost., degli
artt. 6 e 13 della CEDU, dell’art. 1 del XII Protocollo
addizionale CEDU, dell’art. 6, par. 1, c.1, e par. 2, del
Trattato sull’Unione Europea, e degli artt. 20, 21, 41 e 47

dolendosi del fatto che la Corte d’appello abbia attribuito
rilievo, ai fini della riduzione del criterio di
liquidazione, alla circostanza che esso ricorrente era
avvocato;
che con il terzo motivo il ricorrente lamenta vizio di
motivazione in ordine all’apprezzamento della esiguità
della posta in gioco;
che il secondo e il terzo motivo, che per ragioni di
connessione possono essere esaminati congiuntamente, sono
infondati, anche se, con riferimento alla questione posta
dal secondo motivo, la correzione del decreto impugnato
necessita di essere corretta;
che occorre premettere che il secondo e il terzo motivo
censurano le due autonome rationes decidendi sulle quali si
fonda la valutazione della Corte d’appello in ordine al
quantum dell’indennizzo;

che certamente le censure svolte nel secondo motivo
colgono nel segno, atteso che, come questa Corte ha
affermato, non può ritenersi causa ostativa, alla
configurabilità del danno non patrimoniale, la circostanza

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della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea,

che il creditore istante potesse prefigurarsi, per le
proprie competenze professionali, la difficoltà di
realizzazione del credito nell’ambito della procedura
concorsuale, non essendo tale circostanza di per sé

inconsistenza delle istanze fatte valere in giudizio o di
un abuso dei poteri processuali che abbia determinato una
ingiustificata dilazione dei tempi del procedimento (Cass.
n. 19164 del 2012);
che la detta circostanza, come non può valere ad
escludere l’indennizzo in favore del professionista, non
può neanche valere come giustificazione per la riduzione
della entità dell’indennizzo;
che pertanto la motivazione del decreto impugnato
merita di essere sul punto corretta nei sensi ora indicati;
che la correttezza delle deduzioni del ricorrente
svolte nel secondo motivo non può però indurre alla
cassazione del decreto impugnato, atteso che la Corte
d’appello, come detto, ha fondato la propria decisione
anche sul rilievo della esiguità della posta in gioco;
che infatti, se è vero che il giudice nazionale deve,
in linea di principio, uniformarsi ai criteri di
liquidazione elaborati dalla Corte Europea dei diritti
dell’uomo (secondo cui, data l’esigenza di garantire che la
liquidazione sia satisfattiva di un danno e non

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significativa di un’originaria consapevolezza della

indebitamente lucrativa, la quantificazione del danno non
patrimoniale dev’essere, di regola, non inferiore a euro
750,00 per ogni anno di ritardo, in relazione ai primi tre
anni eccedenti la durata ragionevole, e non inferiore a

capo allo stesso giudice, il potere di discostarsene, in
misura ragionevole, qualora, avuto riguardo alle
peculiarità della singola fattispecie, ravvisi elementi
concreti di positiva smentita di detti criteri, dei quali
deve dar conto in motivazione (Cass. 18617 del 2010; Cass.
17922 del 2010);
che, nella specie, la Corte d’appello ha motivato lo
scostamento dagli ordinari criteri di determinazione
dell’indennizzo facendo riferimento anche alla esiguità
della posta in gioco, unica giustificazione della quale
possa, per quanto già rilevato, tenersi conto;
che trattasi di motivazione adeguata, rispetto alla
quale le deduzioni del ricorrente, secondo cui la posta in
gioco non sarebbe stata poi così esigua tenuto conto del
momento della ammissione al passivo, si infrangono sul
rilievo che la valutazione della esiguità o no della posta
in gioco, alla luce delle circostanze soggettive e
oggettive del caso di specie, è accertamento di fatto non
sindacabile in sede di legittimità, se non con riferimento
ad eventuali vizi della motivazione, nella specie non

euro 1.000,00 per quelli successivi), permane tuttavia, in

sussistenti; e ciò tanto più che gli elementi di fatto dai
quali il ricorrente pretende di far discendere il vizio
denunciato, anche sotto il profilo del vizio di
motivazione, emergono chiaramente dal provvedimento

abbia espresso la propria valutazione proprio alla luce di
quegli elementi soggettivi e oggettivi dei quali il
ricorrente lamenta la mancata considerazione;
che deve quindi concludersi che, nel caso di specie, la
Corte d’appello, nel liquidare l’indennizzo in 400,00 euro
per ciascuno degli anni di ritardo nella definizione del
giudizio presupposto, anche in considerazione della scarsa
rilevanza della posta in gioco, non sia incorsa nella
denunciata violazione di legge;
che il ricorso va quindi rigettato;
che in considerazione della evidenziata correzione
della motivazione sussistono giusti motivi per compensare
tra le parti le spese del giudizio di legittimità.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte rigetta il ricorso; compensa tra le parti le
spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della
Sesta Sezione Civile – 2 della Corte suprema di Cassazione,
il 4 ottobre 2013.

impugnato, sicché deve ritenersi che la Corte d’appello

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