Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27101 del 28/12/2016

Cassazione civile, sez. trib., 28/12/2016, (ud. 19/09/2016, dep.28/12/2016),  n. 27101

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PICCIALLI Luigi – Presidente –

Dott. DAVIGO Piercamillo – Consigliere –

Dott. SANDRINI Enrico – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

Dott. GUARDIANO Alfredo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 18741-2011 proposto da:

R.A., elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA GONDAR

22, presso lo studio dell’avvocato MARIA ANTONELLI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato SARA ARMELLA giusta

delega a margine;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI IMPERIA UFFICIO

TERRITORIALE DI SANREMO;

– intimato –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– resistente con atto di costituzione –

avverso la sentenza n. 118/2010 della COMM.TRIB.REG. di GENOVA,

depositata il 06/12/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/09/2016 dal Consigliere Dott. ALFREDO GUARDIANO;

udito per il ricorrente l’Avvocato ANTONELLI che ha chiesto

l’accoglimento;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PEPE Alessandro, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Il R.A. ha presentato ricorso per Cassazione avverso la sentenza emessa in data 6 dicembre 2011 dalla CTR di Genova, che in riforma della decisone di primo grado, aveva accolto l’appello presentato dalla Agenzia delle Entrate Ufficio di San Remo, confermando l’avviso di accertamento R4JH000101999 IVA + IRPEF+IRAP, relativo all’anno 1999.

Il R. svolge prevalentemente attività imprenditoriale nel settore del soccorso stradale e della custodia giudiziale nell’interesse di diversi soggetti, come il comune di Ventimiglia, la società autostrade, il locale tribunale e la locale prefetture.

Con detto accertamento l’Agenzia rettificava i ricavi dichiarati, pretendendo una maggiore Irpef per Euro 20.368,54; una maggiore addizionale regionale per Euro 264,43; una maggiore addizionale comunale per Euro 105,36; maggiori contributi previdenziali per Euro 8.673,38; una maggiore Irap per Euro 2.245,55; una maggiore Iva per Euro 10.567,22 ed irrogando sanzioni per Euro 30.552,81 sul sistema dei pagamenti.

Sostiene il R., in primo grado, che tale accertamento sia stato effettuato senza motivazione alcuna, in via presuntiva avvalendosi del sistema dei parametri. In particolare, con riferimento al codice di attività (OMISSIS), così come indicato dal contribuente in sede di contraddittorio, avrebbe dovuto operare la causa di esclusione dall’applicazione dei parametri, in quanto questi ultimi non sono applicabili ai contribuenti che hanno iniziato o cessato l’attività nel corso del periodo d’imposta ovvero hanno modificato in corso d’anno l’attività esercitata, come nel caso del R., la cui attività si è trasformata da quella avente ad oggetto la carrozzeria, a quella di soccorso stradale e custodia giudiziale.

Nel giudizio di primo grado la Commissione provinciale aveva accolto il ricorso presentato dal contribuente, che aveva, per l’appunto, dedotto come l’Ufficio non avesse tenuto in considerazione il suddetto cambiamento di attività da carrozzeria a soccorso stradale e custodia.

La decisione di primo grado veniva riformata dal giudice di appello, che, nell’accogliere il gravame dell’Agenzia delle Entrate, ha evidenziato come il contribuente svolgesse ancora principalmente l’attività di carrozziere, in quanto l’unico dipendente assunto aveva la qualifica di apprendista carrozziere, i beni strumentali erano quelli tipici di una carrozzeria e non si era provveduto alla variazione del codice di attività impedendo i relativi controlli.

Il ricorso per la cassazione della sentenza di appello è fondato su sette motivi.

Il contribuente lamenta, con il primo motivo, la violazione della L. 28 dicembre 1995, n. 549, art. 3, commi 179 – 184; D.P.R. 31 maggio 1999, n. 195, art. 4 e L. 8 maggio 1998, n. 146, art. 10 per omessa applicazione della causa di esclusione dall’applicazione dei parametri, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3) e 5), non potendosi applicare i parametri nè gli studi di settore ai contribuenti che hanno iniziato o cessato l’attività nel corso del periodo d’imposta, prevedendo, la normativa specifica, di cui si invoca la violazione, che “costituisce causa di esclusione dall’applicazione degli studi di settore la modifica in corso dell’attività esercitata:

Con il secondo ed il terzo motivo, il ricorrente invoca la omessa pronuncia in ordine alla violazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 42 e L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7 con riferimento alla illegittimità dell’atto impositivo per difetto assoluto di motivazione in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), lamentando che la sentenza oggetto di ricorso non si è pronunciata sul difetto assoluto di motivazione dell’avviso di accertamento, che contiene solo una mera attestazione dello scostamento tra ricavi dichiarati e quelli desumibili da una applicazione esclusivamente aritmetica dei parametri relativi all’attività esercita dal contribuente.

Con il quarto motivo il contribuente deduce la violazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 42 e L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7 con riguardo alla introduzione in giudizio di una nuova motivazione della pretesa impositiva in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3).

Il ricorrente eccepisce, in particolare, che la sentenza impugnata abbia introdotto in giudizio una nuova e contraddittoria motivazione della pretesa impositiva rispetto a quella contenuta nell’avviso di accertamento indicata per la prima volta dall’ufficio nel corso del giudizio, con conseguente modificazione del titolo stesso della pretesa impositiva, essendosi affermato per la prima volta che il contribuente ha svolto principalmente attività di carrozzeria e non di soccorso stradale.

Con il quinto motivo, il ricorrente lamenta violazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, lett. d); L. n. 549 del 1995, art. 3, commi 179 – 189; D.P.R. 195 del 1999, art. 4 e L. 8 maggio 1998, n. 146, art. 10 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), in quanto l’affermazione che il provvedimento impositivo possa essere fondato esclusivamente sulle risultanze dei parametri, si pone in contrasto con l’univoca giurisprudenza sulla valenza probatoria dei parametri, che risulta apodittica e priva di correlazione con il caso concreto, avendo la giurisprudenza di legittimità sottolineato la fondamentale importanza dell’analisi dell’effettiva e reale attività economica oggetto di verifica fiscale, nel rispetto del diritto di difesa del contribuente rispetto a meri meccanismi statistici.

Con il sesto motivo, il ricorrente evidenzia che l’unico (insufficiente) assunto sul quale si basa la valutazione dell’attività svolta come quella di carrozzeria, è l’avere il R. un dipendente, rivestente la qualifica di apprendista carrozziere e che i beni strumentali in uso siano quelli tipici di una carrozzeria.

Ultimo motivo di ricorso, infine, investe l’assunto che il contribuente non abbia provveduto alla variazione del codice di attività, posto che, in presenza di determinati requisiti, non vi è alcun obbligo di comunicazione all’Ufficio IVA della variazione del codice di attività. L’agenzia delle entrate deposita atto di costituzione al fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione.

Il ricorso è fondato e va accolto nei seguenti termini.

Ed invero la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto, sin dalla sentenza delle Sezioni Unite del 18 dicembre 2009 n. 26635, che l’accertamento basato solo sui parametri deve essere integrato dal contraddittorio con il contribuente, per consentire a quest’ultimo di svolgere le sue eventuali giustificazioni.

In questa prospettiva la giurisprudenza di legittimità è concorde nel sancire la nullità degli atti impositivi fondati sui parametri, privi di adeguata motivazione in ordine alle deduzioni difensive del contribuente.

Si rileva, al riguardo, che, in caso di accertamento effettuato su presunzioni si richiede una particolare accuratezza nella redazione dell’avviso al fine di consentire al contribuente di conoscere il procedimento logico giuridico seguito dalla amministrazione, in modo da poter esercitare il diritto di difesa con specifico riferimento alle contestazioni mosse (cfr. Cass., 22.2.2008, n. 4624).

Orbene nel caso in esame appare evidente la mancata motivazione da parte del giudice di secondo grado in ordine ad uno specifico e rilevante profilo, rappresentato, per l’appunto, sul difetto assoluto di motivazione dell’avviso di accertamento, fondato, come correttamente rilevato dal contribuente, esclusivamente sulla constatazione dello scostamento tra ricavi dichiarati e quelli desumibili da un’applicazione esclusivamente aritmetica dei parametri relativi all’attività esercitata dal contribuente, senza minimamente prendere in considerazione le giustificazioni adottate al riguardo dal ricorrente, che aveva dedotto, tra l’altro, come l’80% della fatturazione relativa alla sua attività attenesse a commesse di provenienza pubblica, al fine di dimostrare l’avvenuto cambiamento dell’oggetto della sua impresa.

Il fondamento del secondo e del terzo motivo di ricorso, in essi assorbiti tutti gli altri, comporta, dunque, l’annullamento della sentenza oggetto di ricorso, con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale di Genova, in diversa composizione, la quale provvederà a colmare l’evidenziata lacuna motivazionale, adeguandosi ai principi di diritto in precedenza indicati, decidendo anche sulle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il secondo ed il terzo motivo del ricorso, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla CTR di Genova, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 19 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2016

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