Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27101 del 16/12/2011

Cassazione civile sez. VI, 16/12/2011, (ud. 22/09/2011, dep. 16/12/2011), n.27101

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – rel. Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

V.D. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA AURELIA 424, presso lo studio dell’avvocato CIAFFI CESARE,

che lo rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

UFFICIO CENTRALE ITALIANO – UCI SOCIETA’ CONSORTILE (OMISSIS) in

persona del Presidente legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ROMEO ROMEI 27, presso lo

studio dell’avvocato ROMAGNOLI MAURIZIO, che lo rappresenta e

difende, giusta delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

C.N.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 779/2009 del TRIBUNALE di PIACENZA, depositata

il 26/11/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

22/09/2011 dal Consigliere Relatore Dott. BRUNO SPAGNA MUSSO;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. ROSARIO

GIOVANNI RUSSO.

Fatto

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

che con ricorso ex L. n. 201 del 2006 ritualmente notificato, V. D., conveniva dinnanzi al Giudice di Pace di Piacenza, l’Ufficio Centrale Italiano per sentirlo condannare al risarcimento dei danni subiti dal figlio in un sinistro stradale verificatosi in data (OMISSIS) per fatto e colpa esclusivi del conducente del veicolo straniero Scania targato (OMISSIS), di proprietà di C.N.;

che indicava la somma delle proprie pretese in Euro 2.000,000, ipotizzando la sussistenza di postumi permanenti;

che, costituitosi in giudizio, l’Ufficio Centrale Italiano contestava la fondatezza della domanda attorea, in particolare evidenziando che la stessa doveva ritenersi assolutamente apodittica ed indimostrata, in ordine alla responsabilità del conducente straniero ed alla ricostruzione della dinamica dell’evento;

che esperita l’istruttoria, durante la quale in particolare si espletava la Ctu medico-legale sul danneggiato che escludeva la sussistenza di postumi permanenti, l’adito Giudice di Pace, con sentenza n. 228/2008, condannava l’Ufficio Centrale Italiano alla corresponsione della somma di Euro 445,38 oltre accessori;

che, a seguito del proposto appello, il Tribunale di Piacenza, costituitosi il convenuto Ufficio, con la decisione in esame depositata il 26.11.2009, confermava quanto statuito in primo grado, affermando in particolare che “è appena il caso di accennare che la difesa di parte ricorrente ignora l’insegnamento di Cass. Sez. Un. n. 26972-5/2008, che escluso l’esistenza dall’autonoma categoria del danno morale, integrando lo stesso un mero aspetto dell’unitaria categoria del danno non patrimoniale. Nè parte appellante ha dedotto alcuna circostanza fattuale che possa consentire di personalizzare il danno biologico sofferto…..”;

che ricorre per cassazione il V. con tre motivi, deducendo rispettivamente violazione della L. n. 57 del 2001, art. 5 in relazione alle valutazioni della consulenza tecnica d’ufficio, violazione dell’art. 2059 c.c. in relazione alla mancata autonoma liquidazione del danno morale, e violazione dell’art. 91 c.p.c.;

che resiste con controricorso l’Uci (deducendo tra l’altro l’inammissibilità di ricorso per difetto di procura);

che è stata depositata relazione ex art. 380 bis c.p.c. con cui si chiede il rigetto del ricorso;

che preliminarmente deve rilevarsi l’inammissibilità del ricorso per difetto di procura, risultando quella in ricorso priva del requisito di “specialità” in quanto con essa il V. delega l’avv. Ciaffi a rappresentarlo in un giudizio di impugnazione avverso una sentenza del Giudice di Pace di Bitonto, precisamente la n. 818/2007;

che le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese della presente fase che liquida in complessivi Euro 2.200,00 (di cui Euro 200,00 per esborsi), oltre spese generali ed accessorie come per legge.

Così deciso in Roma, il 22 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 16 dicembre 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA