Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27101 del 04/12/2013


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 27101 Anno 2013
Presidente: GOLDONI UMBERTO
Relatore: PETITTI STEFANO

equa riparazione

SENTENZA
sul ricorso proposto da:

sentetlza con Mittivazione
semplificata

ACCIAIOLI Angelo, CANNAMELA Alfio, CARONI Alessandro,
CESARINI Antonio, DI CEGLIE Nicola, DI DONATO Alberto, DI
FABRIZIO Barberino Luigi, ENA Giancarlo, FERRARI Pasquino,
GIACOMINI Angelo, GIUBETTINI Stefano, LADISA Nicola, LAI
Alberto, LAMORGESE Paolo, LUPPINO Giuseppe, MAGNANI Massimo
Antonio, MAIMONTE Antonio, MANCUSO Angelo, MARINI Mario,
MILITI Riccardo, MONARDO Bruno, MOSCIATTI Raffaele, MURA
Angelo, MUSTICH Salvatore, NIERI Carlo, NONNIS Marcellino,
OLLARI Angelo, PANICALDI Francescopaolo, PANZALIS Antonio,
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RISI Giovanni,
PASCOLI John, PETRONE Amato, PILO Matte
PRESSATO Graziano, PRINCIPI Nazzareno, PULIGA Cesare,
RICCIARDO Carmelo, RUFFINI Fabio, SANTANDREA Carlo,

Data pubblicazione: 04/12/2013

SATRANITI Luca, SCALIA Matteo, SPISSO Fabio, SULAS Piero
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Angelo, TOMA Giovanni Pietro, VECCHIOTTI Antonello, ZORDAN
Alessandro, DE MATTEIS Silvio, ANTOSA Nicola, BELLINI
Franco, CACCIAPAGLIA Pietro, CARPENTIERI Antonio, FIORI

GUARDABASSO Giuseppe, GULINO Giuseppe, MATZUTZI Adriano,
MELFA Antonio Renato, MICALETTI Claudio, MIRANDA Daniele,
MONTESI Roberto, MORANA Gaspare, NANNETTI Marco, PISTILLI
Gabrielino, TARATUFOLO Liborio, PISCHE Rosina, TORNATORE
Alessandro Nicola e TORNATORE Franca, quali eredi di
Tornatore Francesco, tutti rappresentati e difesi, per
procura speciale in calce al ricorso, dall’Avvocato Pietro
L. Frisani, presso lo studio del quale in Roma, Piazza del
Popolo n. 18, sono elettivamente domiciliati;

ricorrenti

contro
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del
Ministro pro tempore;
– intimato

avverso il decreto della Corte d’appello di Ancona
depositato il 13 febbraio 2012.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 4 ottobre 2013 dal Consigliere relatore Dott.
Stefano Petitti;

Giovanni maria, FRANCAVILLA Matteo, FRIGAU Paolo,

sentito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. Ignazio Patrone, che ha concluso per il
rigetto del ricorso.
Ritenuto che con due distinti ricorsi in riassunzione,

d’appello di Ancona e poi riuniti, ACCIAIOLI Angelo,
CANNAMELA Alfio, CARONI Alessandro, CAROCCIA Francesco,
CESARINI Antonio, DI CEGLIE Nicola, DI DONATO Alberto, DI
FABRIZIO Barberino Luigi, ENA Giancarlo, FERRARI Pasquino,
GIACOMINI Angelo, GIUBETTINI Stefano, LADISA Nicola, LAI
Alberto, LAMORGESE Paolo, LUPPINO Giuseppe, MAGNANI Massimo
Antonio, MAIMONTE Antonio, MANCUSO Angelo, MARINI Mario,
MILITI Riccardo, MONARDO Bruno, MOSCIATTI Raffaele, MURA
Angelo, MUSTICH Salvatore, NIERI Carlo, NONNIS Marcellino,
OLLARI Angelo, PANICALDI Francescopaolo, PANZALIS Antonio,
PASCOLI John, PETRONE Amato, PILO Matteo, PIRISI Giovanni,
PRESSATO Graziano, PRINCIPI Nazzareno, PULIGA Cesare,
RICCIARDO Carmelo, RIZZI Giuseppe, RUFFINI Fabio,
SANTANDREA Carlo, SATRANITI Luca, SCALIA Matteo, SPISSO
Fabio, SULAS Piero Angelo, TOMA Giovanni Pietro, VECCHIOTTI
Antonello, VIDILI Antonello, VINCI Fabrizio, ZORDAN
Alessandro, DE MATTEIS Silvio (primo ricorso) e ANTOSA
Nicola, BELLINI Franco, CACCIAPAGLIA Pietro, CARPENTIERI
Antonio, FIORI Giovanni Maria, FRANCAVILLA Matteo, FRIGAU
Paolo, GUARDABASSO Giuseppe, GULINO Giuseppe, MATZUTZI

entrambi depositati il 2 luglio 2010 presso la Corte

Adriano, MELFA Antonio Renato, MICALETTI Claudio, MIRANDA
Daniele, MONTESI Roberto, MORANA Gaspare, NANNETTI Marco,
PISTILLI Gabrielino, TARATUFOLO Liborio, TORNATORE
Francesco e TRAPANI Giorgio (secondo ricorso), chiedevano

pagamento dell’indennizzo di cui alla legge n. 89 del 2001,
per il danno non patrimoniale subito per effetto della
irragionevole durata di un giudizio amministrativo iniziato
dinnanzi al TAR Emilia-Romagna con ricorso depositato il 12
luglio 1995 e conclusosi con decreto di perenzione del 27
marzo 2009;
che l’adita Corte d’appello dichiarava inammissibile il
ricorso proposto da Giorgio Trapani che, dagli atti
processuali, non risultava essere stato parte del giudizio
presupposto, e respingeva il ricorso proposto da Caroccia
Francesco, avendo il difensore rinunciato al mandato;
che, con riferimento agli altri ricorrenti, la Corte
d’appello riteneva che il giudizio presupposto – che non
presentava profili di complessità – avesse avuto una durata
irragionevole di 10 anni e otto mesi, detratta la durata
fisiologica triennale;
che / quanto alla liquidazione dell’indennizzo, la Corte
territoriale riteneva che ai ricorrenti dovesse essere
riconosciuto nella misura di euro 2.900,00, applicando un
criterio riduttivo di 300,00 euro per anno di ritardo in

la condanna del Ministero dell’economia e delle finanze al

considerazione della mancanza di specifiche indicazioni, da
parte dei ricorrenti, in ordine alla rilevanza economica
dell’eventuale accoglimento della domanda dinnanzi al
giudice amministrativo, della tardiva presentazione delle

confronti del procedimento di cui all’art. 9, comma 5,
della legge n. 205 del 2000, e del rigetto nel merito della
domanda con riferimento ad uno dei ricorrenti;
che per la cassazione di questo decreto ACCIAIOLI
Angelo, CANNAMELA Alfio, CARONI Alessandro,

CESARINI

Antonio, DI CEGLIE Nicola, DI DONATO Alberto, DI FABRIZIO
Barberino Luigi, ENA Giancarlo, FERRARI Pasquino, GIACOMINI
Angelo, GIUBETTINI Stefano, LADISA Nicola, LAI Alberto,
LAMORGESE Paolo, LUPPINO Giuseppe, MAGNANI Massimo Antonio,
MAIMONTE Antonio, MANCUSO Angelo, MARINI Mario, MILITI
Riccardo, MONARDO Bruno, MOSCIATTI Raffaele, MURA Angelo,
MUSTICH Salvatore, NIERI Carlo, NONNIS Marcellino, OLLARI
Angelo, PANICALDI Francescopaolo, PANZALIS Antonio, PASCOLI
John, PETRONE Amato, PILO Matteo, PIRISI Giovanni, PRESSATO
Graziano, PRINCIPI Nazzareno, PULIGA Cesare, RICCIARDO
Carmelo, RUFFINI Fabio, SANTANDREA Carlo, SATRANITI Luca,
SCALIA Matteo, SPISSO Fabio, SULAS Piero Angelo, TOMA
Giovanni Pietro, VECCHIOTTI Antonello, ZORDAN Alessandro,
DE MATTEIS Silvio, ANTOSA Nicola, BELLINI Franco,
CACCIAPAGLIA Pietro, CARPENTIERI Antonio, FIORI Giovanni

istanze di prelievo pur dopo l’attivazione nei loro

maria, FRANCAVILLA Matteo, FRIGAU Paolo, GUARDABASSO
Giuseppe, GULINO Giuseppe, MATZUTZI Adriano, MELFA Antonio
Renato, MICALETTI Claudio, MIRANDA Daniele, MONTESI
Roberto, MORANA Gaspare, NANNETTI Marco, PISTILLI

Alessandro Nicola e TORNATORE Franca, quali eredi di
Tornatore Francesco, hanno proposto ricorso sulla base di
tre motivi;
che l’intimata amministrazione non ha svolto difese in
questa sede.

Considerato

che il collegio ha deliberato l’adozione

della motivazione semplificata nella redazione della
sentenza;
che preliminare alla stessa esposizione dei motivi del
ricorso è il rilievo della inammissibilità del ricorso,
atteso che lo stesso è stato notificato a mezzo del
servizio postale e che non è stato depositato l’avviso di
ricevimento;
che trova applicazione il principio per cui «a
produzione dell’avviso di ricevimento del piego
raccomandato contenente la copia del ricorso per cassazione
spedita per la notificazione a mezzo del servizio postale
ai sensi dell’art. 149 cod. proc. civ., o della
raccomandata con la quale l’ufficiale giudiziario dà
notizia al destinatario dell’avvenuto compimento delle

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Gabrielino, TARATUFOLO Liborio, PISCHE Rosina, TORNATORE

formalità di cui all’art. 140 cod. proc. civ., è richiesta
dalla legge esclusivamente in funzione della prova
dell’avvenuto perfezionamento del procedimento
notificatorio e, dunque, dell’avvenuta instaurazione del

ricorso e non depositato successivamente può essere
prodotto fino all’udienza di discussione di cui all’art.
379 cod. proc. civ., ma prima che abbia inizio la relazione
prevista dal primo comma della citata disposizione, ovvero
fino all’adunanza della corte in camera di consiglio di cui
all’art. 380-bis cod. proc. civ., anche se non notificato
mediante elenco alle altre parti ai sensi dell’art. 372,
secondo comma, cod. proc. civ. In caso, però, di mancata
produzione dell’avviso di ricevimento, ed in assenza di
attività difensiva da parte dell’intimato, il ricorso per
cassazione è inammissibile, non essendo consentita la
concessione di un termine per il deposito e non ricorrendo
i presupposti per la rinnovazione della notificazione ai
sensi dell’art. 291 cod. proc. civ.; tuttavia, il difensore
del ricorrente presente in udienza o all’adunanza della
corte in camera di consiglio può domandare di essere
rimesso in termini, ai sensi dell’art. 184-bis cod. proc.
civ., per il deposito dell’avviso che affermi di non aver
ricevuto, offrendo la prova documentale di essersi
tempestivamente attivato nel richiedere all’amministrazione

contraddittorio. Ne consegue che l’avviso non allegato al

postale un duplicato dell’avviso stesso, secondo quanto
previsto dall’art. 6, primo comma, della legge n. 890 del
1982» (Cass., S.U., n. 627 del 2008);
che, nella specie, i ricorrenti non hanno provveduto al

discussione;
che dunque il ricorso deve essere dichiarato
inammissibile;
che non vi è luogo a provvedere sulle spese del
presente giudizio, non avendo l’amministrazione intimata
svolto attività difensiva.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte dichiara il ricorso inammissibile.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della
Sesta Sezione Civile – 2 della Corte suprema di Cassazione,
il 4 ottobre 2013.

deposito dell’avviso di ricevimento neanche all’udienza di

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