Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27100 del 28/12/2016
Cassazione civile, sez. trib., 28/12/2016, (ud. 19/09/2016, dep.28/12/2016), n. 27100
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PICCIALLI Luigi – Presidente –
Dott. DAVIGO Piercamillo – Consigliere –
Dott. SANDRINI Enrico – Consigliere –
Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –
Dott. GUARDIANO Alfredo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 15777-2011 proposto da:
T.S., titolare della Ditta individuale, elettivamente
domiciliato in ROMA VIA VAL DI LANZO 79, presso lo studio
dell’avvocato GIUSEPPE IACONO QUARANTINO, rappresentato e difeso
dall’avvocato LIBORIO PIRRONE BALSAMO giusta delega in calce;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO LOCALE DI TERMINI IMERESE, in persona
del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo
rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 100/2010 della COMM.TRIB.REG. di PALERMO,
depositata il 10/06/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
19/09/2016 dal Consigliere Dott. ALFREDO GUARDIANO;
udito per il controricorrente l’Avvocato CAPOLUPO che dichiara di
aver ricevuto l’atto di rinuncia e aderisce alla compensazione delle
spese;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
PEPE Alessandro, che ha concluso per l’estinzione del ricorso.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Il T.S. ha impugnato avviso di accertamento IVA + IRPEF + IRAP, relativamente all’anno 1999.
La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso, ma quella regionale” ha ribaltato la decisione di primo grado, in accoglimento dell’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate, Ufficio di Termini Imerese, confermando l’atto impositivo.
Avverso quest’ultima a sentenza propone ricorso il contribuente, per ottenerne la cassazione, che affida ad un unico motivo, cui l’Agenzia replica con controricorso. In data 17 agosto 2016 è stata depositata dal ricorrente formale rinunzia al ricorso. La rinunzia è presentata dagli eredi del ricorrente, i quali premesso che T.S. ha definito la lite fiscale di cui al giudizio in oggetto e che lo stesso è deceduto il (OMISSIS), rappresentano di rinunziare al ricorso per cessazione della materia del contendere, senza alcuna condanna alle spese, come conseguenza del sopravvenuto accordo.
L’avvocatura dello Stato aderisce alla compensazione delle spese.
Il giudizio va, pertanto, dichiarato estinto, con compensazione delle spese tra le parti.
PQM
La Corte dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione e compensa le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 19 settembre 2016.
Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2016