Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27100 del 27/11/2020
Cassazione civile sez. trib., 27/11/2020, (ud. 14/11/2019, dep. 27/11/2020), n.27100
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANZON Enrico – Presidente –
Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –
Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –
Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –
Dott. D’AURIA Giuseppe – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 1118-2012 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
Contro
P.L. DECEDUTA e per essa l’erede R.S.;
– intimati –
Nonchè da:
R.S., elettivamente domiciliata in ROMA VIA DELLA SCROFA 57,
presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE PIZZONIA, che la rappresenta
e difende unitamente agli avvocati GIUSEPPE RUSSO CORVACE, GIANCARLO
ZOPPINI;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE;
– intimata –
avverso la sentenza n. 307/2010 della COMM. TRIB. REG. di ANCONA,
depositata il 11/11/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
14/11/2019 dal Consigliere Dott. D’AURIA GIUSEPPE.
Fatto
FATTI DI CAUSA
La vicenda giudiziaria trae origine dall’avviso di accertamento emesso dalla Agenzia delle Entrate, con il quale era rettificato il reddito di capitali dichiarato in quanto la P.L. (a cui è subentrata processualmente l’erede R.S.), aveva omesso di indicare l’utile distribuito dalla società R. srl, di cui era socia al 50%. La commissione provinciale di Pesaro, accoglieva il ricorso proposto dalla contribuente in quanto in sede giudiziale era stato escluso il maggior reddito accertato nei confronti della società R..
A seguito di appello, la CTR di Ancona, premesso che anche in sede di appello era stata confermata la decisione nei confronti della società circa l’occultamento di utili, confermava la decisione di primo grado. Propone ricorso in Cassazione la Agenzia delle Entrate, che si affidava a 2 motivi così sintetizzabili:
i) Violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3;
2,) Omessa applicazione dell’art. 295 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.
Si costituiva con controricorso R.S. in qualità di erede di P.L., la quale chiedeva il rigetto del gravame.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
Va rilevato:
che la contribuente si era avvalsa della procedura di agevolazione per la definizione della lite prevista dal D.L. 24 aprile 2017, n. 50, art. 11, convertito nella L. 21 giugno 2017, provvedendo al pagamento della prima rata;
che il giudizio era stato sospeso fino al 31 12 2018;
che nessuna delle parti aveva riattivato il processo nei termini di legge.
Pertanto, il giudizio di cassazione va dichiarato estinto ai sensi del sopra citato art. 11, comma 10.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio.
Così deciso in Roma, il 14 novembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 27 novembre 2020