Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27100 del 16/12/2011

Cassazione civile sez. VI, 16/12/2011, (ud. 22/09/2011, dep. 16/12/2011), n.27100

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

B.C., in qualità di genitore esercente la potestà

genitoriale sul minore V.D., elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA ANTONIO MUSA 12/A, presso lo studio dell’avvocato FABRIZIO

PERTICA, rappresentata e difesa dall’avvocato FABBRO PIERLUIGI giusta

procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA

(OMISSIS), in persona del Ministro pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 525/2009 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE del

30/09/39, depositata il 31/10/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

22/09/2011 dal Consigliere Relatore Dott. BRUNO SPAGNA MUSSO;

è presente il P.G. in persona del Dott. ROSARIO GIOVANNI RUSSO.

Fatto

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

che con atto di citazione notificato il 17 dicembre 2004 C. B., quale genitore esercente la potestà sul minore D. V., sulla premessa che il (OMISSIS) il figlio era caduto a terra (riportando lesioni alla dentatura) mentre si trovava nel cortile della scuola elementare (OMISSIS) e che l’incidente era avvenuto a seguito del comportamento di un compagno di scuola; che le compagnie assicuratrici avevano negato il chiesto risarcimento del danno, evocava in giudizio l’Amministrazione dell’Istruzione, Università e Ricerca davanti al Tribunale di Trieste per sentirla condannare al chiesto risarcimento, quantificato in capitali Euro 20.420,00, ovvero nella somma di giustizia;

che si costituiva l’Amministrazione insistendo per il rigetto della pretesa, dal momento che sul luogo del fatto non sussisteva dovere di vigilanza da parte del personale scolastico;

che il Tribunale di Trieste, con sentenza n. 235/2008, rigettava la domanda condannando parte attrice alla rifusione delle spese di lite;

che il primo Giudice osservava infatti che l’incidente si era verificato nel cortile della scuola prima dell’orario d’inizio delle lezioni, in un luogo cioè che, secondo il piano dell’offerta formativa, era escluso dall’affidamento all’istituto scolastico, e nel quale non era venuto meno il dovere di vigilanza del genitore;

che avverso la predetta decisione B.C. proponeva appello con quattro motivi di gravame;

che la Corte d’Appello di Trieste, con la decisione in esame, depositata in data 31.10.2009, rigettava il gravame confermando quanto statuito in primo grado, non ritenendo “raggiunta la prova dell’esistenza dell’obbligo di vigilanza”;

che ricorre per cassazione la B. con tre motivi, deducendo rispettivamente violazione degli artt. 2043 e 2048 c.c., violazione dell’art. 3 della Convenzione di New York e violazione della normativa a tutela dei consumatori;

che resiste con controricorso il Ministero dell’Istruzione;

che è stata depositata relazione ex art. 380 bis c.p.c. con cui si chiede dichiararsi inammissibile o comunque rigettarsi il ricorso;

che, condividendo detta relazione, il ricorso si appalesa come inammissibile, riguardando il primo motivo il non consentito riesame di circostanze di fatto in ordine all’obbligo di sorveglianza in questione ed essendo del tutto generiche e prive di autosufficienza rispetto al thema decidendum le altre due censure;

che in particolare con queste ultime si espongono argomentazioni sulla normativa internazionale in tema di tutela di minori e su quella “interna” in tema di tutela dei consumatori;

che le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese della presente fase che liquida in complessivi Euro 2.200,00 (di cui Euro 200,00 per esborsi), oltre spese generali ed accessorie come per legge.

Così deciso in Roma, il 22 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 16 dicembre 2011

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