Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27100 del 03/12/2013
Civile Ord. Sez. 6 Num. 27100 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: IACOBELLIS MARCELLO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Rotunno Rosa, elettte dom.to in Roma, alla via F. Masimo 60, presso lo studio dell’avv.
Villa, rapp.ta e difesa dall’avv. Antonella Ragonese, unitamente all’avv. D’Onofrio Domenico, giusta procura in atti Ricorrente
Contro
Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore, domiciliata in Roma, via
dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende
per legge
Resistente
per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio n.
582/11/40
depositata 1’1/9/2011;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del giorno 24/10/2013 dal
Dott. Marcello Iacobellis;
Udito l’avv. D’Onofrio
per la ricorrente
Udite le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale, dott. Sepe
Svolgimento del processo
Corte Suprema di Cassazione — VI Sez. Civ. – T– R.G. n. 14470/12
Ordinanza pag. 1
Data pubblicazione: 03/12/2013
La controversia promossa da Rotunno Rosa
contro l’Agenzia delle Entrate è stata
definita con la decisione in epigrafe, recante il rigetto dell’appello proposto dalla contribuente contro la sentenza della CTP di Latina n. 241/4/2008 che ne aveva respinto il
ricorso avverso l’avviso di accertamento irpef 2003
Il ricorso proposto si articola in tre motivi. Si è costituita l’Agenzia delle Entrate.
presidente ha fissato l’udienza del 24/10/2013 per l’adunanza della Corte in Camera di
Consiglio. LA ricorrente ha depositato memoria; il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.
Motivi della decisione
Con primo motivo la ricorrente assume la violazione degli arti. 148 e 156 c.p.c. in relazione
all’art. 360 n. 4 c.p.c, omessa e/o insufficiente motivazione. Nulla sarebbe la notifica
dell’avviso di accertamento.
Con secondo motivo la ricorrente assume la violazione degli arti. 67 e 68 TUIR. Difetto e
insufficienza di motivazione. L’art. 68 non conterrebbe alcun riferimento ai beni proveniente da usucapione.
Con terzo motivo la ricorrente assume la omessa insufficiente motivazione circa i motivi di
appello.
La censura di violazione di legge è inammissibile in quanto priva di specifiche argomentazioni intelligibili ed esaurienti intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate
affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata debbano ritenersi in contrasto con le
indicate norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornita dalla
giurisprudenza di legittimità ( Sez. 1, Sentenza n. 5353 del 08/03/2007)
La censura di omessa motivazione di cui al terzo motivo è inammissibile in quanto priva di
autosufficienza
Nulla per le spese in assenza di attività difensiva.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, 24/10/2013
dott.
Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c. chiedendo il rigetto del ricorso . Il