Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2710 del 30/01/2019

Cassazione civile sez. II, 30/01/2019, (ud. 23/10/2018, dep. 30/01/2019), n.2710

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – rel. Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8635/2017 proposto da:

A.I.P.M. – Associazione Interprovinciale Produttori Maisicoli Soc.

Coop. a r.l. in L.C.A., in persona del Commissario Liquidatore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, LARGO GIBILMANNA 4,

presso lo studio dell’avvocato SILVIA VALENTI, che la rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

avverso l’ordinanza della Corte d’appello di Brescia, depositata il

28/09/2016, R.G.N. 161/2016 V.G.;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

23/10/2018 dal consigliere Dott. ORILIA LORENZO.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Con ricorso del 15.3.2016 presso la Corte d’Appello di Brescia la A.I.P.M. – Associazione Interprovinciale Produttori Maisicoli s. coop. a r.l. in L.C.A. ha chiesto la condanna del Ministero della Giustizia all’equa riparazione per l’irragionevole durata di un giudizio civile davanti al Tribunale di Brescia contro il precedente commissario liquidatore ed avente ad oggetto la restituzione di somme.

Il consigliere delegato ha accolto solo in parte la domanda, liquidando l’indennizzo per il danno non patrimoniale nella misura di Euro 6.240,00, e non anche per il danno patrimoniale quantificato dall’istante in oltre 300.000,00 Euro.

Contro tale decreto ha proposto opposizione la A.I.P.M. dolendosi del mancato riconoscimento del danno patrimoniale nella misura già indicata, mentre il Ministero della Giustizia ne ha chiesto il rigetto.

La Corte bresciana ha respinto l’opposizione condannando la società alle spese.

Per la cassazione di questo provvedimento la A.I.P.M. ha proposto ricorso sulla base di sette motivi articolati in plurime sub censure, contrastate dal Ministero della Giustizia con controricorso.

La ricorrente ha depositato documentazione e memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1 Col primo motivo la ricorrente denunzia violazione dell’art. 5 ter c.p.c., comma 5 (così, testualmente, ndr) – Violazione e o falsa applicazione degli artt. 134 e 135 c.p.c., nonchè violazione e o falsa applicazione dell’art. 24 Cost. e art. 111 Cost., comma 7, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4. Incostituzionalità dell’art. 5 ter, comma 5 e violazione degli artt. 6 e 13 CEDU per avere la Corte bresciana definito l’opposizione con “ordinanza” anzichè con “decreto”.

Il motivo è infondato perchè, come è evidente, si è in presenza di un mero errore materiale nella sola intestazione del provvedimento.

D’altro canto, la legge dispone che la definizione dell’opposizione avvenga nelle forme degli artt. 737 c.p.c. e segg. e dunque rinvia al rito camerale, che – come è noto – culmina in un decreto “motivato”: nel caso di specie si è in presenza di un provvedimento motivato ed emesso da un giudice collegiale in Camera di consiglio.

A ciò aggiungasi – ed il rilievo tronca definitivamente ogni ulteriore discussione – che non si riesce a comprendere quale effettivo pregiudizio per la ricorrente abbia comportato l’erronea intestazione del provvedimento, posto che le ragioni della decisione sono state esplicitate e il diritto di difesa compiutamente risulta esercitato come dimostrano le quasi sessanta pagine di ricorso e le diciassette pagine di fitta memoria. Ciò rende manifestamente infondata la questione di costituzionalità sotto il profilo della violazione del diritto di difesa e del diritto ad un giusto processo.

2 Col secondo motivo, deducendo la violazione dell’art. 2909 c.c. e art. 324 c.p.c., la ricorrente pone una questione di giudicato interno implicito, sostenendo che il giudice del monitorio aveva implicitamente riconosciuto i profili di fondatezza dell’an della pretesa, avendola rigettata non già per infondatezza o inammissibilità, ma solo perchè “non adeguatamente provata” e su tale capo di pronuncia non vi era stata nessuna impugnazione da parte del Ministero.

Anche tale motivo è infondato perchè ignora il principio, costantemente affermato da questa Corte, secondo cui in tema di equa riparazione per violazione del termine ragionevole di durata del processo, il giudizio di opposizione della L. n. 89 del 2001, ex art. 5 ter, non ha natura di impugnazione, limitata dai motivi di censura, e, quindi, non è configurabile il meccanismo che governa il fenomeno del giudicato interno (tra le tante, Sez. 2 -, Ordinanza n. 12122 del 17/05/2018 Rv. 648499; Sez. 6 – 2, Sentenza n. 20463 del 12/10/2015 Rv. 636596).

3 Col terzo motivo, articolato in plurime sub censure, la ricorrente denunzia motivazione apparente, vizio di ultrapetizione e plurime violazioni di legge (artt. 112,132 e 134 c.p.c., art. 3 e della L. n. 89 del 2001, art. 5 ter, e art. 2, comma 2 e art. 2 bis, nonchè artt. 6 e 13 CEDU e anche art. 2056 c.c.) svolgendo una analitica critica sui passaggi motivazionali utilizzati dalla Corte d’Appello per confermare il rigetto della pretesa di indennizzo per danno patrimoniale evidenziando il mancato accoglimento delle istanze anticipatorie proposte nel giudizio presupposto.

4 Col quarto motivo si lamenta falsa applicazione dell’art. 111 Cost. e della L. n. 89 del 2001, art. 5 ter, criticandosi alcune affermazioni della Corte d’Appello sul contraddittorio nel procedimento monitorio ex lege n. 89 del 2001 e sempre in ordine al tema delle istanze anticipatorie avanzate nel giudizio presupposto.

Sotto altro profilo, si denunziano altre violazioni di legge (motivo 4^ B) g e omesso esame di fatto decisivo (motivo 4^ C) con analitici richiami all’oggetto del giudizio presupposto e alla relativa sentenza.

5 Col quinto motivo, anch’esso articolato in sub censure, la ricorrente denunzia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112,115 e 116 c.p.c. – Violazione e falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, artt. 3 e 5 ter e artt. 6 e 13 CEDUcriticando ancora i passaggi motivazionali della Corte d’Appello per respingere l’opposizione.

6 Col sesto motivo, anch’esso articolato in sub censure, la ricorrente denunzia plurime violazioni della L. n. 89 del 2001, della CEDU, e del codice civile (artt. 1227 e 2056 c.c.) e del codice di rito (artt. 132 e 134 c.p.c.) e dei principi sul giusto processo, criticando la seconda parte della motivazione (sul nesso causale tra durata irragionevole del processo e danno).

Questi motivi, che ben si prestano ad esame unitario sono in parte inammissibili, laddove censurano sostanzialmente la motivazione del provvedimento, che certamente non viola il “minimo costituzionale” (v..S.U. n. 8053/2014 sulla portata del sindacato sulla motivazione alla luce della nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) e per il resto si rivelano infondati anche se si rende necessario correggere la motivazione del decreto impugnato ai sensi dell’art. 384 c.p.c., u.c..

Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, in tema di equa riparazione per violazione del termine di durata ragionevole del processo, in forza del principio della causalità adeguata, il danno economico può ritenersi ricollegato al ritardo nella definizione del processo solo se sia l’effetto immediato di tale eccessiva durata sulla base di una normale sequenza causale, laddove lo stato di incapienza o il fallimento del debitore, sopravvenuti nel corso del procedimento rivolto all’accertamento del diritto del creditore, con la conseguente difficoltà di quest’ultimo di ottenere il soddisfacimento, interrompono detta sequenza assumendo – quali fattori idonei a produrre, da soli, l’evento – rilevanza esclusiva ed assorbente nella causazione del danno lamentato, trattandosi di fatti autonomi, eccezionali ed atipici rispetto alla serie causale già in atto, che comportano la degradazione delle cause preesistenti al rango di mere occasioni (v. tra le varie, Sez. 2 -, Ordinanza n. 22973 del 02/10/2017 Rv. 645569; v. anche Sez. 1, Sentenza n. 23756 del 16/11/2007 Rv. 600756; Sez. 1, Sentenza n. 21391 del 04/11/2005 Rv. 584705).

Ebbene, applicando al caso in esame i suddetti principi, che il Collegio ritiene di ribadire – anche perchè sia il ricorso che la memoria non offrono argomenti tali da inficiarne la condivisione (ed anzi omettono addirittura di confrontarsi) – è evidente che lo stato di incapienza, determinato dalla trascrizione, nelle more del giudizio presupposto, di un sequestro conservativo sui beni del convenuto da parte di altri creditori ha prodotto una interruzione della normale sequenza causale assumendo rilevanza esclusiva ed assorbente nella causazione del danno lamentato. Pertanto si rivela comunque corretta la conclusione finale della Corte territoriale sulla insussistenza del danno patrimoniale.

7 Resta da esaminare a questo punto il settimo ed ultimo motivo col quale la società ricorrente denunzia la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c. e del D.M. n. 55 del 2014, nonchè della L. n. 89 del 2001 e degli artt. 6 e 13 CEDU, dolendosi della condanna alle spese del giudizio di opposizione benchè da una valutazione unitaria del procedimento di opposizione rispetto alla fase monitoria la domanda di equa riparazione risultasse comunque accolta, seppur in parte.

Rileva inoltre che l’entità della condanna abbia svuotato sostanzialmente di contenuto economico il diritto al danno morale riconosciuto e si duole infine della mancata applicazione dei minimi tariffari, ritenuti di maggiore congruenza.

Il motivo è infondato sotto tutti i profili in cui si articola.

Innanzitutto, perchè l’opposizione di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 5-ter, non introduce un autonomo giudizio di impugnazione del decreto che ha deciso sulla domanda, ma realizza una fase a contraddittorio pieno di un unico procedimento, avente ad oggetto la medesima pretesa fatta valere con il ricorso introduttivo; sennonchè, ove detta opposizione sia proposta dalla parte privata rimasta insoddisfatta dall’esito della fase monitoria e, dunque, abbia carattere pretensivo, le spese di giudizio vanno liquidate in base al criterio della soccombenza, a misura dell’intera vicenda processuale, solo in caso di suo accoglimento, mentre, ove essa venga rigettata, fatta salva l’ipotesi di opposizione incidentale da parte dell’amministrazione, le spese vanno regolate in maniera del tutto autonoma e poste, pertanto, anche a carico integrale della parte privata opponente, ancorchè essa abbia diritto a ripetere quelle liquidate nel decreto, in quanto il Ministero opposto, avendo prestato acquiescenza al decreto medesimo, affronta un giudizio che non aveva interesse a provocare e del quale, se vittorioso, non può sopportare le spese (Sez. 6-2, Sentenza n. 26851 del 22/12/2016 Rv. 641924).

Tale principio non è considerato nella sua interezza dalla ricorrente che si sofferma solo sulla prima parte.

Sotto gli altri profili la censura è chiaramente inammissibile perchè investe la valutazione discrezionale del giudice di merito nella determinazione dell’esatto ammontare delle spese.

Pertanto, anche la condanna alle spese si sottrae alle censure.

In conclusione, il ricorso va respinto con ulteriore addebito di spese alla parte soccombente, tenendosi conto del valore del procedimento, ma senza l’obbligo di pagamento del doppio contributo unificato (v. D.P.R. n. 115 del 2002, art. 10 e S.U. 28.5.2014, n. 11915).

PQM

rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.500,00 oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 23 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 30 gennaio 2019

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