Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2710 del 06/02/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 3 Num. 2710 Anno 2014
Presidente: BERRUTI GIUSEPPE MARIA
Relatore: SCRIMA ANTONIETTA

SENTENZA
sul ricorso 17824-2007 proposto da:
TREU S.P.A. 00453520306, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, C.SO VITTORIO
EMANUELE II 142, presso lo studio dell’avvocato FORTI
DAMIANO, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati
MAZZI MASSIMO, PESCE ALESSANDRO giusta procura in atti;

– ricorrente –

aoit3

contro
LLOYD’S LONDRA RAPPRESENTANZA GENERALE PER
L’ITALIA 10655700150, in persona del loro legale rappresentante pro-

tempore, Sig. FILIPPO DUBINI, elettivamente domiciliati in ROMA,

Data pubblicazione: 06/02/2014

VIA DEGLI SCIPIONI 8, presso lo studio dell’avvocato CRISCI
FRANCESCO, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato
BRUSACA MASSIMO giusta procura in atti;

– controricorrenti –

TRANSPORT CHARPIOT S.A.;

-intimata avverso la sentenza n. 813/2007 della CORTE D’APPELLO di
MILANO, depositata il 20/03/2007 R.G.N. 2217/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
05/11/2013 dal Consigliere Dott. ANTONIETTA SCRIMA;
udito l’Avvocato FRANCESCO CRISCI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
CARMELO SGROI che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato i Lloyd’s di Londra – Rappresentanza generale per
l’Italia -, premesso di essersi surrogati ex art. 1916 c.c. nei diritti della
mittente Ema S.r.l. (poi incorporata nella Tod’s S.p.a.) da loro
assicurata, in relazione a venti trasporti internazionali commissionati
dalla EMA S.r.l. al vettore Treu S.p.a., nel corso dei quali si erano
verificati danni ed ammanchi alle merci trasportate per l’importo di £
55.922.888, convenivano in giudizio, dinanzi al Tribunale di Milano, la
Treu S.p.a per sentirla condannare al pagamento di detta somma, oltre
interessi e rivalutazione, a titolo di risarcimento dei danni.
La società convenuta si costituiva eccependo, tra l’altro e per quanto
ancora rileva in questa sede, la carenza di legittimazione attiva degli
attori a far valere i diritti dei destinatari-acquirenti delle merci
trasportate; contestava la domanda nel merito e chiedeva ed otteneva
2

nonché contro

di chiamare in causa la Charpiot Transport SA e la Ziegler NV per
essere dalle stesse manlevata in caso di condanna. Queste ultime
società si costituivano proponendo eccezioni e contestando la
domanda.
Il Tribunale adito, con sentenza del 9 marzo 2005, per quanto ancora

somma di € 27.845,80, oltre interessi, condannava la Charpiot e la
Ziegler a pagare, in favore dalla Treu S.p.a., rispettivamente la somma
di € 11.369,94, oltre interessi, e di €8.683,85, oltre interessi.
Avverso tale decisione la Treu S.p.a. proponeva appello, cui
resistevano la Transport Charpiot e i Lloyd’s mentre restava
contumace la Ziegler.
La Corte di appello di Milano, con sentenza del 20 marzo 2007,
rigettava il gravame confermando integralmente la decisione di primo
grado.
Avverso la sentenza della Corte di merito la Treu S.p.a. ha proposto
ricorso per cassazione sulla base di due motivi.
Hanno resistito con controricorso i Lloyd’s di Londra —
Rappresentanza generale per l’Italia.
L’intimata Transport Charpiot SA non ha svolto attività difensiva in
questa sede.
La parte ricorrente e quella controricorrente hanno depositato
memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Al ricorso in esame si applica il disposto di cui all’art. 366 bis c.p.c. inserito nel codice di rito dall’art. 6 del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 ed
abrogato dall’art. 47, comma 1, lett. d) della legge 18 giugno 2009, n.
69 – in considerazione della data di pubblicazione della sentenza
impugnata (20 marzo 2007).
3

rileva in questa sede, condannava la Treu S.p.a. a pagare agli attori la

2. Con il primo motivo si denuncia l’errata applicazione delle
disposizioni normative che regolano la legittimazione attiva di Lloyd’s.
Violazione e falsa applicazione delle norme in tema di assicurazione e
di vendita. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1891, 1918, 1510,
1517 cod. civ.” “(art. 360, primo comma, n. 3 e 5, c.p.c.)”.

rapporto giuridico in base al quale i Lloyd’s hanno agito in giudizio, da
cui conseguirebbe la non corretta individuazione delle norme
applicabili al caso di specie.
Assume la ricorrente che l’azione proposta dai Lloyd’s, surrogandosi
nei pretesi diritti dell’Ema S.r.l., sarebbe contrattuale e che per i
Giudici di merito la dedotta surroga nei diritti del venditore/mittente
trova fondamento in un contratto di assicurazione sulla merce venduta
da Ema S.r.l., il quale, secondo i predetti Giudici, potrebbe prevedere
come unico beneficiario l’assicurato ma anche configurarsi come
assicurazione per conto di chi spetta; in ogni caso, secondo la Corte
milanese, in base a tale contratto, i Lloyd’s hanno correttamente pagato
all’assicurato il danno derivante dalla parziale perdita delle merci e,
quindi, i Lloyd’s si sono legittimamente surrogati nei diritti del
venditore/mittente.
Sostiene la ricorrente che il contratto tra i Lloyd’s e l’Ema S.r.l. è un
contratto di assicurazione in forza del quale l’assicuratore si obbliga ad
indennizzare il danno derivante al bene assicurato da uno dei rischi
dedotti in contratto; da chiunque stipulata l’assicurazione delle merci
copre l’interesse del titolare delle medesime e circola con la proprietà
di esse; pertanto, secondo la ricorrente il contratto di assicurazione di
/
merci è sempre un contratto per conto di chi spetta sicché l’assicurato
é sempre il proprietario delle stesse al momento del sinistro, ossia di
regola, il destinatario. Poiché il contratto di assicurazione stipulato tra i
4

Lamenta la ricorrente l’errata identificazione e qualificazione del

Lloyd’s e l’Ema S.r.l. non può che essere un contratto per conto di chi
spetta, sostiene la ricorrente di aver legittimamente sollevato la
questione se la società appena indicata, cui i Lloyd’s si sono surrogati,
sia l’effettivo titolare del diritto all’indennizzo.
Sostiene la ricorrente che, peraltro, la Corte di merito avrebbe

venditore/mittente, in base ad una sentenza di questa Corte del 19
dicembre 2000 n. 15946, criticata in dottrina e non in linea con il
consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, sentenza
riferita però a fattispecie diversa in cui era intervenuta la risoluzione
della vendita ex art. 1517 c.c. o, comunque, consensuale. Ad avviso
della Treu S.p.a. “la risoluzione de iure ex art. 1517 c.c. può configurarsi
solo nel caso in cui la merce trasportata nel suo complesso non sia
stata consegnata e può essere opponibile al solo vettore che non abbia
avuto alcun contatto con il destinatario”, laddove, nel caso all’esame,
solo una parte delle merce sarebbe risultata mancante o danneggiata,
ed infatti le note di credito si riferirebbero solo alla parte di carico non
consegnata o danneggiata; pertanto, stante la consegna parziale della
merce al destinatario, non sarebbe intervenuta la risoluzione de iure ex
art. 1517 c.c. o comunque consensuale del contratto di vendita e,
quindi, alla conclusione del contratto di vendita la proprietà delle merci
si sarebbe regolarmente trasferita dal venditore al destinatario, con
conseguente passaggio del rischio. Da tanto conseguirebbe – ad avviso
della ricorrente – che l’assicuratore del venditore/mittente che abbia
indennizzato il proprio assicurato per il fatto verificatosi
successivamente alla consegna della merce al vettore avrebbe mal
pagato e non potrebbe agire in surrogazione nei confronti del
responsabile del danno pagato.

5

considerato legittima la surroga dell’assicuratore nei diritti del

3. Con il secondo motivo, lamentando “violazione e falsa applicazione
delle norme in tema di contratto di trasporto internazionale stradale di
merce. Violazione e falsa applicazione dell’art. 13 della CMR (art. 360
n. 3 c.p.c.)”, la ricorrente sostiene che, pur a voler ammettere che i
Lloyd’s si siano correttamente surrogati nei diritti del

titolo ad esercitare l’azione nei confronti del vettore secondo il diritto
uniforme sul trasporto internazionale di merci su strada (Convenzione
di Ginevra, 19 maggio 1956, su contratto internazionale di trasporto di
cose su strada, c.d. CMR)”.
Secondo la Treu S.p.a, per il combinato disposto degli artt. 12 e 13
CMR il mittente perde la titolarità dei diritti nascenti dal contratto di
trasporto, ivi compreso quello al risarcimento del danno da
inadempimento nel momento in cui il destinatario riceve il secondo
esemplare della lettera di vettura anche nel caso di consegna parziale
della merce, sicché l’assicuratore surrogatosi nei diritti del mittente non
può esercitare l’azione contrattuale nei confronti del vettore.
4. I motivi, che si chiudono con la formulazione dei relativi quesiti e
che, essendo strettamente connessi, possono essere esaminati
congiuntamente, sono entrambi infondati.
4.1. Va anzitutto evidenziato che la Corte di appello di Milano nella
prima parte dei “motivi della decisione” (da p. 3 a metà circa di p.5) ha
riportato, in sintesi, l’iter argomentativo seguito dal primo Giudice,
passando poi ad esaminare i profili di censura proposti dall’appellante
Treu S.p.a.
Tanto precisato, si evidenzia che il Tribunale ha ritenuto che il
pagamento dell’indennizzo all’Ema S.r.l. in qualità di mittente
venditrice trovi giuridico fondamento nel contratto assicurativo che
indica quest’ultima quale unico soggetto assicurato in relazione ai rischi
6

venditore/mittente, sarebbe “da escludere che quest’ultimo avesse

connessi al trasporto delle merci, non configurando il contratto
assicurativo agli atti un contratto “per conto di chi spetta” bensì una
polizza assicurativa la cui unica beneficiaria è l’Ema S.r.l. riguardo alle
perdite ed ai danni subiti dalle calzature da essa prodotte durante il
trasporto ai vari destinatari (prima ratio decidend2); ha, inoltre, ritenuto

inquadrabile nella fattispecie del contratto “per conto di chi spetta”,
nella fattispecie concreta i contratti di compravendita tra mittente e
destinatario in conseguenza delle perdite dei beni trasportati si siano
risolti di diritto ai sensi dell’art. 1517 c.c., desumendo tale conclusione
sia dalla mancata richiesta di consegna delle merci non consegnate da
parte del destinatario acquirente, sia dall’emissione di note di credito da
parte della venditrice mittente a favore dell’acquirente, che
conseguentemente non ha pagato le merci smarrite o danneggiate
(seconda ratio decidendi).
Orbene, non risulta che la prima delle sopra riportate rationes decidendi
sia stata oggetto di gravame dinanzi alla Corte di merito, sicché sul
punto, come pure eccepito dai controricorrenti, si è ormai formato il
giudicato interno; pertanto, non può che essere disatteso il primo
motivo di ricorso che si fonda sull’assunto — in contrasto con
l’evidenziato giudicato — che il contratto di assicurazione di cui si
discute “non può che essere un contratto per conto di chi spetta”.
Si evidenzia peraltro che la Corte di merito ha esplicitamente ribadito
(v sentenza impugnata, p. 6) che nel contratto di assicurazione
concluso tra i Lloyd’s e l’Ema S.r.l. quest’ultima è espressamente
indicata come assicurato in relazione ai rischi connessi cl trasporto
delle merci.
4.2. Da quanto precede consegue che la surroga è stata correttamente
esercitata dai Lloyd’s.
7

che, anche nel caso in cui il contratto assicurativo all’esame fosse

4.3. Neppure può condividersi l’assunto della ricorrente secondo cui,
pur a voler ammettere che i Lloyd’s si siano correttamente surrogati
nei diritti del venditore/mittente, dovrebbe, comunque, escludersi che
questi abbia titolo ad esercitare l’azione proposta nei confronti del
vettore in base al diritto uniforme sul trasporto di merci su strada,

destinatario ogni qual volta vi sia stata consegna parziale della merce.
Ed invero non risulta che i destinatari abbiano aderito al contratto di
trasporto, né risulta provato che abbiano mai chiesto al vettore né la
riconsegna della merce smarrita o danneggiata né il risarcimento del
danno, sicché la Corte di merito ha correttamente applicato il principio
già affermato da questa Corte secondo cui nel trasporto di cose la
sostituzione del destinatario al mittente nei diritti nascenti dal contratto
ha luogo, nel caso di perdita delle cose consegnate al vettore, soltanto
dal momento in cui, scaduto il termine legale o convenzionale della
consegna, il destinatario sia venuto a conoscenza di tale evento a
seguito della richiesta di riconsegna della merce, con la conseguenza
che, in assenza di tale richiesta, la legittimazione all’azione di
risarcimento del danno contro il vettore, permane in capo al mittente
(Cass. 19 dicembre 2000, n. 15946; Cass. 19 maggio 2000, 9469; v.
anche Cass. 14 luglio 2003, n. 10980; Cass. 31 maggio 2005, n. 11598;
Cass. 4 giugno 2007, n. 12963; Cass. 30 gennaio 2008, n. 2094).
4.4 Va, in particolare, precisato che non può condividersi la tesi della
ricorrente secondo cui l’argomento della Corte di merito in ordine alla
intervenuta risoluzione ex art. 1517 c.c. o consensuale non si
attaglierebbe al caso all’esame, non riguardando la mancata consegna la
globalità della merce, atteso che non può escludersi una risoluzione
parziale (arg. ex Cass. 21 dicembre 2004, n. 23657; Cass. 20 maggio
2005, n. 10700).
8

dovendosi, invece, riconoscere la legittimazione ad agire in capo al

4.5. Infine, si evidenzia che la disciplina in tema di contratto
internazionale di trasporto di merci su strada di cui alla Convenzione di
Ginevra del 19 maggio 1956, invocata dalla ricorrente, non porta alle
conclusioni indicate da detta parte, atteso che – come già evidenziato
dai Giudici di merito – tale disciplina si riferisce in generale “all’avente

del 26 ottobre 1993, n. 10621, riportata nella memoria depositata dalla
ricorrente, si afferma – e tanto va ribadito in questa sede — che “la

CMR ha recepito la portata dell’art. 1689 c.c. in tema di
legittimazione ai reclami ed alle azioni contro il vettore
attribuendola all’avente diritto alla riconsegna della merce, cioè
al destinatario, sempre che questi abbia manifestato la volontà di
aderire al contratto richiedendo al vettore stesso la riconsegna o
lo svincolo della merce una volta giunta a destino o, comunque,
dopo scaduto il termine in cui avrebbe dovuto arrivare e
divenendone, in tale modo, proprietario”. E nel caso all’esame non
vi é prova — come già rilevato — che dette ipotesi si siano realizzate né
rilevando — per quanto già osservato — che nella specie si sia verificata
una consegna parziale.
5. Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato.
6. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo,
seguono la soccombenza tra le parti costituite; non vi è luogo a
provvedere nei confronti della società intimata, non avendo la stessa
svolto attività difensiva in questa sede.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento,
in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio di
legittimità, che liquida in complessivi curo 5.200,00, di cui curo 200,00
per esborsi, oltre accessori di legge.
9

diritto” e nella medesima motivazione della sentenza di questa Corte

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza
Civile della Corte S rema di Cassazione, il 5 novembre 2013.
,

Il residente

.tensore

Funzierrulg

2 udi…ttl’it.

W4ilidv li’
dy

Irdzocoazo

11

15POSITATO N CAN
C-ggi
_

Innoce.,:n

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Si attesta la registrazione presso

.idàízriu

‘TTiSTA

Il Consig er

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA