Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2710 del 05/02/2020

Cassazione civile sez. un., 05/02/2020, (ud. 17/12/2019, dep. 05/02/2020), n.2710

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAMMONE Giovanni – Primo Presidente –

Dott. TIRELLI Francesco – Presidente di Sez. –

Dott. MANNA Felice – Presidente di Sez. –

Dott. DE STEFANO Franco – rel. Consigliere –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27314/2018 proposto da:

F.G., nella qualità di comproprietario e titolare

dell’omonima azienda itticola, I.R., nella qualità di

comproprietaria dei terreni e contitolare dell’omonima azienda

itticola, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CASSIODORO 19,

presso lo studio dell’avvocato MAURIZIO CALO’, che li rappresenta e

difende unitamente all’avvocato SERGIO DRAGOGNA;

– ricorrenti –

contro

COMUNE DI BASELGA DI PINE’, in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA COSSERIA 5, presso lo studio

dell’avvocato GUIDO FRANCESCO ROMANELLI, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato SERGIO D’AMATO;

– controricorrente –

e contro

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO;

– intimata –

per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n.

129/2012 r.g. del TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

17/12/2019 dal Consigliere Dott. FRANCO DE STEFANO;

lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale

CARMELO SGROI, il quale chiede che la Corte di Cassazione, in Camera

di consiglio, dichiari la giurisdizione del giudice amministrativo.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. F.G. e I.F.R., titolari da lungo tempo (1987) di un’impresa ittica per la pesca sportiva in forza – tra l’altro di provvedimento della Giunta della Provincia autonoma di Trento del 12/06/1987 (n. 5603) di autorizzazione alla derivazione di 30 litri al secondo di acqua dal Rio Campo per uso allevamento “ittiogenico e di pesca sportiva” (con obbligo di restituzione dell’intera portata al Rio stesso a quota sottostante e con prescrizioni quanto alla forma del laghetto destinato alla pesca sportiva), in località (OMISSIS), impugnarono con ricorso notificato a partire dal di 11/02/2012 dinanzi al Tribunale superiore delle acque pubbliche (d’ora in avanti anche soltanto TSAP) in sede di legittimità (poi iscritto al n. 129/12 r.g.): in primo luogo, il provvedimento del Comune di Baselga di Pinè del 06/12/2011, di ingiunzione di ripristino di opere edilizie, manufatti in legno e struttura prefabbricata, nonchè la presupposta comunicazione di violazione in materia urbanistica e paesaggistica 31/10/2011 emessa dalla Provincia autonoma di Trento; in secondo luogo, l’ordinanza della Provincia autonoma di Trento del 14/12/2011, recante divieti (della pacciamatura e del dissodamento del terreno) e prescrizioni (di asporto di un’imbarcazione e altri materiali aziendali), sul presupposto di un verbale di contestazione dell’ottobre 2010 per interventi non autorizzati nella zona protetta della riserva naturale delle (OMISSIS).

2. Con successivo ricorso, iscritto al n. 140/12 r.g., i medesimi coniugi F. impugnarono altresì dinanzi al TSAP il provvedimento comunale del 12/03/2012, reiterativo dell’ingiunzione del 06/12/2011 per il ripristino di opere edilizie non assentite, con connesso verbale di sopralluogo di accertamento di violazione urbanistico-edilizia, oltre al silenzio-rigetto su domanda di concessione in sanatoria presentata il 10/02/2012 per la sistemazione di due manufatti amovibili su una delle particelle interessate dai provvedimenti appena indicati.

3. In tale procedimento furono poi impugnati, con motivi aggiunti, il provvedimento 15/04/2014 di diniego di sanatoria del prefabbricato e la Delib. 17 marzo 2014 del Consiglio comunale, di variante al Piano regolatore, adottata “per adeguamento a sentenza del Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento”, modificativa dell’assetto urbanistico per la specifica zona ittiologica in discorso.

4. I due ricorsi furono riuniti all’udienza del 21/02/2015 davanti al giudice delegato e, da subito eccepito dalle intimate amministrazioni Provincia autonoma di Trento e Comune di Baselga di Pinè il difetto di giurisdizione dell’adito Tribunale superiore, da allora la trattazione fu più volte rinviata (in vista del perfezionamento di un accordo tra i privati e le amministrazioni pubbliche per il trasferimento in altra sede idonea dell’impianto di itticoltura, nel quadro della cessione delle particelle in titolarità dei coniugi F., con finanziamento dell’ente provinciale e supporto degli uffici provinciali competenti per interventi di ripristino delle strutture idriche danneggiate da una piena del 2010), finchè le conclusioni furono precisate dinanzi al giudice delegato e fu disposto il trattenimento in decisione all’udienza collegiale del 10/10/2018.

5. Peraltro, con ricorso notificato a partire dal 28/09/2018, i ricorrenti hanno proposto regolamento preventivo di giurisdizione, chiedendo alla Corte di cassazione di dichiarare la giurisdizione del Tribunale superiore delle acque in quanto, quali concessionari di derivazione di acque, i provvedimenti impugnati quali più sopra indicati determinerebbero la compressione o l’ablazione della concessione stessa, pregiudicando la libera disponibilità della strutture accessorie di servizio (impianti e altri manufatti oggetto dei provvedimenti impugnati), l’agibilità piena delle opere idrauliche e l’esercizio dell’impianto di itticoltura nel suo complesso.

6. Delle controparti ha resistito, con controricorso notificato dal 07/11/2018, il solo Comune di Baselga di Pinè, contestando l’ammissibilità e la fondatezza della domanda di declaratoria di giurisdizione del Tribunale delle acque.

7. Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale per l’adunanza camerale del 17/12/2019, ai sensi dell’art. 380-ter c.p.c., sulle conclusioni scritte del P.G., depositate il 05/08/2019, di declaratoria della giurisdizione del giudice amministrativo, previa verifica dell’ammissibilità del proposto regolamento.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. In primo luogo, il regolamento non può dirsi inammissibile, nonostante la sua proposizione, per di più ad impulso degli stessi odierni ricorrenti e ben sei anni dopo l’instaurazione dei giudizi, in tempo successivo all’udienza di precisazione delle conclusioni nel rito di cui al R.D. 1775 del 1933.

2. Da un lato, è certamente vero che tale udienza segna il solo momento finale di maturazione delle preclusioni espressamente scandito da quella peculiare disciplina (Cass. Sez. U. 20/06/2017, n. 15279) – e quindi in deroga per specialità rispetto al rito del codice di procedura civile o amministrativo – ed è non meno vero pure che il momento preclusivo della proposizione del regolamento preventivo di giurisdizione deve individuarsi in quello in cui l’attività processuale delle parti in primo grado si esaurisce ed inizia il momento decisorio della causa (Cass. Sez. U. ord. 27/07/2016, n. 15539): sicchè il regolamento di giurisdizione non potrebbe essere validamente proposto, nel rito dinanzi al Tribunale delle acque, dopo l’udienza di precisazione delle conclusioni.

3. E, tuttavia, è altrettanto vero che (Cass. Sez. U. ord. 29/01/2018, n. 2144) la preclusione alla proposizione del regolamento preventivo di giurisdizione, prevista dall’art. 41 c.p.c., comma 1 – che di regola si verifica, non al momento della pubblicazione del provvedimento decisorio nel merito in primo grado, ma da quello (precedente) in cui la causa viene trattenuta in decisione – non opera allorchè il giudice, dopo aver trattenuto la causa in decisione, sospenda il processo ai sensi dell’art. 367 c.p.c., posto che, in questo caso, per effetto del provvedimento di sospensione, la pronuncia sul regolamento recupera la funzione di consentire una sollecita definizione della questione sulla giurisdizione, nel senso – se non altro – di consentire che sulla medesima intervenga sollecitamente una pronuncia della Corte regolatrice, con l’efficacia sua propria, a stabilizzare per tutto il prosieguo eventuale del giudizio quanto meno – e finalmente – l’individuazione del giudice munito della potestà di decidere il merito.

4. Tanto è appunto avvenuto nella fattispecie, in cui il Tribunale superiore delle acque, pure avendo trattenuto in decisione la causa all’udienza di discussione del 10/10/2018, ha pronunciato ordinanza collegiale 05/11/2018 di sospensione a seguito dell’avvenuta proposizione del regolamento di giurisdizione, così integrando gli estremi dell’eccezione alla preclusione appena ricordata e come ricostruita dalla recente giurisprudenza di questa Corte: ne consegue l’ammissibilità ratione temporis del proposto regolamento.

5. Peraltro, la tesi sostenuta con quest’ultimo dai ricorrenti è infondata e vanno invece condivise le argomentazioni del Pubblico Ministero sulla sussistenza, nella specie, della giurisdizione del giudice amministrativo.

6. Il Procuratore Generale, premesso che l’art. 143, lett. a), del t.u. acque devolve alla cognizione diretta del Tribunale superiore delle acque pubbliche “i ricorsi per incompetenza, per eccesso di potere e per violazione di legge avverso i provvedimenti (…) presi dall’amministrazione in materia di acque pubbliche”, rileva dapprima come tale formulazione abbia implicato una serie di puntualizzazioni nella giurisprudenza di legittimità, per stabilire la giurisdizione nei casi diversi da quelli auto-evidenti di immediata e “diretta incidenza” sulla materia delle acque pubbliche (ricordando, sull’incidenza diretta quale carattere pacifico di attribuzione, le sentenze di Cass. S.U. nn. 12167/1993, 9293/1994, 9430/1997, 493/2000, 13293/2005, 13692/2006, 27258/2008, 9149/2009, 23300/2011 e 24154/2013), così individuato in negativo il primo requisito dell’insufficienza di una incidenza indiretta, mediata, di riflesso, su detto ambito materiale.

7. Il Pubblico Ministero rileva poi essersi la giurisprudenza mossa in senso relativamente estensivo, per attrarre alla giurisdizione del TSAP “tutti i provvedimenti che, per effetto della loro incidenza sulla realizzazione, sospensione o eliminazione di un’opera idraulica riguardante un’acqua pubblica, concorrono in concreto a disciplinare le modalità di utilizzazione di quell’acqua”: sicchè, per tale via, sono stati compresi nella giurisdizione in discorso anche i ricorsi contro i provvedimenti che, sebbene non riconducibili all’esercizio di una potestà direttamente attinente alla materia delle acque e inerenti invece a competenze di maggiore latitudine, avessero comunque riguardo all’utilizzazione del demanio idrico, per tale via incidendo (anche qui in maniera “diretta ed immediata”) sul regime delle acque (Cass. S.U. n. 23070/2006) e che così ad esempio concorressero sempre in una prospettiva in concreto, casistica – a regolare i rapporti con i concessionari, a determinare i modi di acquisto dei beni necessari all’esercizio e alla realizzazione delle opere idrauliche, a stabilire o modificare la localizzazione di esse, ad influire sulla loro realizzazione mercè sospensione o revoca dei relativi provvedimenti (Cass. S.U. n. 13293/2005).

8. Prosegue la requisitoria col rilievo che così, risultando relativamente indifferente la fonte, ossia la sfera di competenza istituzionale dell’organo che ha adottato il provvedimento di cui si tratta, la giurisdizione del TSAP ha attratto anche le impugnative di provvedimenti adottati da enti di per se stessi non preposti direttamente alla cura e alla disciplina delle acque, però suscettibili di “interferire” su quelli adottati dall’Autorità competente a disporre o vigilare sull’uso delle acque (Cass., S.U., n. 11274/1998); sicchè anche obiettivi di tutela diversi da quelli propriamente rivolti alla gestione delle acque pubbliche (ad esempio, provvedimenti in materia antisismica, igienico-sanitaria) sono stati ricondotti a questa categoria espansiva (cfr. Cass., S.U., nn. 13047/1997 e 18977/2017).

9. Rileva peraltro il Pubblico Ministero che questa capacità espansiva della nozione legislativa posta dall’art. 143 del T.U. acque, fondata sull’impossibilità di individuare cesure nette tra le “materie” (si pensi solo al rapporto tra acque e ambiente) e sull’attuale e spesso ineliminabile intersezione e composizione di interessi di contenuto differenziato ma convergenti nell’adozione di un determinato provvedimento, in un quadro di moltiplicazione dei centri di imputazione di tali funzioni e tutele (gli enti territoriali, le autorità, gli enti pubblici di gestione), deve pur tuttavia avere un limite: portata all’estremo, altrimenti, la concatenazione di intersezioni e influenze e incidenze dell’una competenza sull’altra finirebbe per fare smarrire i contorni definitori di una giurisdizione che rimane pur sempre specializzata.

10. E conclude il Procuratore Generale nel senso che è proprio questa caratteristica, che si riflette nella peculiare composizione dell’organo e nella presenza in esso di soggetti con competenza giuridico-tecnica ad hoc, a rappresentare, in un’impostazione inevitabilmente casistica derivante dall’elaborazione ed estensione della sfera di giurisdizione del TSAP sopra accennata, il canone di verifica della pertinenza alla “materia delle acque” come sopra intesa, di una data controversia su rapporto di impugnazione di un provvedimento (Cass., S.U., nn. 12167/1993 e 23070/2006 cit.).

11. Queste Sezioni Unite rilevano come la giurisprudenza di legittimità sia da tempo salda nei criteri di demarcazione tra la giurisdizione specializzata (non potendo definirsi giudice speciale il Tribunale nemmeno in caso di cognizione diretta o amministrativa in unico grado: da ultimo, Cons. St., sez. V, 19/10/2017, n. 4839, con richiamo a: Cass. 18/02/1955, n. 475; Cass. 10/06/1955, n. 1786; Cass. 16/06/1973, n. 1776; Cass. Sez. U. 30/07/2007, n. 16798; Cass. Sez. U. 02/12/2008, n. 28535; Cons. Stato, Ad. gen., 06/02/1958, n. 5) del Tribunale superiore delle acque pubbliche in sede di cognizione diretta (di cui al T.U. n. 1775 del 1933, art. 143) e quella generale devoluta al plesso della giustizia amministrativa articolato fra tribunali amministrativi regionali e Consiglio di Stato.

12. In particolare, “la giurisdizione del Tribunale superiore delle acque pubbliche, come delimitata dal R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, art. 143, si contrappone, da un lato, a quella del Tribunale regionale delle acque, che è organo (in primo grado) specializzato della giurisdizione ordinaria, cui l’art. 140 del medesimo R.D., attribuisce, tra l’altro, le controversie in cui si discuta, in via diretta, di diritti correlati alle derivazioni e utilizzazioni di acque pubbliche; dall’altro, alla giurisdizione del complesso TAR – Consiglio di Stato, comprensiva di tutte le controversie, concernenti atti solo strumentalmente inseriti in procedimenti finalizzati ad incidere sul regime delle acque pubbliche, in cui rileva esclusivamente l’interesse al rispetto delle norme di legge nelle procedure amministrative volte all’affidamento di concessioni o di appalti di opere relative a tali acque” (Cass. Sez. U. ord. 19/04/2013, n. 9534).

13. E’ quindi da riconoscersi la giurisdizione del Tribunale superiore non solo quando l’atto impugnato promani da organi amministrativi istituzionalmente preposti alla cura del settore delle acque pubbliche, ma anche quando l’atto, ancorchè proveniente da organi diversi, finisca tuttavia con l’incidere immediatamente – e non soltanto in via occasionale – sull’uso delle medesime acque pubbliche, se ed in quanto interferisca con i provvedimenti relativi a tale uso (ad esempio, autorizzando, impedendo o modificando i lavori relativi o determinando i modi di acquisto dei beni necessari all’esercizio ed alla realizzazione delle opere stesse: Cass. Sez. U. 25/10/2013, n. 24154) o sulla stessa struttura o consistenza dei beni demaniali.

14. Risulta insomma necessario, per fondare la specializzata giurisdizione delle acque, che i provvedimenti impugnati, per effetto della loro incidenza sulla realizzazione, sospensione od eliminazione di un’opera idraulica riguardante un’acqua pubblica, concorrano, in concreto, a disciplinare direttamente le modalità di utilizzazione di quell’acqua o l’assetto e la struttura dei beni del demanio idrico, non essendo sufficiente che sui relativi regimi quelli incidano solo in via indiretta, riflessa, mediata od occasionale.

15. Questa è la ragione per la quale nell’ambito della giurisdizione specializzata vanno ricompresi anche i ricorsi avverso i provvedimenti che, pur costituendo esercizio di un potere non strettamente attinente alla materia delle acque ed inerendo ad interessi più generali e diversi ed eventualmente connessi rispetto agli interessi specifici relativi alla demanialità delle acque o ai rapporti concessori di beni del demanio idrico, riguardino comunque l’utilizzazione di detto demanio, così incidendo in maniera diretta ed immediata sull’uso delle acque, interferendo con provvedimenti riguardanti tale uso, nonchè autorizzando, impedendo o modificando i lavori relativi (Cass. Sez. U. ord. 31/07/2017, n. 18977, quanto all’annullamento di un provvedimento di concessione di utilizzo di acqua di uno specchio lacustre ed autorizzazione all’ampliamento di strutture portuali con installazione di moduli galleggianti frangionde e un pontile galleggiante già ancorato alla diga foranea preesistente; nello stesso senso, v. Cass. Sez. U. ord. 28/12/2018, n. 33656, quanto all’impugnazione del decreto amministrativo con cui una Regione assoggetta alla valutazione d’impatto ambientale un progetto per la realizzazione di una mini centrale idroelettrica).

16. E ad analoga conclusione, nel senso della giurisdizione del Tribunale superiore delle acque pubbliche in unico grado di legittimità, occorre giungere quanto ai provvedimenti riguardanti gli ambiti territoriali ottimali, benchè solo quando da essi discendano ricadute sull’organizzazione e sulla conduzione del sistema idrico integrato (che, mirando a garantire la gestione di tale servizio in termini di efficienza, efficacia ed economicità, abbiano incidenza diretta sul regime delle acque pubbliche e del loro utilizzo: Cass. Sez. U. ord. 11/06/2018, n. 15105, quanto alla convenzione per la regolazione dei rapporti tra l’Ente di governo dell’ambito e il gestore unico d’ambito; Cass. Sez. U. ord. 06/02/2019, n. 3518, quanto all’impugnativa proposta da una società costituita tra Comuni per la gestione del servizio idrico integrato avverso la Delib. con la quale uno dei Comuni abbia revocato la propria adesione alla società).

17. Ed ancora si comprende perchè la giurisdizione del giudice specializzato è riconosciuta in caso di divieti di edificazione, quando siano informati alla ragione pubblicistica di assicurare la possibilità di sfruttamento delle acque demaniali, o di assicurare il libero deflusso delle acque che scorrono nei fiumi, torrenti, canali e scolatoi pubblici (Cass. Sez. U. 03/04/2019, n. 9279).

18. Tuttavia, è, al contrario, da riconoscere la giurisdizione del giudice amministrativo in caso di impugnativa di atti solo in via strumentale inseriti in procedimenti finalizzati ad incidere sul regime delle acque pubbliche e pertanto in grado di influirvi solo occasionalmente, in cui rileva esclusivamente l’interesse al rispetto delle norme di legge nelle procedure amministrative funzionali all’affidamento di concessioni o appalti di opere relative a tali acque (Cass. Sez. U. ord. 21/03/2017, n. 7154, relativa all’ipotesi di voltura di una subconcessione di derivazione per impianto idroelettrico, precedentemente autorizzata e formalizzata attraverso specifica convenzione); oppure in caso di prevalenza in concreto, nel provvedimento impugnato, della tutela di interessi pubblicistici diversi rispetto a quelli coinvolti dal regime delle acque pubbliche (Cass. Sez. U. 31/07/2017, n. 18976: in tema di annullamento dei provvedimenti conclusivi del procedimento amministrativo per il rilascio dell’autorizzazione allo scarico di un deposito di carburanti, nella parte in cui detto scarico viene assoggettato a limiti più restrittivi rispetto a quelli previsti dal D.Lgs. n. 152 del 1999).

19. Ad analoghe conclusioni questa Corte è già pervenuta affermando spettare alla giurisdizione del giudice amministrativo l’impugnazione del provvedimento di annullamento della concessione ad edificare un impianto per lo sport e tempo libero, comprendente anche alcune vasche destinate a giochi ed intrattenimenti acquatici, ancorchè comportante la captazione di acque (Cass. Sez. U. 09/11/1994, n. 9293): in quanto, con ogni evidenza, il Tribunale superiore non è il giudice delle vicende applicative delle concessioni sui beni del demanio idrico, nè il garante della libera o corretta estrinsecazione delle attività che di tali concessioni formano oggetto.

20. In applicazione dei visti criteri alla fattispecie, i provvedimenti impugnati – tanto del Comune che della Provincia autonoma – non possono dirsi incidenti in maniera diretta ed immediata sul regime delle acque pubbliche, ma soltanto sulle modalità di fruizione di queste in relazione ad una conformazione operativa – o ad una delle potenziali estrinsecazioni delle facoltà derivanti – della concessione di derivazione a suo tempo rilasciata.

21. Si tratta invero di ingiunzioni alla rimozione di beni e materiali di modesta incidenza, lesivi sotto il solo profilo urbanistico-edilizio o ambientale, di atti di accertamento di dette violazioni, di dinieghi di concessioni in sanatoria per ragioni urbanistiche, di variazioni di previsioni generali del piano urbanistico, che regolano soltanto gli effetti di precedenti provvedimenti in materia di governo delle acque quale appunto la concessione alla base dell’attività di impresa dei destinatari.

22. E neppure varrebbe a fondare la giurisdizione del giudice specializzato la mera finalizzazione o anche la sola idoneità di quei provvedimenti, prospettati dai ricorrenti come emulativi, alla vanificazione della concessione, semmai tali caratteristiche potendo ridondare, sotto il profilo dell’eccesso di potere ed ovviamente in thesi, nello scrutinio generale della loro legittimità, ma pur sempre necessariamente dinanzi al giudice munito di giurisdizione.

23. In altri termini, si è in presenza di atti dell’amministrazione preposta alla cura degli interessi di governo del territorio, anche sotto il profilo ambientale, che non incidono in via diretta ed immediata sul regime, sulla disciplina e sulla gestione delle acque pubbliche nei sensi espressi dalla richiamata giurisprudenza: neppure venendo in rilievo problematiche sulla localizzazione o sulla realizzazione di opere idrauliche in senso stretto, in astratto suscettibili di incidere sulla struttura o sull’assetto stessi dei beni del demanio, in quanto tali non oggetto dei provvedimenti (a contrario, Cass. sez. U. 20/11/2008, n. 27528).

24. In definitiva, i provvedimenti impugnati, come ulteriormente confermato dal fatto che non impegnano alcuna competenza specializzata di carattere tecnico in materia di acque pubbliche, non involgono, in via diretta ed immediata o non occasionale, il regime delle acque pubbliche, incidendo sulle concrete modalità dell’esercizio dell’impresa cui è servente la concessione di derivazione di quelle.

25. Va affermata allora la giurisdizione del giudice amministrativo, in luogo di quella del tribunale superiore delle acque pubbliche quale giudice specializzato, in applicazione del seguente principio di diritto: “spetta alla giurisdizione del Tribunale superiore delle acque pubbliche in sede di cognizione diretta in unico grado – ai sensi del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, art. 143, lett. a) – ogni controversia sugli atti amministrativi in materia di acque pubbliche, intesi come quelli idonei ad incidere, quand’anche non promananti da pubbliche amministrazioni istituzionalmente preposte alla cura degli interessi in materia, in maniera non occasionale, ma immediata e diretta, sul regime di quelle e del relativo demanio; invece, poichè il detto Tribunale non è il giudice delle vicende applicative delle concessioni sui beni del demanio idrico, nè il garante della libera o corretta estrinsecazione delle attività che di tali concessioni formano oggetto, spetta alla giurisdizione del giudice amministrativo la controversia che abbia ad oggetto provvedimenti relativi a beni dell’impresa cui quella concessione è servente, adottati in preminente considerazione di interessi ambientali, urbanistici o di gestione del territorio, siccome non direttamente ed immediatamente incidenti sul regime di sfruttamento delle acque e del demanio (nella specie, risultando impugnati provvedimenti amministrativi di ingiunzione di rimozione di beni e materiali di modesta incidenza ma lesivi sotto il profilo urbanistico-edilizio o ambientale, atti di accertamento di dette violazioni, dinieghi di concessioni in sanatoria, variazioni di previsioni generali del piano urbanistico, tutte relative ad infrastrutture di un’impresa titolare di concessione di derivazione di acqua per uso di allevamento ittico e di pesca sportiva, con obbligo di restituzione dell’intera portata al medesimo corso d’acqua a quota sottostante e con prescrizioni sulla forma del laghetto destinato alla pesca sportiva)”.

26. Dichiarata la giurisdizione del giudice amministrativo, la riassunzione del giudizio dinanzi a quello, se del caso adottati dal giudice ora adito i provvedimenti opportuni, spetterà alle parti che vi abbiano interesse e nei termini massimi previsti dalla legge.

27. Peraltro, per la peculiarità della condotta processuale finora tenuta da entrambe le parti anche in ordine ai tempi di trattazione dinanzi al Tribunale superiore, si palesa l’opportunità che sulle spese del presente regolamento si provveda in sede di complessiva definizione nel merito dell’annosa controversia da parte del giudice munito di giurisdizione ed in considerazione del suo esito finale.

28. Peraltro, non integrando il regolamento di giurisdizione un mezzo di impugnazione, non sussistono i presupposti per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione.

P.Q.M.

Dichiara la giurisdizione del giudice amministrativo, al quale rimette le parti, pure per le spese del presente regolamento.

Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 5 febbraio 2020

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