Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2710 del 05/02/2018
Civile Ord. Sez. L Num. 2710 Anno 2018
Presidente: NAPOLETANO GIUSEPPE
Relatore: DE FELICE ALFONSINA
ORDINANZA
sul ricorso 4919-2012 proposto da:
MINISTERO DELL’
ECONOMIA E DELLE FINANZE C.F.
80415740580, in persona del Ministro pro tempore,
rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, ALLA VIA
DEI PORTOGHESI, 12 ope legis;
– ricorrente contro
2017
4180
COLANTONI CARMELINA, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA FOGLIANO 4-A, presso lo studio degli
avvocati PAOLO BARLETTA e MARCO TACCHI VENTURI, che la
rappresentano e difendono giusta delega in atti;
– controricorrente –
,
Data pubblicazione: 05/02/2018
avverso la sentenza n. 1102/2011 della CORTE D’APPELLO
di ROMA, depositata il 08/03/2011 r.g.n. 10985/2008.
R.G.04919/2012
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Che la Corte d’appello di Roma confermando la sentenza di prime cure, ha
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rigett ato ia domanda ce; iinistero
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–
dichiarare la correttezza dell’inquadramento nella IV qualifica funzionale quale
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su domanda dai 1999 nei ruoli dei Ministero, provenendo ciaii’Amministrazione deiie
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Che, !a Corte d’appello, ha ritenuto corretto l’inquadramento nella V qualifica
funzionale. riconoscendo valenza Generale ai D.M. 1017/1997. LoIlLeilente il quadro di
equiparazione relativo al personale assegnato al neo costituito Ministero delle Poste e
Telecomunicazioni, con le Guaiificne funzionaii della ex Amministrazione postale. Cne
tale disciplina comportasse l’applicazione, nei confronti della Colantoni, della norma di
cui ail’art. 4, CO.!, delia 1. ri.71/1994, secondo la quale ai oersonale in servizio,
inquadrato come operatore di esercizio, coadiutore e dattilografo con almeno dieci
anni di anzianíta e in Pl./JJJJV del diploma prescritto per i; predetto profilo, era
attribuita la quinta qualifica funzionale.
Che avverso rale decisione interpone ricorso
Finanze con un’unica censura, cui resiste con
–
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ministero deirEconomia e
tempestivo controricorso Carmelina
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RITENUTO
Che con l’unica censura, il ricorrente Ministero deduce: “Violazione e falsa
,
e (-2e-d’art. PreieGoi, in
appiicazione dewart. b I. n.1994 11.1 i. noncne deivart. i.
relazione all’art. 360, co.1, n.3 cod. proc. civ.” Che la censura si appunta
sostanziaimente sull’erroneita ricniamo, ca parte cena Corte erAeoen07 a; U.M.
10/7/1997 contenente i criteri di equiparazione delle qualifiche dei lavoratori ex Poste
e i elecomunicazioni trasreriti presso ie amministrazioni stani; di cui
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n.487/1993, convertito in legge n.71/1994. Che tale richiamo sarebbe illegittimo,
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Che, argomentando come ha fatto la Corte territoriale, l’ente di destinazione
sarebbe espropriato del potere di gestione del rapporto nella fase dell’inquadramento
professionale del personale, in deroga al principio generale secondo il quale tale
potere costituisce una prerogativa del datore di lavoro pubblico, che lo esercita
nell’ambito delle specifiche previsioni di legge e dei contratti collettivi.
Che la censura merita accoglimento.
Che questa Corte, in controversia del tutto sovrapponibile, ha deciso che il criterio
trasferiti alle amministrazioni centrali, dove si trovavano già in posizione di comando,
non possa consistere nel richiamo in via generale all’art. 6, co.2, d.l. n.487/1993,
conv. in I. n.71/1994 (e al successivo d.m.10/7/1997 del Ministero delle Poste e
Telecomunicazioni che ne stabilì le tabelle di equiparazione), in quanto detta norma è
unicamente riferibile all’ipotesi specifica del trasferimento di una parte del personale
dell’Amministrazione Postale nei ruoli del Ministero delle Poste e Telecomunicazioni
(Cass. n.1/2017; Cass. n.3/2017).
Che
pertanto,
termini di raffronto per la corretta individuazione
i
dell’inquadramento del personale dell’ex amministrazione postale, trasferiti alle
amministrazioni centrali, sono da ricercarsi nelle qualifiche dell’ordinamento
pubblicistico dell’Amministrazione Postale di cui alla I. n.797/1981 e nelle declaratorie
del personale dell’Amministrazione
ad quem al momento del trasferimento del
dipendente, indicate nel c.c.n.l. del compatto del 16/2/1999 valido per il biennio
1998/2001.
Che tale contratto collettivo, sostituendo il sistema di classificazione professionale
di cui alla I. n.312/1980, ha previsto la confluenza delle ex qualifiche funzionali IV, V,
VI nell’area B d’inquadramento, la quale a sua volta comprende tre posizioni
economiche 031, bZ, bi), cui corrispondono profili professionali eau valenti.
Che ha errato il Giudice dell’appello nel ritenere sussistente in capo alla
lavoratrice I diritto a essere inauadrata nell’ex
v °manica funzionale (ora area b,
posizione economica B2) ai sensi dell’art. 4, co.7, del d.M. 10/7/1997, in quanto la
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del trasferimento su domanda del dipendente dell’Amministrazione postale nei ruoli
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Che quanto al concreto profilo d’inquadramento, è valido ll principio espresso da
chiesta Corte. In base al quale il trasferimento su domanda comporta la continuazione
del rapporto presso
l’Ente di
destinazione, verificandosi un fenomeno
di mera
per valutare il corretto inquadramento dei dipendenti dell’amministrazione postale
modificazione soggettiva nel lato datoriale del rapporto medesimo (Sez. Un
n.503/2011, Cass. n. 18416/2014).
Che
ciò determina che l’inquadramento della dipendente trasferita
dall’Amministrazione postale nei ruoli del Ministero dell’Economia e delle Finanze, ove
era già in posizione di comando, va effettuato in base al profilo posseduto nella
precedente fase del rapporto, comparato a quello maggiormente corrispondente nella
classificazione vigente presso l’ente di provenienza, in base alla disciplina legale e
Che, pertanto, essendo la censura fondata, la sentenza va cassata, con rinvio alla
Corte d’Appello di Roma in diversa composizione, la quale deciderà anche sulle spese
del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza gravata e rinvia alla Corte d’Appello
di Roma anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso all’Adunanza Camerale del 25/10/2017
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contrattuale applicabile. (Cass. n.4088/2016)