Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2710 del 04/02/2011

Cassazione civile sez. trib., 04/02/2011, (ud. 05/11/2010, dep. 04/02/2011), n.2710

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PIVETTI Marco – Presidente –

Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –

Dott. FERRARA Ettore – rel. Consigliere –

Dott. POLICHETTI Renato – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 8849-2006 proposto da:

T.N., T.M., R.A.A.,

T.A., T.L., TE.MA.CR.,

T.E.M., elettivamente domiciliati in ROMA VIA

UGO DE CAROLIS 101, presso lo studio dell’avvocato MORGANTI MARCO,

rappresentati e difesi dagli avvocati DI GIOVANNI ISIDORO,

BERNARDUZZI MARCELLO giusta delega a margine;

– ricorrenti –

contro

ESATRI SPA, AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI DESIO (OMISSIS), AGENZIA

DELLE

ENTRATE;

– intimati –

avverso la sentenza n. 6/2005 della COMM. TRIB. REG. di MILANO,

depositata il 24/01/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/11/2010 dal Consigliere Dott. ETTORE FERRARA;

udito per il ricorrente l’Avvocato BRANDA per delega dell’Avvocato DI

GIOVANNI, che si riporta;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE Tommaso che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso in

subordine rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

A seguito della morte di T.D., avvenuta il (OMISSIS), gli eredi presentavano in data 21.6.1980 denuncia di successione, cui seguiva la notificazione da parte dell’Amministrazione Finanziaria competente di un primo avviso di liquidazione dell’imposta principale di successione, trascrizione, catastale ed INVIM per il complessivo importo di L. 1.032.202.000, ritualmente impugnato dai contribuenti interessati.

Alla pronuncia di rigetto emessa dal giudice di primo grado seguiva l’emissione di un secondo avviso di liquidazione, per il mero aggiornamento dell’obbligazione tributaria, mentre all’appello dei contribuenti seguiva l’emissione di un terzo avviso di liquidazione, avente ad oggetto importi corrispondenti al 50% di quanto originariamente liquidato a titolo di imposta principale, così come normativamente previsto e consentito.

Nel mentre il contenzioso relativo al primo avviso di liquidazione si concludeva con sentenza definitiva di rigetto del ricorso degli eredi (sentenza C.T.R. della Lombardia n. 2648 del 30.4.1985 passata in giudicato), anche il terzo dei suddetti avvisi di liquidazione veniva impugnato, con esito ancora una volta sfavorevole per i contribuenti sia in primo che in secondo grado, e successivamente anche dinanzi alla Commissione Centrale, concludendosi il procedimento con sentenza di rigetto in data 23.3.2001.

Sopravvenuta nelle more la L. n. 413 del 1991 gli eredi T. presentavano però istanza di definizione agevolata del loro contenzioso, che veniva negata dall’A.F. con atto notificato il 15.2.1995, integrato con avvisi notificati il 24.3. e il 23.4 successivi. Al diniego di condono faceva seguito l’emissione da parte della stessa A.F di ulteriore avviso di liquidazione per l’importo complessivo di L. 2.266.441.400 sempre a titolo di imposta principale di successione, Invim soprattasse e interessi, notificato il 13.6.1995, nonchè, da parte della competente Esattoria, di due cartelle: l’una (partita n. (OMISSIS)) per L. 3.128.052.337, relativa all’imposta di successione, e l’altra (partita n. (OMISSIS)), relativa all’INVIM. Tutti e sei gli atti adottati nei confronti dei contribuenti dall’A.f. e dall’Esattoria venivano tempestivamente impugnati, con ricorsi successivamente riuniti dinanzi alla C.T.P. di Milano che, con sentenza del 7 luglio 2000 n. 472 accoglieva integralmente i ricorsi avverso i tre provvedimenti relativi al diniego di condono, perciò ordinando all’Ufficio del Registro di Desio di procedere agli atti conseguenti, ed inoltre dichiarava di accogliere i ricorsi n. 16410/96 e 2009/98, per così annullare “la cartella esattoriale di pagamento”.

Avverso la predetta sentenza proponeva appello l’A.F. per contestare la decisione assunta dal primo giudice sia per quanto relativo alla questione avente ad oggetto l’istanza di condono, sia per quanto invece attinente all’annullamento delle cartelle esattoriali.

Al gravame resistevano i contribuenti, e la C.T.R. della Lombardia, con sentenza n. 6/44/05, pronunciata il 10.1.2005 e depositata il successivo 24.1: a) accoglieva l’appello relativamente alla questione inerente l’applicabilità del condono, così rigettando i tre ricorsi al riguardo proposti dagli eredi; b) dichiarava improponibile l’appello relativamente al preteso annullamento della cartella di pagamento n. (OMISSIS), assumendo non aver il primo giudice disposto l’annullamento in questione; c) rigettava l’appello avverso l’annullamento della cartella n. (OMISSIS) di cui al ricorso n. 16410/96, ritenendo l’intervenuta decadenza dell’Amministrazione.

Per la cassazione dell’indicata sentenza hanno proposto ricorso i contribuenti, notificato il 9.3.2006, articolando sei motivi di censura successivamente sostenuti anche con il deposito di memoria aggiunta.

Nessuna attività difensiva hanno svolto nel giudizio di legittimità l’Agenzia delle Entrate e la Concessionaria del servizio di riscossione.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con i motivi di ricorso articolati deducono i ricorrenti:

1) Violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. e comunque nullità della sentenza (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4) con riferimento al capo che, nel dichiarare improponibile l’appello dell’A.F. relativamente alla cartella n. (OMISSIS), presuppone il vizio di omessa pronuncia in cui sarebbe incorso il giudice di primo grado per aver trascurato di decidere sulla domanda relativa alla cartella in questione, affermando conseguentemente l’insussistenza della relativa pronuncia di annullamento;

2) Violazione e falsa applicazione degli artt. 100, 324, 329 e 346 c.p.c. – inammissibilità dell’appello (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4) per aver la C.T.P. omesso di considerare adeguatamente le conseguenze sull’appello della mancata impugnazione da parte dell’Ufficio del capo della sentenza di primo grado avente ad oggetto l’annullamento dell’avviso di liquidazione art. 70/84 C. succ. e art. 40/84 C Invim, con conseguente formazione di giudicato sul punto relativo alla inesistenza del titolo su cui si fonda la pretesa dell’A.F., inesistenza rilevata già dal Tribunale civile di Monza, con sentenza passata in giudicato, in sede di esecuzione forzata;

3) Violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. – omissione di pronuncia sul ricorso avverso la cartella di cui al proc. R.G. n. 16409/96 (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4) per non aver la C.T.R. della Lombardia, una volta ritenuta l’omessa pronuncia sulla domanda relativa alla cartella n. (OMISSIS), essa stessa provveduto al riguardo;

4) Violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 59 (art. 360 c.p.c., n. 3) per omessa pronuncia sul ricorso avverso la cartella n. (OMISSIS), relativa al ricorso R.G. n. 16409/96;

5) Violazione dell’art. 112 c.p.c. e difetto di motivazione (art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5) con riferimento al capo della sentenza che ha respinto i ricorsi dei contribuenti avverso i tre provvedimenti aventi ad oggetto il diniego di condono, avuto riguardo alla previsione della L. n. 413 del 1991, art. 53, comma 1 laddove i ricorsi si fondavano sulla diversa previsione dell’art. 53, comma 5 della cit. Legge;

6) Violazione e falsa applicazione della L. n. 413 del 1991 (art. 360 c.p.c., n. 3) per il mancato accoglimento dei tre ricorsi avverso il diniego di condono. Esaminando in ordine logico le censure così articolate, a cominciare quindi dal quinto e dal sesto motivo che attengono al quantum dell’obbligazione tributaria in contestazione, osserva questa Suprema Corte che:

– il quinto motivo è infondato e deve essere rigettato. La sentenza impugnata, invero, nè è da considerarsi nulla per omessa pronuncia sulla questione del condono, nè presenta al riguardo vizio di motivazione, poichè il giudice di merito ha delibato la domanda dei contribuenti di annullamento del diniego di ammissione alla definizione agevolata e l’ha espressamente rigettata, diffusamente spiegando le ragioni che a suo avviso non facevano ritenere l’istanza dei contribuenti meritevole di accoglimento; quanto al profilo inerente al fatto che la motivazione del giudice di merito avrebbe erroneamente riguardato unicamente la non ricorrenza dei presupposti di cui alla L n. 413 del 1991, art. 53, comma 1 omettendo del tutto di riferirsi alla diversa fattispecie di cui al successivo comma 5, invece invocato dai contribuenti, la censura è priva di autosufficienza per le ragioni di seguito illustrate con riferimento al successivo motivo di ricorso;

– il sesto motivo, relativo al merito della decisione in ordine al condono assunta dal giudice di merito, è inammissibile. Con esso, infatti, i ricorrenti censurano la correttezza della decisione sul presupposto che, essendo stata l’istanza di definizione agevolata presentata con riferimento alla previsione dell’art. 53, comma 5, erroneamente il giudice del gravame l’avrebbe esaminata e ritenuta meritevole di rigetto, con riferimento alla diversa previsione di cui al comma 1. Sul punto però il ricorso è generico e privo di autosufficienza non contenendo la trascrizione dell’istanza di definizione agevolata, dei provvedimenti di diniego e meno che mai quella dell’avviso di liquidazione, onde poter comprendere gli esatti termini della fattispecie, e quindi la sua inquadrabilità sotto l’una o l’altra delle previsioni del citato art. 53. E ciò tanto più è a dirsi se si considera che nella fattispecie in esame l’originario avviso di liquidazione (il primo della serie), notificato ai contribuenti il 22.9.1979 sulla base dei dati da essi stessi forniti con la dichiarazione di successione, al momento dell’entrata in vigore della L. n. 413 del 1991 era già divenuto definitivo per effetto della sentenza n. 2648 del 30.4.1985 emessa dal competente giudice tributario in grado di appello, e successivamente non impugnata, secondo quanto si ricava dall’esposizione del fatto contenuta nella sentenza della C.T.R. della Lombardia di cui al presente giudizio, così che davvero non si comprende in che termini possa ritenersi ancora persistere “lite pendente” alla data del 30.9.1991, non essendo certamente sufficiente a tal fine il fatto formale del ricorso non ancora definitivamente deciso, in conseguenza dell’impugnazione proposta dai contribuenti dinanzi alla Commissione Tributaria centrale, relativamente al terzo avviso di liquidazione emesso dall’Ufficio soltanto in via provvisoria, in attesa cioè proprio della definizione della lite relativa al primo avviso di liquidazione. Al riguardo è appena il caso di aggiungere che la circostanza testè evidenziata è tale da far emergere comunque l’infondatezza della censura in esame, presupponendo qualsiasi ipotesi di condono una reale e concreta “controversia” tra le parti, sull’ammontare dell’obbligazione tributaria, nella fattispecie esclusa dal giudicato del quale si è detto.

– il primo e il secondo motivo di ricorso, in quanto intimamente connessi perchè entrambi volti a censurare la sentenza impugnata per l’erronea interpretazione della sentenza di primo grado sotto più profili, per poi trame le diverse conseguenze favorevoli ai contribuenti, possono essere opportunamente trattati congiuntamente ma impongono preliminarmente una più minuziosa e accorta ricostruzione della vicenda processuale.

In proposito merita infatti di essere immediatamente rilevato che con la sent. N. 472 del 7.7.2000 la C.T.P. di Milano dispose l’accoglimento dei tre ricorsi dei contribuenti avverso gli atti di diniego del condono “ordinando all’Ufficio del Registro di Desio di procedere agli atti conseguenti”, e deliberò altresì di accogliere “i ricorsi n. 16410/96 e 2009/98, dichiarando in proposito di annullare “la cartella esattoriale di pagamento”. Ad avviso di questa Suprema Corte tale articolata statuizione, con la quale il giudicante concluse il procedimento apertosi dinanzi a sè per la decisione dei sei ricorsi dai contribuenti distintamente proposti avverso i tre atti di diniego di condono, l’avviso di liquidazione n. (OMISSIS) e le due cartelle esattoriali di pagamento, è senza dubbio da ritenersi tale da comprendere implicitamente l’annullamento anche dell’avviso di liquidazione, in quanto inevitabilmente conseguente all’accoglimento dei ricorsi relativi all’istanza di condono, e alla necessità di una nuova liquidazione dell’obbligazione tributaria a carico dei contribuenti, oggetto di attività espressamente disposta dal giudice con ordine a carico dell’Ufficio. Analogamente, però, il successivo appello dell’Agenzia espressamente centrato sulla erroneità della decisione di primo grado in ordine alla ammissibilità della definizione agevolata, così come formulato per lamentare l’accoglimento delle domande di condono e richiedere di “respingere i ricorsi avverso le cartelle esattoriali dichiarandone la legittimità e tempestività con la conseguente conferma di tutti gli importi iscritti a ruolo”, è da intendersi rivolto ad ottenere la riforma della sentenza della C.T.P. anche in ordine all’implicita pronuncia di annullamento dell’avviso di liquidazione impugnato dai contribuenti. A ben vedere, peraltro, considerare implicita l’impugnazione suddetta è assolutamente coerente con il dettato dell’art. 336 c.p.c., comma 1 secondo il quale la riforma o la cassazione di una parte della sentenza ha effetto anche sulle parti dipendenti, la qual cosa sta a significare che non è affatto necessario che le stesse siano espressamente impugnate.

Da tale premessa inequivocabilmente discende l’infondatezza anche del secondo motivo di ricorso, non potendosi ritenere formato un giudicato interno sull’annullamento dell’avviso di liquidazione disposto dalla C.T.P. con conseguente inammissibilità dell’appello sul capo della sentenza di primo grado relativo alle cartelle di pagamento. Nè a diversa conclusione sarebbe lecito pervenire sul rilievo della sentenza n. 679/2002 emessa dal Tribunale di Monza in sede di opposizione all’esecuzione promossa dall’Ufficio del registro di Desio sulla base di quell’avviso di liquidazione, fondandosi quel giudicato, che accertò l’inesistenza del diritto dell’Ufficio a procedere esecutivamente per la realizzazione del credito oggetto del presente giudizio, sulla sentenza n. 472 pronunciata dalla C.T.P. di Milano il 7.7.2000 in primo grado, ma successivamente riformata in appello.

Per quanto più specificamente relativo invece al primo motivo di ricorso, osserva questa Suprema Corte che il capo della sentenza impugnata, che ha ad oggetto la pronuncia di improponibilità dell’appello avverso la statuizione di annullamento della cartella di pagamento n. (OMISSIS), si fonda sul presupposto della pretesa insussistenza di una decisione della C.T.P. di Milano sulla predetta cartella di pagamento.

Secondo il giudice del gravame, posto che nei confronti dei contribuenti risultavano emesse due cartelle (n. (OMISSIS)) e che entrambe erano state impugnate, originando rispettivamente i procedimenti R.G. n. 16409/96 e 16410/96, la sentenza di primo grado, disponendo, relativamente alla problematica inerente le cartelle, l’accoglimento dei ricorsi n. 16410/96 e 2009/98 e poi l’annullamento della “cartella esattoriale di pagamento”, con un dispositivo della decisione, sicuramente ed oggettivamente erroneo laddove contenente il riferimento ad un inesistente ricorso n. 2009/98, non avrebbe potuto essere interpretata diversamente che come rivolta all’annullamento della sola cartella n. (OMISSIS): donde la carenza d’interesse dell’A.F. all’impugnazione di una pronuncia di annullamento in realtà mai emessa.

Sul punto la ricostruzione del giudice del gravame non merita di essere condivisa.

Dalla mera lettura della sentenza di primo grado emerge in maniera netta e chiara come la C.T.P. abbia subito colto l’identità delle questioni poste a fondamento dei due distinti ricorsi proposti contro le due cartelle di pagamento, tanto da premettere: “… Si può fare un’esposizione unitaria dei due ricorsi ….” come in realtà risulta essere poi concretamente avvenuto (cfr. pagg. 14/18 sent. N. 472 del 7.7.2000).

Ciò posto, essendo i due ricorsi fondati entrambi sull’invalidità dell’avviso di liquidazione art. 70/84 c. succ. art. 40/84 e Invim notificato il 13.6.1995, il giudizio di illegittimità di tale atto, inevitabilmente dipendente dall’accoglimento da parte di quel giudice dei tre ricorsi avverso il diniego di condono, ed implicitamente contenuto nell’ordine rivolto all’A.F. affinchè provvedesse agli atti conseguenti, non avrebbe potuto che implicare l’annullamento di entrambe le cartelle emesse per il pagamento delle somme oggetto di quell’avviso di liquidazione. E ciò è appunto quanto deve ritenersi aver inteso fare la C.T.P. di Milano con la sent. N. 472 del 7.7.2000, come definitivamente può desumersi dal reiterato riferimento in essa contenuto, anche nel dispositivo, a due ricorsi avverso cartella di pagamento, di cui uno esattamente indicato con il n. 16410/96 (relativo alla cartella n. (OMISSIS)), e l’altro erroneamente indicato con il n. 2009/98, anzichè con il n. 16409/96, al quale peraltro sicuramente intendeva riferirsi il giudicante, come si evince dall’indicata data di notifica della cartella con esso impugnata (3.9.1996), laddove l’altra cartella, recante il n. (OMISSIS) (oggetto del ricorso n. 16410) risulta dagli atti notificata il 25.9.1996. Onde l’errore materiale commesso dalla C.T.P. nell’indicazione del numero di R.G. di uno dei due ricorsi, e soprattutto l’errore materiale commesso nella parte finale del dispositivo della decisione, laddove risulta l’annullamento di una cartella di pagamento, mentre in realtà una corretta interpretazione della sentenza, sulla base di attenta lettura della relativa motivazione, non può che indurre a ritenere senza ombra di dubbio disposto l’annullamento di entrambe le cartelle di pagamento, così come sin dall’inizio perfettamente compreso anche dall’A.F..

Alla stregua delle esposte considerazioni evidente è l’errore nel quale è incorso questa volta la C.T.R. con il capo della sentenza in questa sede impugnato, ritenendo “inesistente” la statuizione del primo giudice sul ricorso avverso la cartella n. (OMISSIS), e quindi implicitamente omessa la pronuncia da parte della C.T.P. sul ricorso R.G. n. 16409/96, così giungendo a dichiarare improponibile l’appello dell’Amministrazione Finanziaria sul punto. Errore che si è tradotto non certamente (per le ragioni già innanzi chiarite) nella mancata rilevazione di un giudicato interno sull’annullamento dell’avviso di liquidazione, preclusivo dell’appello dell’Ufficio, come pure pretenderebbero i contribuenti, ma piuttosto in vizio del procedimento che ha determinato, esso si, l’omessa pronuncia sulla originaria domanda di annullamento della cartella di pagamento in questione, dagli appellati riproposta per effetto della loro costituzione nel giudizio di secondo grado e dell’opposizione all’accoglimento della domanda di riforma sul punto formulata dall’Ufficio, e quindi una nullità della sentenza medesima.

In accoglimento del primo motivo di ricorso la sentenza impugnata deve pertanto essere cassata nei limiti di cui alla predetta censura, restando in ciò assorbiti il terzo e il quarto motivo di ricorso (formulati per l’ipotesi che non si fosse ritenuta la pronuncia di primo grado comprensiva dell’annullamento anche della seconda cartella), con conseguente rimessione del giudizio, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità, dinanzi ad altra sezione della C.T.R. della Lombardia alla quale competerà decidere in ordine alla legittimità della cartella n. (OMISSIS).

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti il terzo e il quarto; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, dinanzi ad altra sezione della Commissione Tributaria della Lombardia. Rigetta il secondo, il quinto e il sesto motivo di ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 5 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 4 febbraio 2011

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