Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2710 del 02/02/2017


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Cassazione civile, sez. III, 02/02/2017, (ud. 12/12/2016, dep.02/02/2017),  n. 2710

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMBROSIO Annamaria – Presidente –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 16798-2014 proposto da:

JOLLY LAMP EXPORT DI C.A. E C SAS, in persona del

legale rappresentante pro tempore, Sig.ra C.A.,

considerata domiciliata ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA

CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato MINGIONE

MARCO giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

ILMA SAS DI N.M., in persona del legale rappresentante

Sig. N.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

CASSIODORO, 6, presso lo studio dell’avvocato DAVIDE SILVESTRI,

rappresentata e difesa dall’avvocato FRANCESCO GLAVIANO giusta

procura in calce al controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 4257/2013 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 23/12/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/12/2016 dal Consigliere Dott. MARCO DELL’UTRI;

udito l’Avvocato FRANCESCO GLAVIANO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PEPE Alessandro, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con sentenza resa in data 20/11/2013, la Corte d’appello di Milano ha confermato la sentenza con la quale il tribunale della stessa città ha rigettato l’opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto dalla Ilma s.a.s. nei confronti della Jolly Lampo Export s.a.s. per il pagamento dell’indennità di occupazione di un immobile già concesso in godimento dalla Ilma in favore della Jolly Lampo Export.

A sostegno della decisione assunta, la corte territoriale ha ritenuto preclusivo, rispetto alle pretese della Jolly, il contenuto degli accordi transattivi intercorsi tra le parti, in forza dei quali la Jolly si era impegnata a corrispondere, in favore di controparte, un’indennità di occupazione in relazione al periodo dal 1 aprile del 2006 al 31 marzo del 2007 vincolandosi a non sollevare pretese a titolo risarcitorio o in relazione a qualsivoglia altra ragione di natura patrimoniale.

2. Avverso la sentenza d’appello, ha proposto ricorso per cassazione la Jolly Lampo Export s.a.s. sulla base di quattro motivi d’impugnazione, illustrati da successiva memoria.

3. Resiste con controricorso la Ilma s.a.s. di N.M., che ha concluso per la dichiarazione d’inammissibilità, ovvero per il rigetto dell’impugnazione.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

4. Con il primo motivo, la società ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione dell’art. 1578 c.c., comma 1, e dell’art. 112 c.p.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), per avere la corte territoriale trascurato di pronunciarsi sulla domanda relativa alla riduzione dell’indennità di occupazione convenuta tra le parti con l’accordo transattivo del 31/3/2006, erroneamente ritenendo assorbente, sul punto, la clausola n. 4 degli accordi contestualmente stipulati dalle parti, in nessun caso estensibile a fatti incidenti sull’idoneità dell’immobile locato verificatisi in epoca successiva.

5. Con il secondo motivo, la ricorrente denuncia la nullità della sentenza impugnata (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4), essendosi la corte territoriale sottratta al dovere di pronunciarsi sulla domanda di riduzione dell’indennità di occupazione ritualmente avanzata dalla Jolly Lamp Export s.a.s. ai sensi dell’art. 1578 c.c., comma 1.

6. Con il terzo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione degli artt. 1230 e 1231 c.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), per avere la corte territoriale erroneamente ritenuto che gli accordi transattivi conclusi tra le parti in data 31/3/2006 avessero assunto efficacia novativa rispetto al precedente rapporto di locazione, giungendo illogicamente ad affermare che le infiltrazioni nei locali concessi in godimento alla Jolly (e successivi alla transazione intervenuta tra le parti) avessero assunto un’intrinseca natura di evento prevedibile (e dunque scontato nella rideterminazione dell’entità del corrispettivo determinato in favore della società locatrice), là dove le parti si erano unicamente limitate a rivedere l’entità del canone di locazione e la durata ulteriore del contratto, senza assumere alcun impegno in ordine alle conseguenze riferibili a eventuali futuri danni che si sarebbero potuti verificare (come poi è stato) a carico dell’immobile locato.

7. Con il quarto motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione degli artt. 1575, 1576, 1578 e 1581 c.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), per avere la corte territoriale erroneamente affermato che la società conduttrice, lungi dal formulare una domanda volta alla risoluzione del contratto per inadempimento della locatrice e al conseguente risarcimento dei danni, si sia irritualmente limitata ad allegare la fondatezza dell’omesso pagamento del canone in forza di un’eccezione d’inadempimento riferita a un contratto ormai risolto, attesa la pacifica possibilità, per il conduttore, di richiedere il risarcimento dei danni con la sola riduzione del corrispettivo dovuto, senza dover contestualmente avanzare domanda di risoluzione.

8. Tutti motivi di censura – congiuntamente esaminabili in ragione dell’intima connessione delle questioni dedotte – sono infondati.

Osserva preliminarmente il collegio come la corte territoriale non sia incorsa in alcuna omissione di pronuncia (anche ai sensi dell’art. 112 c.p.c.) in relazione alla domanda di riduzione del canone proposta dall’odierna ricorrente, avendo la corte milanese espressamente evidenziato come le parti avessero transattivamente definito ogni questione in relazione ad eventuali pretese della conduttrice riferite a risarcimento di danni (o, in ogni caso, in relazione a qualsivoglia altro titolo di natura patrimoniale) all’atto della riconsegna dell’immobile alla scadenza individuata nello stesso accordo transattivo.

Proprio in tal senso, la corte d’appello ha specificato (così giustificando l’interpretazione attribuita all’accordo transattivo in esame) come le parti fossero addivenute a tale convenzione in ragione del riscontrato carattere ripetitivo nel tempo delle infiltrazioni d’acqua provenienti dall’immobile soprastante quello oggetto di causa (esso stesso detenuto in passato dalla conduttrice), sottolineando come, proprio la ricorrenza del fenomeno infiltrativo verificatosi negli anni precedenti, legittimasse la lettura dell’accordo transattivo alla luce della presupposizione individuata, ossia sul presupposto della prevedibile ripetizione delle infiltrazioni anche nel periodo successivo alla stipulazione della transazione, sì da giustificare gli importi determinati a titolo di indennità di occupazione e l’impegno della conduttrice a non rivendicare alcuna pretesa a titolo risarcitorio, ovvero ad ogni altro titolo di natura patrimoniale.

Si tratta di una interpretazione dell’accordo transattivo intercorso tra le parti (neppure direttamente impugnato dalla società ricorrente per violazione dei canoni ermeneutici di fonte legale) sostenuta da una motivazione giuridicamente corretta ed elaborata sulla base di un percorso argomentativo pienamente congruo, come tale suscettibile di sottrarsi integralmente a tutte le odierne censure formulate dalla società ricorrente.

9. Sulla base delle argomentazioni che precedono, dev’essere disposto il rigetto del ricorso, con la conseguente condanna della ricorrente al rimborso, in favore della società controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, secondo la liquidazione di cui al dispositivo.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso, in favore della controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 5.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese e agli accessori come per legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 12 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 2 febbraio 2017

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