Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 271 del 09/01/2020

Cassazione civile sez. I, 09/01/2020, (ud. 30/09/2019, dep. 09/01/2020), n.271

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26670/2018 proposto da:

B.A., rappresentato e difeso dall’avvocato VINCENZO

IACOVINO e domiciliato presso la cancelleria della Corte di

Cassazione;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA DEI PORTOGHESI n. 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO

che lo rappresenta e difende;

– resistente –

e contro

COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE

INTERNAZIONALE e PROCURA PRESSO TRIBUNALE CAMPOBASSO;

– intimati –

avverso il decreto del TRIBUNALE di CAMPOBASSO, depositata il

10/08/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

30/09/2019 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con decreto del 10.8.2018 notificato in pari data il Tribunale di Campobasso respingeva il ricorso interposto da B.A., ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35, avverso il provvedimento di rigetto dell’istanza di protezione internazionale emesso dalla Commissione territoriale di Salerno, sezione di Campobasso, in data 23.9.2017.

Propone ricorso per la cassazione della decisione di rigetto il B. affidandosi a due motivi.

Il Ministero dell’interno, intimato, ha depositato atto di costituzione per l’eventuale partecipazione all’udienza di discussione.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 1 “A” della Convenzione di Ginevra, del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2, 7 e 14, art. 10 Cost. e del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, nonchè il difetto di motivazione e l’omesso esame di un fatto decisivo, perchè il Tribunale avrebbe erroneamente denegato al richiedente la protezione internazionale o umanitaria, nonostante la sua certa provenienza dalla regione della Casamance, interessata da un conflitto esteso e generalizzato, indicato anche dal sito “(OMISSIS)” del Ministero degli esteri. Inoltre, il giudice di merito avrebbe omesso di considerare il fatto che il B. era in cura presso il centro di salute mentale di Termoli ed assumeva regolarmente, con terapia controllata, psicofarmaci; la valutazione del complessivo stato di salute del richiedente la protezione, in altri termini, sarebbe stata condotta in termini semplicistici e senza un vero apprezzamento della condizione effettiva del predetto soggetto.

Il motivo è fondato sotto il profilo del difetto di motivazione. Il Tribunale infatti si è limitato ad escludere la sussistenza di una situazione di conflitto armato riguardante il Senegal in generale, senza considerare, invece, la specifica regione di provenienza del richiedente la protezione (Casamance) che, nelle deduzioni del ricorrente – che il Tribunale ha del tutto omesso di verificare – sarebbe interessata da un conflitto armato e da uno stato di violenza indiscriminata ad essa peculiare.

L’accoglimento della censura in esame comporta l’assorbimento del secondo motivo, con il quale il ricorrente invoca la violazione del D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 74 e 136, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 ed agli artt. 3 e 24 Cost..

La decisione impugnata va pertanto cassata in relazione alla censura accolta e la causa va rinviata al Tribunale di Campobasso, in diversa composizione, affinchè provveda ad un nuovo esame della fattispecie tenendo conto delle peculiari condizioni della zona della Casamance, dalla quale il richiedente ha dichiarato di provenire.

Il giudice del rinvio regolerà anche le spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

la Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbito il secondo. Cassa la decisione impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, al Tribunale di Campobasso in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 30 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 9 gennaio 2020

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