Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 271 del 09/01/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 271 Anno 2014
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: COSENTINO ANTONELLO

ORDINANZA
sul ricorso 1126-2012 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente
contro
ROSSI VINCENZO;

– intimato avverso la sentenza n. 109/2010 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di BOLOGNA del 19/10/2010,
depositata il 18/11/2010;

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Data pubblicazione: 09/01/2014

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
23/10/2013 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLO
COSENTINO;
è presente il P.G. in persona del Dott. RAFFAELE CENICCOLA.
rilevato che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in
L’Agenzia delle Entrate ricorre contro il sig. Vincenzo Rossi per la cassazione della
sentenza con cui la Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia Romagna, confermando
la sentenza di primo grado, ha annullato una cartella esattoriale per IRPEF e addizionali 2002
emessa a seguito del diniego di definizione ex art. 9 bis I. 289/02 per omessi o ritardati
versamenti.
La Commissione Tributaria Regionale ha fondato la propria decisione sull’assunto che la
richiesta di sanatoria ex art. 9 bis I. 289/02 avanzata dalla contribuente avesse estinto
l’obbligo di pagamento delle sanzioni, ancorché il contribuente non avesse versato interamente
la seconda rata della somma complessivamente dovuta a titolo di condono; ciò perché,
secondo la sentenza gravata, il mancato versamento di una o più rate successive alla prima
avrebbe determinato la decadenza del contribuente dal beneficio del termine ed attribuito al
Fisco il diritto di procedere al relativo recupero, con gli interessi, ma non avrebbe fatto
rivivere l’obbligazione tributaria originaria.
L’Agenzia delle Entrate svolge due motivi di gravame.
Col primo motivo si deduce il vizio di violazione di legge ex art. 360 n. 3 cpc e si assume
che la Commissione Tributaria Regionale avrebbe violato l’ articolo 9 bis 1. 289/02 nel
ritenere che gli effetti del condono previsto da tale disposizione si producano anche nel caso di
carente o intempestivo versamento delle somme complessivamente dovute per il
perfezionamento del condono.
Col secondo motivo, pur esso riferito al vizio di violazione di legge, si lamenta la violazione
dell’articolo 39 D.Lgs. 546/92 in cui la Commissione Tributaria Regionale sarebbe incorsa
omettendo di sospendere il giudizio sull’impugnativa della cartella fino alla definizione, con
sentenza passata in giudicato, del giudizio, contemporaneamente pendente, di impugnativa del
diniego di condono.
L’Agenzia delle entrate, dato atto che anche il giudizio sul!’ impugnativa del diniego di
condono era pendente davanti a questa Corte, per effetto del ricorso per cassazione n.
29357/10 r.g. proposto dalla difesa erariale avverso la sentenza di secondo grado che aveva
dichiarato illegittimo detto diniego, chiedeva la riunione del presente ricorso a quello n.
29357/10.
L’istanza di riunione non può essere accolta perché il ricorso n. 29357/10 è già stato definito
con l’accoglimento del ricorso dell’Agenzia delle entrate.

Ric. 2012 n. 01126 sez. MT – ud. 23-10-2013
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cancelleria la relazione di seguito integralmente trascritta:

Anche il presente ricorso è fondato.
Il primo motivo va accolto, con assorbimento del secondo, perché la tesi giuridica seguita
nella sentenza gravata si pone in contrasto con l’ insegnamento questa Corte (sent. 20745/10,
sent. 17396/10, in motivazione, ord. 17600/11) secondo cui il condono previsto all’art. 9 bis
della legge n. 289 del 2002 – relativo alla possibilità che gli omessi e tardivi versamenti delle
imposte e delle ritenute emergenti dalle dichiarazioni presentate vengano definiti mediante il
solo pagamento dell’imposta e degli interessi o, in caso di mero ritardo, dei soli interessi, senza

invece deve ritenersi per le fattispecie regolate dagli artt. 7,8,9, 15 e 16 della legge n. 289 del
2002, le quali attribuiscono al contribuente il diritto potestativo di chiedere un accertamento
straordinario, da effettuarsi con regole peculiari rispetto a quello ordinario); con la
conseguenza che, nell’ipotesi di cui all’art. 9 bis, non essendo necessaria alcuna attività di
liquidazione ex art. 36 bis d.P.R. n. 600 del 1973 in ordine alla determinazione del “quantum”,
esattamente indicato nell’importo specificato nella dichiarazione integrativa presentata ai sensi
del terzo comma, con gli interessi di cui all’art. 4, il condono è condizionato dall’integrale e
tempestivo pagamento di quanto dovuto e il pagamento rateale determina la definizione della
lite pendente solo se è integrale e tempestivo per tutte le rate; da ultimo, Cass. 19546/11 “In
tema di condono fiscale, in assenza di disposizioni quali quelle di cui agli artt 8, 9, 15 e 16
della legge 27 dicembre 2002, n. 289 – che considerano efficaci le ipotesi di condono ivi
regolate anche senza adempimento integrale insuscettibili di applicazione analogica, perché
connesse a norme di tipo eccezionale, nell’ipotesi prevista dall’art. 9 bis della legge citata la
non applicazione delle sanzioni si verifica solo se si provvede al pagamento (in un’unica
soluzione o in modo rateale) delle imposte, nei termini e nei modi di cui alla medesima
disposizione, con la conseguenza che, nel caso di omesso o non integrale pagamento, l’istanza
di definizione diviene inefficace e si verifica la perdita della possibilità di avvalersi della
definizione anticipata”.
In conclusione, si ritiene che il procedimento possa essere definito in camera di consiglio, con
la declaratoria di manifesta fondatezza del ricorso e la cassazione della sentenza gravata, con
decisione di merito ex art. 384 cpc di rigetto del ricorsi introduttivo del contribuente ..>>;

che l’intimato non è costituito;
che non sono state depositate memorie difensive;
che la relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata alla
ricorrente;
che il Collegio condivide gli argomenti esposto nella relazione;
che pertanto, riaffermati i principi sopra richiamati, il ricorso va accolto, la
sentenza impugnata va cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti
di fatto, la causa va decisa nel merito, ai sensi dell’articolo 384 cpc, con il
Ric. 2012 n. 01126 sez. MT – ud. 23-10-2013
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aggravi e sanzioni – costituisce una forma di condono clemenziale e non premiale (come,

rigetto del ricorso introduttivo del contribuente.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, cassa la sentenza
impugnata e, decidendo nel merito ai sensi dell’articolo 384 cpc, rigetta il

Compensa le spese delle fasi di merito e condanna l’intimato a rifondere alla
ricorrente le spese del giudizio di legittimità, che liquida in C 1.300 per
onorari, oltre; 100 per esborsij
Così deciso in Roma il 23 ottobre 2013.

ricorso introduttivo del contribuente.

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