Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 271 del 07/01/2011

Cassazione civile sez. I, 07/01/2011, (ud. 07/12/2010, dep. 07/01/2011), n.271

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITRONE Ugo – Presidente –

Dott. RORDORF Renato – Consigliere –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso per regolamento di competenza n. 2847/2005 R.G.. proposto

da:

PASOGU S.R.L., in persona del legale rappresentante p.t. M.

R., elettivamente domiciliata in Roma, via A. Serpieri n. 8.

presso l’avv. BUSCEMI Gaetano, dal quale e’ rappresentata e difesa in

virtu’ di procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI LIVORNO;

– intimato –

e

AUTOSOSTA S.R.L.;

– intimata –

e

M.P.S. GESTIONE CREDITI BANCA S.P.A., in nome e per conto della

M.P.S. LEASING & FACTORING – BANCA PER I SERVIZI FINANZIARI

ALLE

IMPRESE S.P.A.;

– intimata –

avverso l’ordinanza emessa dal Tribunale di Livorno il 17 dicembre

2004 nel giudizio n. 3797/2003 R.G.;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7

dicembre 2010 dal Consigliere Dott. Guido Mercolino;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore Generale Dott. DESTRO Carlo, il quale chiede il

rigetto del regolamento di competenza.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che la Pasogu S.r.l. ha convenuto in giudizio il Comune di Livorno, la Autososta S.r.l. e la M.P.S. Gestione Crediti Banca S.p.a.. in nome e per conto della M.P.S. Leasing & Factoring – Banca per i Servizi Finanziari alle Imprese S.p.a., chiedendo l’accertamento dell’illegittimita’ e dell’inefficacia del recesso unilaterale del Comune da una convenzione stipulata il 29 ottobre 1998, avente ad oggetto la progettazione, la costruzione e la gestione di un parcheggio interrato, e la dichiarazione dell’inadempimento della medesima Amministrazione, con la condanna della stessa all’adempimento degli obblighi contrattuali ed al risarcimento dei danni, e con la dichiarazione della sussistenza del diritto di superficie ipogeo costituito sull’area del parcheggio:

che con ordinanza del 17 dicembre 2004 il Tribunale di Livorno, su istanza del Comune, ha disposto la sospensione del giudizio ai sensi dell’art. 295 cod. proc. civ., avendo ritenuto che la decisione dipendesse dall’esito di altra controversia pendente dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per la Toscana, ed avente ad oggetto l’annullamento della delibera di revoca della concessione;

che avverso la predetta ordinanza la Societa’ attrice ha proposto regolamento di competenza, denunciando la violazione e la falsa applicazione dell’art. 295 cod. proc. civ.. nonche’ l’omessa ed insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia, in base all’assunto che tra il giudizio civile e quello amministrativo non sussiste una pregiudizialita’ giuridica, ma una mera pregiudizialita’ logica, essendo gli stessi caratterizzati da diversi petita e causae petendi, con la conseguenza che non e’ ipotizzabile un conflitto di giudicati, ma solo un possibile contrasto tra gli effetti pratici delle relative pronunce.

Considerato che a fondamento della domanda proposta nel giudizio di merito la Societa’ ricorrente ha fatto valere la responsabilita’ dell’Amministrazione comunale per l’illegittimo recesso da una convenzione avente ad oggetto la disciplina del rapporto relativo ad una concessione per la progettazione, la costruzione e la gestione di un parcheggio interrato;

che, pur avendo l’attrice sottolineato la distinzione tra il rapporto contrattuale, nell’ambito del quale il Comune avrebbe agito iure privatorum, e quello pubblicistico conseguente al rilascio del permesso di costruire ed alla costituzione de diritto di superficie, l’accessorieta’ dell’atto in esame ad un provvedimento riguardante l’uso del territorio fa sorgere la questione della riconducibilita’ delle relative controversie alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia urbanistica, ai sensi del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, art. 34 come sostituito dalla L. 21 luglio 2000, n. 205, art. 7;

che, sotto un diverso profilo, l’avvenuta stipulazione della convenzione nell’ambito del procedimento volto al rilascio della concessione fa sorgere la questione della configurabilita’ dell’atto come accordo volto a determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale, con la conseguente devoluzione delle relative controversie alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi della L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 11, comma 5, (cfr.

Cass. Sez. Un. 10 gennaio 2006, n. 140; 17 gennaio 2005, n. 732);

che, in entrambe le ipotesi, non inciderebbe sulla giurisdizione l’avvenuta proposizione da parte dell’attrice di una domanda di risarcimento del danno, trovando applicazione il D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 35 come sostituito dalla L. n. 205 del 2000, art. 7 secondo cui il giudice amministrativo, nelle controversie devolute alla sua giurisdizione esclusiva, dispone il risarcimento del danno ingiusto, anche attraverso la reintegrazione in forma specifica;

che alla verifica della giurisdizione non osta, nella specie, l’estraneita’ della relativa questione al proposto regolamento di competenza, avente ad oggetto l’impugnazione di un provvedimento di sospensione del processo ai sensi dell’art. 295 cod. proc. civ., trattandosi di questione rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio, a condizione che sulla stessa non si sia formato il giudicato, anche implicito (cfr. Cass., Sez. Un. 17 marzo 2010. n. 6405; 7 gennaio 2008. n. 35);

che va pertanto disposta la trasmissione degli atti al Primo Presidente, ai fini dell’eventuale assegnazione del ricorso alle Sezioni Unite, ai sensi dell’art. 374 c.p.c., comma 1, (nel testo, applicabile ratione temporis, anteriore alla sostituzione disposta dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 8).

P.Q.M.

LA CORTE rimette gli atti al Primo Presidente, per l’eventuale assegnazione del ricorso alle Sezioni Unite.

Cosi’ deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 7 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 7 gennaio 2011

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