Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 271 del 05/01/2022

Cassazione civile sez. trib., 05/01/2022, (ud. 16/12/2021, dep. 05/01/2022), n.271

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – rel. Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 18980/2012 R.G. proposto da:

P.F. (C.F. (OMISSIS)), in qualità di erede di

P.M., rappresentata e difesa dall’Avv. ANDREA MANZI, elettivamente

domiciliata presso il suo studio in Roma, Via Alberico II, 3;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello

Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi,

12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Toscana, n. 82/29/11, depositata il 18 ottobre 2011.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16 dicembre

2021da1 Consigliere Relatore Dott. D’Aquino Filippo.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

Il contribuente P.M. ha impugnato un avviso di accertamento, relativo al periodo di imposta 2000, con il quale veniva accertata l’omessa dichiarazione di utili percepiti e non assoggettati a ritenuta di imposta o a imposta sostitutiva, con recupero di IRPEF e sanzioni;

che il ricorrente aveva presentato, successivamente alla notificazione dell’atto impugnato, dichiarazione integrativa, nella quale erano stati inclusi fra i redditi dichiarati gli utili accertati, impugnando successivamente l’avviso, deducendo che la dichiarazione integrativa non fosse equiparabile al ravvedimento operoso;

che la CTP di Lucca ha respinto il ricorso e che la CTR della Toscana, con sentenza in data 18 novembre 2011, ha rigettato l’appello del contribuente, rilevando che con la dichiarazione integrativa fosse stato recuperato un credito di imposta, costituendo la stessa dichiarazione integrativa favorevole al contribuente, per la quale il termine per la presentazione della dichiarazione integrativa era quello del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, art. 2, comma 8-bis, così ritenendo tardiva la dichiarazione integrativa;

che ha proposto ricorso per cassazione il contribuente affidato a tre motivi, cui ha resistito con controricorso l’Ufficio.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

Il ricorrente ha depositato istanza di sospensione del giudizio per definizione agevolata a termini di cui al D.L. 24 aprile 2017, n. 50, art. 11, con relativa comunicazione di avvenuto ricevimento D.P.R. n. 322 del 1998, ex art. 3, comma 10, istanza e relativa documentazione notificate a mezzo PEC al controricorrente;

che il controricorrente ha fatto pervenire istanza di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, allegando la comunicazione di regolarità della definizione della lite a termini del D.L. n. 50 del 2017, art. 11, nel quale si dà atto della pertinenza alla controversia relativa all’avviso di accertamento impugnato ((OMISSIS) relativo al periodo di imposta 2000);

che si è costituita in giudizio quale erede del contribuente ricorrente P.F.;

che, stante l’adesione del ricorrente alla definizione agevolata e la regolare esecuzione della stessa, deve dichiararsi l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, con spese regolate ai sensi dell’ultimo periodo del D.L. n. 50 del 2017, art. 11, comma 10, secondo cui le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

P.Q.M.

La Corte dichiara l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.

Così deciso in Roma, il 16 dicembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 5 gennaio 2022

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