Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27099 del 27/11/2020

Cassazione civile sez. trib., 27/11/2020, (ud. 14/11/2019, dep. 27/11/2020), n.27099

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANZON Enrico – Presidente –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. D’AURIA Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17051-2010 proposto da:

S.R., elettivamente domiciliata in ROMA VIALE DELLE MILIZIE

presso lo studio dell’avvocato GIULIO MURANO, rappresentata e difesa

dall’avvocato ANGELO SERRA;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI BARI in persona del

Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO TERRITORIALE DI GIOIA DEL COLLE;

– intimata –

avverso la sentenza n. 60/2009 della COMM. TRIB. REG. di BARI,

depositata il 29/04/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

14/11/2019 dal Consigliere Dott. D’AURIA GIUSEPPE.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

La vicenda giudiziaria trae origine dall’avviso di accertamento emesso dalla Agenzia delle Entrate, con il quale accertava maggiori ricavi pari a lire 25 milioni, utilizzando i parametri di cui alla L. 28 dicembre 1995, n. 549, art. 3, comma 184, nei confronti di S.R..

Il ricorso, presentato dal contribuente, era accolto dalla Commissione Tributaria Provinciale di Bari, ritenendo che l’accertamento non fosse adeguatamente motivato essendo stati determinati i maggiori ricavi solo ed esclusivamente sulla base dei parametri.

A seguito di appello proposto dalla Agenzia delle Entrate, la Commissione Regionale di Bari (sen. 25/03/09), riformava la sentenza di primo grado ritenendo inammissibile il ricorso proposto oltre i termini di legge, e comunque esaminando il merito riteneva fondato l’atto di accertamento emesso, basato sui parametri introdotti dalla L. n. 549 del 1995, art. 3, commi 181-189.

Propone ricorso in Cassazione la contribuente che si affidava ai seguenti motivi così sintetizzabili:

i) Nullità dell’avviso di accertamento per mancanza della prova dell’avvenuta notifica dello stesso,

2) Inesistenza della notifica dell’avviso di accertamento.

3) Nullità della notifica dell’avviso di accertamento per omessa specifica della qualità del ricevente e tempestività del ricorso.

4) Errata applicazione della legge in ordine alla tempestività del ricorso in primo grado.

5) Errata applicazione delle norme processuali; ultra petizione.

6) Erronea applicazione di legge e mancata applicazione della L. 28 dicembre 1995, n. 549, art. 3, commi 181 e 183, e del D.P.R. 31 maggio 1999, n. 195, art. 4.

7) Vizi di motivazione della sentenza.

Si costituisce con controricorso l’Agenzia delle Entrate chiedendo il rigetto del ricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Ragioni di priorità logica prima che giuridica, inducono a specificare che, in conformità dell’univoco indirizzo giurisprudenziale, il giudice di appello una volta accolto il motivo sulla inammissibilità del ricorso originario, in quanto proposto oltre i termini perentori, si è spogliato della propria potestas iudicandi con una pronuncia in rito completamente definitiva della causa dinanzi a sè, sicchè la motivazione sulle questioni di diritto sostanziale è resa soltanto ad abundantiam e quindi le relative argomentazioni devono ritenersi ininfluenti e prive di effetti giuridici, ai fini della decisione, (tra le altre, Cass. n. 19754/2011 e Cass. n. 3229/2012).

Pertanto, va esaminato in via prioritaria il motivo con cui il ricorrente contesta la tardività del ricorso.

Il motivo è infondato in quanto è lo stesso ricorrente a specificare che “anche a voler considerare la denegata ipotesi della ricezione dell’avviso di accertamento in data 22 10 2005, il ricorso era da considerare comunque tempestivo attesa la nullità e o l’inesistenza della notifica dell’avviso di accertamento in data 22 10 2005”. In realtà proprio il ricorso proposto in primo grado dimostra come la notifica dell’accertamento il 22 10 2005 aveva raggiunto lo scopo ex art. 156 c.p.c.. Del resto come sottolineato dall’Agenzia, in questa sede e nei motivi di appello, la stessa parte aveva dedotto nel ricorso introduttivo che la notifica era intervenuta il 22 10 2005.

Aggiungasi che tale motivo è privo di autosufficienza non avendo il ricorrente riprodotto la notifica del 22 10 2005 e o copia della busta contenente l’accertamento, ma riferisce di notifica intervenuta il 24 10 2005 (al pari oggi non allegata), non permettendo a questa corte di accertare se tale ultima notifica si riferisca alla comunicazione della consegna a terzi dell’atto. Questa Corte ha ripetutamente affermato, con orientamento che ormai può ritenersi consolidato e da cui questo Collegio non ritiene che vi siano motivi per discostarsi, che in tema di ricorso per cassazione, ove sia denunciato il vizio di una relata di notifica, o comunque una questione riconducibile alla notifica e alla sua relata, per il principio di autosufficienza del ricorso si esige la trascrizione integrale di quest’ultima. La sua omissione determina l’inammissibilità del motivo (Cass., sent. n. 5185/2017; sent. 17424/2005, 17145/2018 e da ultimo ord. n. 905 / 2019 rel. Federici). Per accertare la sussistenza o meno della dedotta violazione, non basta Un generico richiamo ai documenti relativi alla notifica, ma per il principio dell’autosufficienza è necessaria la sua integrale trascrizione, onde consentire al giudice il preventivo esame della rilevanza del vizio denunziato.

Per effetto della inammissibilità del motivo inerente alla tempestività del ricorso (motivo indicato- dalla parte con il numero 2), rimangono assorbiti gli altri motivi. Poichè il ritardo riguardava un solo giorno (probabilmente il ricorrente non ha considerato che ottobre aveva 31 giorni), ricorrono motivi di equità per compensare le spese del grado.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il secondo motivo ed assorbiti gli altri. Spese compensate.

Così deciso in Roma, il 14 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 27 novembre 2020

 

 

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