Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27099 del 16/12/2011
Cassazione civile sez. VI, 16/12/2011, (ud. 22/09/2011, dep. 16/12/2011), n.27099
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –
Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –
Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –
Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –
Dott. VIVALDI Roberta – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
R.M. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA DEI PREFETTI 17, presso lo studio dell’avvocato PANDISCIA
CARLO, rappresentato e difeso dall’avvocato PROVENZANO PIERGIORGIO
giusta mandato a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
BANCA POPOLARE PUGLIESE SCARL, “Capogruppo Gruppo Bancario Banca
Popolare Pugliese”, in persona del suo legale rappresentante pro
tempore Presidente del Consiglio di Amministrazione, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI, 113, presso lo studio
dell’avvocato GRASSO ROSA ALBA, rappresentata e difesa dagli avvocati
MARSANO GIORGIO ANTONIO, GIUSEPPE GRASSO giusta procura a margine del
controricorso;
– controricorrente –
e contro
SIDER COSTRUZIONI SRL;
– intimata –
avverso la sentenza n. 438/2009 della CORTE D’APPELLO di LECCE,
depositata il 10/09/2009;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
22/09/2011 dal Consigliere Relatore Dott. BRUNO SPAGNA MUSSO;
udito l’Avvocato Carlo Pandiscia (delega avvocato Provenzano
Piergiorgio), difensore del ricorrente che si riporta agli scritti;
è presente il P.G. in persna del Dott. ROSARIO GIOVANNI RUSSO che
nulla osserva.
Fatto
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
che con atto di citazione notificato in data 7.7.92 la Banca Popolare di Lecce conveniva innanzi il Tribunale di Lecce l’arch. M. R. e la Sider Costruzioni s.r.l. per ivi sentir dichiarare inefficace nei propri confronti l’atto per notar A. Positano in data 21.8.87 con il quale l’arch. R. aveva alienato in favore della Sider Costruzioni s.r.l. la proprietà del lotto di suolo in territorio di (OMISSIS) esteso mq. 7969, nel Not al Foli p.lla 68, con condanna dei convenuti alla rifusione delle spese e competenze di causa; che assumeva l’attrice che il detto atto compravendita costituiva ingiusto e fraudolento depauperamento del patrimonio del R. nei cui confronti essa attrice vantava un credito di L. 51.363.546 (assumendo altresì trattarsi di terreno a destinazione in larga parte industriale il cui prezzo era indicato nell’atto impugnato in sole L. 15.000.000 e che l’intera vicenda era “dubbia” essendo amministratore dell’acquirente D.P.L., coniuge dell’alienante); che si costituivano in giudizio entrambi i convenuti e che in particolare il R. rilevava come non sussistessero i presupposti per la revocazione dell’atto di compravendita, rimanendo comunque nel suo patrimonio beni di ingente valore mentre la Sider dichiarava di aver inteso concludere un contratto di compravendita e di non essere assolutamente consapevole che lo stesso potesse arrecare pregiudizi ad alcuno;
che il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, con sentenza n. 552/2004, accoglieva la domanda della Banca, dichiarando inefficacie l’atto di compravendita immobiliare in questione nei confronti dell’attrice;
che a seguito dell’impugnazione del R., la Corte d’Appello di Lecce, costituitasi la Banca Popolare Pugliese e contumace la Sider, con la decisione in esame depositata in data 10.9.2009, rigettava il gravame confermando quanto statuito in primo grado affermando che “nella specie l’eventus damni era, può dirsi, in re ipsa. L’intero patrimonio immobiliare del R., tranne il suolo, oggetto della vendita alla Sider, era stato pignorato e nelle procedure esecutive, come risulta dalla documentazione prodotta, erano intervenuti numerosi creditori per il soddisfacimento di crediti, attestati da titoli giudiziari e da cambiali (anche protestate) per un importo, che, con buona approssimazione alla data della domanda, si aggirava ad oltre Euro 300.000.000”;
che ricorre per cassazione il R. con due motivi, illustrati da memoria, deducendo, rispettivamente violazione dell’art. 246 c.p.c. e difetto di motivazione in ordine alla valutazione della congruità del prezzo;
che ha depositato controricorso la Banca Popolare Pugliese;
che è stata depositata relazione ex art. 380 bis c.p.c. con cui si chiede dichiararsi inammissibile il ricorso o comunque rigettarsi;
che, condividendosi detta relazione, deve rilevarsi come entrambi detti motivi si appalesano come inammissibili, censurandosi con essi il potere discrezionale del giudice del merito in ordine all’attendibilità di un teste e circostanze di fatto e documentali non ulteriormente esaminabili nella presente sede di legittimità (sul punto, tra le altre, Cass. n. 1188/2007, secondo cui la valutazione della sussistenza o meno dell’interesse che da luogo ad incapacità a testimoniare, ai sensi dell’art. 246 c.p.c., è rimessa, così come quella inerente all’attendibilità dei testi e alla rilevanza delle deposizioni, al giudice del merito, ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivata);
che le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese della presente fase in favore della Banca Popolare Pugliese che liquida in complessivi Euro 2.200,00 (di cui Euro 200,00 per esborsi), oltre spese generali ed accessorie come per legge.
Così deciso in Roma, il 22 settembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 16 dicembre 2011