Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27099 del 03/12/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 27099 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: IACOBELLIS MARCELLO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore, domiciliata in Roma, via
dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende
per

legge

Ricorrente
Contro

Freni Giovanni, elett.te dom.to in Roma, alla piazza Tuscolo 5, presso lo studio dell’avv.
Adriana Calandra, rapp.to e difeso dall’avv. Giovanni Gulino , giusta procura in atti
Controricorrente
per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Centrale n. 1422/3/11
depositata il 3/11/2011

;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del giorno 24/10/2013 dal
Dott. Marcello Iacobellis;
Udite le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale, dott. Sepe
Svolgimento del processo
La controversia promossa da Freni Giovanni

contro l’Agenzia delle Entrate attiene al

silenzio rifiuto dell’Agenzia sull’istanza di rimborso delle trattenute operate dal datore di

Corte Suprema di Cassazione—VI Sez. Civ. – T– R.G. n. 14401/12

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Data pubblicazione: 03/12/2013

lavoro sul “premio fedeltà” corrispostogli dal Credito Italiano al raggiungimento del 25 anno
di servizio. La CTC riteneva non assoggettabile a tassazione il premio in questione.
Il ricorso proposto si articola in unico motivo. Resiste con controricorso il contribuente .11
relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c. chiedendo l’accoglimento del ricorso .
Il presidente ha fissato l’udienza del 24/10/2013 per l’adunanza della Corte in Camera di

Motivi della decisione
Va preliminarmente affermata l’ammissibilità dell’impugnativa essendo specificati i motivi
del ricorso.
Nel merito la ricorrente assume la violazione dell’art. 17 del dpr 636/1972 laddove la CTC
ha ritenuto non tassabile l’erogazione in parola.
La censura è fondata, sulla base del consolidato principio della giurisprudenza di questa
Corte secondo il quale, in tema di imposte sui redditi, ai sensi del citato art. 48, comma 1 – il
quale costituisce una norma antielusiva tendente ad evitare che, sotto forma di erogazioni
liberali, vengano corrisposte al lavoratore somme che in realtà hanno natura di vero e proprio corrispettivo per l’attività svolta – il cosiddetto “premio fedeltà” fa parte del reddito
imponibile, potendo essere esclusa la tassabilità delle somme percepite solo se ricorrano i
requisiti della eccezionalità e della non ricorrenza della erogazione liberale, effettuata a
favore della generalità dei dipendenti o di categorie di dipendenti; la ricorrenza del venticinquesimo anno di servizio non può ritenersi evento riconducibile a tale concetto, trattandosi
di avvenimento naturale e prevedibile (Sez. 5, Sentenza n. 13459 del 23/5/2008 ; Sez. 5,
Sentenza n. 22584 del 2007; Sez. 5, Sentenza n. 20929 del 2007).
Consegue da quanto sopra la cassazione della sentenza impugnata in relazione al motivo
accolto; non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ai sensi dell’art. 384 c.p.c.,
decidendo nel merito, va rigettato il ricorso proposto dal Freni avverso silenzio rifiuto
dell’Agenzia sull’istanza di rimborso delle trattenute operate dal datore di lavoro sul “premio fedeltà”.
Le circostanze che caratterizzano la vicenda giustificano la compensazione delle spese del
giudizio.
P.Q.M.

Corte Suprema di Cassazione — VI Sez. Civ. – T– R.G. n. 14401/12

Ordinanza pag. 2

Consiglio. Il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.

la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito, rigetta il
ricorso proposto dal Freni avverso silenzio rifiuto dell’Agenzia sull’istanza di rimborso
delle trattenute operate dal datore di lavoro sul “premio fedeltà” , compensando tra le parti
le spese del giudizio
Così deciso in Roma, 24/10/2013

Il P esi. ente

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