Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27098 del 28/12/2016


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Cassazione civile, sez. trib., 28/12/2016, (ud. 09/09/2016, dep.28/12/2016),  n. 27098

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Stella – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 2444-2012 proposto da:

C.D., elettivamente domiciliato in ROMA VIA CELIMONTANA 38,

presso lo studio dell’avvocato BENITO PANARITI, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato LUISA EMMA BORTOLUZZI giusta delega

a margine;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI FELTRE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 114/2010 della COMM.TRIB.REG. di VENEZIA,

depositata il 09/12/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/09/2016 dal Consigliere Dott. LUCA SOLAINI;

udito per il ricorrente l’Avvocato PAOLO PANARITI per delega

dell’Avvocato BENITO PANARITI che si riporta agli atti;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ZENO Immacolata, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La controversia concerne l’impugnazione, da parte del contribuente, degli avvisi d’accertamento per il pagamento dell’ICI dall’anno 2003 all’anno 2006 afferente un terreno edificabile sito nel comune di (OMISSIS) di cui la medesima era comproprietaria. La ricorrente eccepiva che si trattasse di un’area di pertinenza di un fabbricato, del quale pure era comproprietaria, nella stessa misura; infatti, l’immobile oggetto di tassazione era recintato e alberato ed aveva, quindi, sia il requisito soggettivo che quello oggettivo per essere considerato pertinenziale, ai sensi dell’art. 817 c.c., e, quindi, escluso da autonoma tassazione, ai fini ICI.

La CTP rigettava il ricorso, in quanto riteneva trattarsi di due terreni edificabili distintamente censiti in catasto con un autonomo e rilevante indice di fabbricabilità e collegati ambedue alla strada, mentre il fabbricato della ricorrente aveva già un’area distinta come propria pertinenza. La CTR confermava la sentenza di primo grado, sull’assunto della specialità della normativa fiscale, di cui al D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, comma 1, lett. a) rispetto a quella generale civilistica, di cui all’art. 817 c.c., in materia di tassazione di aree edificabili.

Avverso quest’ultima sentenza, il contribuente ha proposto ricorso davanti a questa Corte di Cassazione, sulla base di due motivi, mentre il comune di Feltre non si è costituito.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso, la contribuente denuncia il vizio di violazione di legge e d’insufficienza della motivazione circa un punto decisivo della controversia, in quanto l’area oggetto di controversia, possiederebbe tutti i requisiti richiesti per essere considerata pertinenziale, sia quello oggettivo (destinazione dell’area al servizio ed ornamento dell’abitazione principale) che quello soggettivo (effettiva volontà del proprietario dei due immobili, di porne uno al servizio durevole dell’altro).

Nel merito, a prescindere dalla genericità e assenza di specificità dei motivi, il ricorso è infondato.

Infatti, oggetto degli avvisi d’accertamento e liquidazione emessi dal Comune di Feltre e poi opposti, è un’area, autonomamente distinta nel catasto del predetto comune, quale area edificabile. Tale area, è censita in catasto autonomamente, rispetto all’edificio al quale accede e la parte contribuente avrebbe potuto impugnare l’attuale classamento presso la competente sede giudiziaria, mentre, vi ha inizialmente prestato adesione, ritenendo di beneficiare del maggior valore attribuito; successivamente e nella presente sede, ha ritenuto più rispondente al proprio interesse, attribuire un diverso utilizzo all’area; questa circostanza, secondo l’orientamento di questa Corte, non consente alla parte contribuente di poter contestare l’atto impositivo, deducendo la sussistenza di un asserito vincolo di pertinenzialità; infatti, secondo l’orientamento che si ritiene di condividere, “Il rapporto d’ICI s’instaura attraverso la denuncia del contribuente, mediante la quale egli dichiara la sua situazione di possesso rilevante per l’ICI e sulla base di essa egli stesso provvede alla liquidazione periodica dell’imposta. L’impostazione iniziale viene variata, oltre che per l’eventuale intervento accertativo del Comune, ogni volta che nella situazione possessoria del contribuente s’introduca una modificazione e il contribuente rinnovi la dichiarazione adeguatrice…”. Nella odierna vicenda, è mancato qualunque richiesta di diverso classamento da parte della contribuente, in virtù dell’asserito vincolo pertinenziale, “…cosicchè, se lo stesso contribuente non ha affermato la sua pertinenzialità in via di specialità, vuol dire che egli ha voluto lasciarla nella sua condizione di area fabbricabile, corrispondentemente alla regola generale. A questo proposito, sovviene a rafforzare questa conclusione il doveroso riconoscimento della volontà del privato di valutare liberamente la convenienza dell’applicazione di altre norme sulle aree fabbricabile, come quelle, per esempio, che ne regolano l’espropriazione e la relativa indennità….” (Cass. n. 19638/2009).

Pertanto, volendo fare “buon governo” delle superiori considerazioni, si deve ribadire che affinchè un’area sia qualificabile come “pertinenza” e, come tale, vada esente dalla tassazione ICI, deve sussistere un vincolo d’asservimento durevole, funzionale o ornamentale delle aree al fabbricato, con il fine di migliorarne le condizioni d’uso, la funzionalità e il valore; infatti, in materia fiscale, attesa l’indisponibilità del rapporto tributario, la prova dell’oggettivo asservimento pertinenziale che grava sul contribuente (quando, come nella specie, ne derivi una tassazione attenuta) deve essere valutata con maggior rigore rispetto alla prova richiesta nei rapporti di tipo privatistico. Pertanto, la mera “scelta” pertinenziale non può avere alcuna valenza tributaria, perchè avrebbe l’unica funzione di eludere il prelievo fiscale, evitando l’assoggettabilità al precetto che impone la tassazione in ragione della reale natura del cespite. Pertanto, secondo l’insegnamento di questa Corte “…per qualificare come pertinenza di un fabbricato un’area edificabile, è necessario che intervenga un’oggettiva e funzionale modificazione dello stato dei luoghi che sterilizzi in concreto e stabilmente lo “ius edificandi” e che non si risolva, quindi, in un mero collegamento materiale, rimovibile “ad libitum”…” (Cass. n. 25127 del 2009, ma vedi anche, Cass. nn. 22128/10, 25170/13, ord. n. 13017/12).

Con il secondo motivo di censura, la ricorrente solleva un’eccezione di giudicato esterno, in particolare, trattasi della sentenza emessa dalla CTR per il Veneto n. 22/22/2009, divenuta definitiva per l’inutile decorso del termine d’impugnazione di cui all’art. 327 c.p.c., che in riferimento al medesimo rapporto giuridico tributario, concernente la tassabilità ai fini ICI dell’area oggetto anche del presente giudizio, ma per le annualità 1999, 2000 e 2001, avrebbe accolto le ragioni della contribuente in merito alla sussistenza del vincolo pertinenziale, concludendo per la sua non assoggettabilità alla pretesa impositiva da parte del comune di Feltre: tale giudicato farebbe stato anche per diversi periodi d’imposta, quando si basi sugli stessi elementi del rapporto giuridico tributario.

Il motivo è inammissibile per difetto d’autosufficienza, in quanto non è stata prodotta l’attestazione di cui all’art. 124 disp. att. c.p.c., comma 2 che documenti che non è stata proposta impugnazione nei termini di cui all’art. 327 c.p.c.; la produzione di tale documento, non sarebbe stata, comunque, possibile, nella presente sede di legittimità, in quanto la data della sua formazione (9.6.2010) era precedente all’udienza di discussione in appello, perciò, in tale sede, avrebbe potuto essere prodotto per la prima volta, ostandovi nella presente sede, il disposto di cui all’art. 372 c.p.c. (cd. principio di celerità), v. Cass. ord. n. 8816/12, Cass. n. 25401/15, Cass. n. 14438/14 – non massimata Cass. sez. un. 13916/2006).

La mancata costituzione del Comune resistente esonera il Collegio dal provvedere sulle spese.

PQM

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 9 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2016

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