Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27097 del 27/11/2020

Cassazione civile sez. trib., 27/11/2020, (ud. 17/10/2019, dep. 27/11/2020), n.27097

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PERRINO Angelina Maria – Presidente –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. PUTATURO VISCIDO di NOCERA M.G. – Consigliere –

Dott. MUCCI Roberto – Consigliere –

Dott. DINAPOLI Marco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 28289/2013 R.G. proposto da:

Agenzia delle dogane e dei monopoli, rappresentata e difesa

dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata

in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

Rud Mobili Group s.r.l. in liquidazione ed in concordato preventivo

(già Rud Mobili s.r.l. in liquidazione);

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Toscana n. 136 depositata il 17 ottobre 2012;

Udita la relazione svolta dal Consigliere Dinapoli Marco, nelle

camere di consiglio del 17 ottobre 2019 e del 5 giugno 2020, a

seguito di riconvocazione.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

L’Agenzia delle dogane emise nei confronti di Rud Mobili s.r.l. in liquidazione (oggi Rud Mobili Group s.r.l. in liquidazione ed in concordato preventivo) avvisi di accertamento e di contestazione di sanzioni per avere immesso in consumo merci di provenienza extracomunitaria in sospensione de Iva perchè destinate ad un deposito Iva cui in realtà non sarebbero state materialmente introdotte.

La contribuente propose ricorso.

La Commissione tributaria provinciale di Pisa accolse il ricorso con sentenza n. 232/1/2010. L’Agenzia delle dogane propose appello, che fu rigettato dalla Commissione tributaria regionale della Toscana con la sentenza indicata in epigrafe, che rilevò la regolarità della gestione del deposito Iva e la mancanza di prova dell’omessa introduzione delle merci nel deposito.

L’Agenzia delle dogane e dei monopoli ricorre per cassazione con 8 motivi e chiede cassarsi la sentenza impugnata, con vittoria delle spese di lite. La contribuente non si costituisce in giudizio.

La Corte, successivamente all’adunanza del 17 ottobre 2019, viene riconvocata in data odierna nella medesima composizione personale.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1.- Con il primo motivo del ricorso l’Agenzia sostiene la nullità della sentenza (art. 115 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4) per falsa applicazione del principio di non contestazione; la sentenza impugnata così motiva: “la società ha affermato di avere introdotto i beni nel deposito e questa affermazione non è stata contraddetta” mentre invece l’Agenzia avrebbe contestato espressamente questo assunto nei propri atti processuali (trascritti in questa sede).

1.1- Il motivo è infondato, poichè la decisione della Commissione tributaria si fonda su altra ratio, mentre la locuzione evidenziata dalla ricorrente viene utilizzata al più limitato fine di contrastare la tesi del P.G. sulla ammissibilità dello svolgimento delle operazioni anche negli spazi adiacenti o limitrofi al deposito, che è irrilevante ai fini della decisione (N.d.r. testo originale non comprensibile).

2.- Con il secondo motivo di ricorso si lamenta violazione di legge sulla ripartizione dell’onere della prova e sulla valutazione delle presunzioni in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, in quanto la sentenza afferma che l’Agenzia “non ha fornito la prova che le merci non sono state introdotte nel magazzino”. Questa decisione sarebbe errata per tre motivi perchè: – trattandosi di un’agevolazione fiscale, l’onere della prova incombe sul contribuente; – l’omessa introduzione nel deposito è un fatto negativo, di cui è impossibile fornire prova diretta, ma solo presuntiva, ma la sentenza impugnata, omettendo di valutare le presunzioni fornite dalli Agenzia, ha erroneamente ritenuto necessaria la prova diretta del fatto negativo; – è frutto di error in procedendo l’affermazione della sentenza che “non può revocarsi in dubbio l’idoneità della struttura alla ricezione e stoccaggio della merce” che non costituisce prova diretta della introduzione della merce nel deposito, ma mera presunzione priva del carattere di gravità, precisione e concordanza.

2.1- Il motivo è infondato. La decisione del giudice a quo si fonda sulle risultanze, favorevoli alla società, del sopralluogo effettuato dalla Guardia di Finanza di Pisa in data 27 aprile 2009, alla presenza di due funzionari dell’Agenzia delle dogane che non effettuarono in quell’occasione alcun rilievo o contestazione, anzi ritennero regolare la gestione del deposito. Invece l’espressione valorizzata dalla ricorrente come indice del vizio denunziato, si limita a rilevare l’insufficienza della prova contraria fornita dall’Agenzia. Non vi è stata dunque violazione delle regole sulla ripartizione dell’onere della prova, ma una valutazione complessiva del materiale probatorio acquisito al processo, che attiene al merito ed è pertanto incensurabile in questa sede.

3.- Il terzo motivo denunzia l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio (art. 360 c.p.c., n. 5) perchè la sentenza avrebbe omesso di esaminare le circostanze indicate negli atti dell’Agenzia come indizi della mancata introduzione delle merci nel deposito.

4.- Il quarto motivo lamenta il vizio di insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo (art. 360 c.p.c., n. 5) riproponendo sotto diverso aspetto le stesse censure di cui al secondo e terzo motivo.

4.1- Il terzo e quarto motivo di ricorso vanno esaminati congiuntamente, in quanto fra loro strettamente connessi. Sono entrambi infondati. Osserva preliminarmente la Corte che il vizio di motivazione rilevante come motivo di cassazione è stato oggetto di un considerevole ridimensionamento a seguito della riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134 (applicabile ratione temporis al ricorso qui in esame). La norma “deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione” (Cass. Sez. Un., 7 aprile 2014 n. 8053).

4.2- Inoltre questa Corte ha ribadito anche di recente (Cass. Sez. 5 Num. 4681 21 febbraio 2020) il principio di diritto che: il “fatto” considerato dalla legge è un preciso accadimento ovvero una precisa circostanza in senso storico-naturalistico (Cass. n. 21152/2014). Esso deve essere decisivo, per cui per potersi configurare il vizio di cui alli art. 365 c.p.c., n. 5, è necessario che la sua assenza avrebbe condotto a diversa decisione con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, in un rapporto di causalità fra la circostanza che si assume trascurata e la soluzione giuridica data (Cass. n. 28634/2013; Cass. n. 25608/2013; Cass. n. 24092/2013; Cass. n. 18368/2013; Cass. n. 3668/2013; Cass. n. 14973/2006). Non presentano queste caratteristiche le circostanze indicate in ricorso, che costituiscono, più che un “fatto”, delle argomentazioni difensive, ritenute dal giudice di merito subvalenti, e la cui asserita decisività non corrisponde ad un giudizio di certezza, nel senso sopra precisato.

5.- Il quinto motivo di ricorso denunzia il vizio di motivazione contraddittoria ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 perchè la sentenza impugnata afferma in motivazione che “salvo che per quelle autofatturazioni la cui data risulta anteriore alle importazioni, si ritiene di dover confermare le decisioni di primo grado riguardanti sia il tributo che le sanzioni” ma il dispositivo invece di accogliere parzialmente l’appello dell’ufficio, lo rigetta.

6.- Con il sesto motivo di ricorso si denunzia la nullità della sentenza impugnata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4 perchè la decisione di rigetto integrale dell’appello sarebbe incoerente con la motivazione trascritta sopra al punto 5.

6.1.- In continuità con la decisione di Cass. Sez. V n. 19100 del 28. 09.2016, ritiene la Corte che sussista il vizio di nullità denunziato con il sesto motivo di ricorso. La sentenza impugnata, infatti, pur rilevando nella motivazione la parziale fondatezza della pretesa dell’Ufficio con riferimento a “quelle autofatturazioni la cui data risulta anteriore alle importazioni”, inaspettatamente poi nel dispositivo rigetta completamente l’appello dell’Agenzia delle entrate avverso la sentenza di primo grado che aveva accolto integralmente il ricorso del contribuente. La decisione adottata appare pertanto incoerente con la motivazione espressa relativamente alle autofatturazioni “anticipate”, per cui deve essere annullata in parte qua, in accoglimento del sesto motivo di ricorso, con assorbimento del quinto, e rinvio al giudice a quo, che riesaminerà le possibili conseguenze sanzionatorie di tali casi di autofatturazione.

7.- Il settimo motivo denunzia violazione di legge rilevante ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 (del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, art. 50 bis, divieto di abuso del diritto nonchè dell’art. 2697 c.c.) perchè, il giudice, vertendosi in materia di agevolazione fiscale, avrebbe dovuto comunque valutare il profilo dell’abuso del diritto, ipotizzabile per effetto degli indizi di abuso allegati dalli Agenzia, senza che il contribuente avesse dimostrato l’esistenza di ragioni economicamente apprezzabili del deposito infragiornaliero.

7.1- Il motivo è inammissibile perchè formulato in maniera generica, senza alcuno specifico riferimento ai fatti di causa, all’oggetto del contendere ed alle richieste formulate dalle parti nel corso del giudizio di merito, per cui non consente alla Corte di valutarne la rilevanza.

8.- L’ottavo motivo denunzia il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 3 per violazione del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, artt. 17 e 67-70, in relazione al D.L. 30 agosto 1983, n. 331, art. 50 bis, norme che prevedono che l’Iva all’importazione debba essere riscossa immediatamente in dogana, per cui non potrebbe essere assolta successivamente, mediante autofatturazione.

8.1- Il motivo è infondato, in quanto presuppone erroneamente che l’Iva all’importazione sia assimilabile ai dazi all’importazione, mentre invece si tratta di un tributo interno, che si inserisce nel sistema uniforme dell’Iva (Cass. Sez. V n. 18654/2018). Perciò l’effettiva introduzione nel deposito delle merci importate non presenta la rilevanza che l’Agenzia ricorrente mostra di attribuirle.

8.2- Questa Corte ha già affermato il principio per cui “l’amministrazione finanziaria non può pretendere il pagamento dell’imposta sul valore aggiunto all’importazione dal soggetto passivo che, non avendo materialmente immesso i beni nel deposito fiscale, si è illegittimamente avvalso del regime di sospensione di cui al D.L. n. 331 cit., art. 50 bis, comma 4, lett. b), qualora costui abbia già provveduto all’adempimento, sebbene tardivo, dell’obbligazione tributaria nell’ambito del meccanismo dell’inversione contabile mediante un’autofatturazione ed una registrazione nel registro degli acquisti e delle vendite, atteso che la violazione del sistema del versamento dell’IVA, realizzata dall’importatore per effetto dell’immissione solo “virtuale” della merce nel deposito, ha natura formale e non può mettere, pertanto, in discussione il suo diritto alla detrazione, come chiarito dalla Corte di Giustizia nella sentenza del 17 luglio 2014, Equoland, in causa C-272/13″ (Cass. sez. V n. 12231 del 17 maggio 2017).

9.- In conclusione, per i motivi indicati, solo il sesto motivo del ricorso deve essere accolto, in esso assorbito il quinto, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio al giudice a quo per un nuovo giudizio, cui si demanda anche il regolamento delle spese processuali.

P.Q.M.

La Corte accoglie il sesto motivo di ricorso, in esso assorbito il quinto, rigetta i rimanenti motivi, cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Toscana in diversa composizione per un nuovo giudizio anche sulle spese processuali.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 5 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 27 novembre 2020

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