Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27097 del 16/12/2011

Cassazione civile sez. VI, 16/12/2011, (ud. 22/09/2011, dep. 16/12/2011), n.27097

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – rel. Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

FALLIMENTO della SRL MSTM – MONTAGGI, SALDATURE, TUBAZIONI, MECCANICA

(OMISSIS) in persona del Curatore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA T. MONTICELLI 12, presso lo studio dell’avvocato MATERA

CORRADO, rappresentata e difesa dall’avvocato PELLE’ GUIDO, giusta

procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

A.G., E.F., elettivamente domiciliati

in ROMA, VIA GERMANICO 109, presso lo studio dell’avvocato SEBASTIO

GIOVANNA, rappresentati e difesi dall’avvocato SEBASTIO ATTILIO,

giusta procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrenti –

contro

ZURICH INSURANCE PLC, già Zurigo Assicurazioni S.A. – Rappresentanza

generale per l’Italia, in persona del procuratore e rappresentante,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIORGIO VASARI 5, presso lo

studio dell’avv. RUDEL RAOUL, che la rappresenta e difende unitamente

all’avv. MATTEO DIFINO, giusta procura speciale in calce al

controricorso;

– controricorrente –

e contro

S.G., R.C., R.G., R.

A., R.P.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 17/2010 della Corte d’Appello di LECCE –

Sezione Distaccata di TARANTO del 26.6.09, depositata il 23/01/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

22/09/2011 dal Consigliere Relatore Dott. BRUNO SPAGNA MUSSO;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. ROSARIO

GIOVANNI RUSSO.

Fatto

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

che, con atto notificato in data 8-9 aprile 1992 il Fallimento della s.r.l. M.s.t.m. debitamente autorizzato dal Giudice Delegato, conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Taranto R. V., già amministratore della società fallita, nonchè i sigg. Ru.Ar., M.P. e A.G., nella qualità di componenti il collegio sindacale, chiedendo l’accoglimento delle seguenti conclusioni: “dichiarare responsabili ex artt. 2392 e 2393 c.c. R.V. ed ex art. 2407 c.c. i sindaci RAG. R.A., rag. M.P. e rag. A. G., in solido tra loro, dei danni arrecati alla fallita s.r.l.

M.s.t.m. per mala gestio e violazione dei doveri di vigilanza e controllo; liquidare i danni nella misura di L. 7.052.715.548 a titolo di differenza tra l’attivo realizzato ed il passivo verificato e ammesso; condannare i convenuti in solido fra loro al pagamento della suddetta somma oltre accessori;

che l’atto di citazione veniva notificato al R., al M. ed all’ A., ma non al rag. Ru.Ar. giacchè sloggiato dall’indirizzo in atti;

che al medesimo Ru., effettuati gli opportuni accertamenti, l’atto di citazione veniva poi notificato in data 2.6.1992;

che si costituivano ritualmente i componenti del collegio sindacale Ru., M. e A. contestando con le rispettive comparse di risposta in via preliminare l’avvenuta prescrizione dell’azione di responsabilità e nel merito la infondatezza delle domande proposte nei loro confronti delle quali chiedevano il rigetto con il favore delle spese (non si costituiva invece R. V. che veniva dichiarato contumace. Il convenuto rag. Ru.

quindi chiamava in giudizio per essere garantito la Compagnia di Assicurazioni Zurigo ed il rag. A. chiamava, sempre per essere garantito, la Compagnia di Assicurazione Ras);

che a seguito del decesso del R. e del M. il processo veniva riassunto, sicchè, in esito ad un accertamento tecnico l’adito Tribunale, con sentenza del 7.5.2004, riteneva la responsabilità dell’amministratore e dei sindaci L. Fall., ex art. 146 e li condannava in solido a pagare alla curatela la somma di Euro 3.642.423,60 e accoglieva la domanda di garanzia proposta dal Ru. nei confronti della Zurigo assicurazioni;

che della pronunzia si dolgono con separati gravami E. F. quale erede col beneficio dell’inventario di R. A. e A.G., riuniti i quali, anche a seguito dell’appello incidentale della Zurigo assicurazioni, la causa veniva decisa dalla Corte d’Appello di Lecce, con la decisione in esame depositata in data 23.1.2010;

che la Corte di merito, accertata la nullità della sentenza per omessa notifica nei confronti di R.V., rimetteva la causa al primo giudice, ex art. 354 c.p.c.;

che ricorre per cassazione la M.s.t.m. (con atto notificato in data 9.3.2010) senza indicazione di specifici motivi ma con censure comunque riguardanti la notifica in questione, con riferimento a risultanze anagrafiche e alla mancata deduzione di eventuali nullità nell’atto di impugnazione;

che resistono con controricorso A.G. e E. F. nonchè la Zurich Insurance;

che entrambe le parti hanno depositato memoria;

che è stata disposta relazione ex art. 380 bis c.p.c. con cui si chiede dichiararsi inammissibile il ricorso;

che condivisibile è quanto sostenuto in detta relazione in quanto il ricorso si appalesa come inammissibile, sia in quanto non risulta osservato il disposto dell’art. 369 c.p.c., n. 4, in relazione ai documenti di causa, sia perchè tende a un non consentito riesame di risultanze documentali in ordine alla notifica in questione (prima censura), sia perchè manca del requisito di autosufficienza (seconda censura) e comunque non consente l’esatta individuazione delle questioni proposte;

che, in particolare, già questa Corte ha statuito che (tra le altre, S.U. n. 23019/2007) nel ricorso per cassazione il requisito della esposizione dei motivi di impugnazione, nella quale la specificazione dei motivi e l’indicazione espressa delle norme di diritto non costituiscono requisiti autonomi, avendo la seconda la funzione di chiarire il contenuto dei motivi, mira ad assicurare che il ricorso consenta, senza il sussidio di altre fonti, l’immediata e pronta individuazione delle questioni da risolvere, cosicchè devono ritenersi inammissibili quei motivi che non precisino in alcuna maniera in che cosa consista la violazione di legge che avrebbe portato alla pronuncia di merito che si sostiene errata, o che si limitino ad una affermazione apodittica non seguita da alcuna dimostrazione;

che, infine, inammissibile perchè tardivo il controricorso (in quanto inviato a mezzo posta il 20.4.2010);

che, nonostante l’inammissibilità del ricorso, deve provvedersi sulle spese della presente fase, per quanto in proposito già statuito da questa Corte (n. 11619/2010), secondo cui l’inammissibilità del controricorso, perchè notificato oltre il termine fissato dall’art. 370 c.p.c., comporta che non può tenersi conto del controricorso medesimo, ma non incide sulla validità ed efficacia della procura speciale rilasciata a margine di esso dal resistente al difensore, che può partecipare in base alla stessa alla discussione orale, con la conseguenza che, in caso di rigetto del ricorso, dal rimborso delle spese del giudizio per cassazione supportate dal resistente vanno escluse le spese e gli onorari relativi al controricorso, mentre tale rimborso spetta limitatamente alle spese per il rilascio della procura ed all’onorario per lo studio della controversia e per la discussione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese della presente fase che liquida in complessivi Euro 1.600,00 (di cui Euro 200,00 per esborsi), oltre spese generali ed accessorie come per legge.

Così deciso in Roma, il 22 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 16 dicembre 2011

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