Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27097 del 06/10/2021
Cassazione civile sez. II, 06/10/2021, (ud. 13/05/2021, dep. 06/10/2021), n.27097
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GORJAN Sergio – Presidente –
Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –
Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –
Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere –
Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 22636/2016 proposto da:
R.L., elettivamente domiciliato in ROMA, P.ZA COLA DI RIENZO
69, presso lo studio dell’avvocato CHIARA MORASCHI, rappresentato e
difeso dall’avvocato LUCA RENNA;
– ricorrente –
contro
LA SOCIETA’ R.I. SPA, IN PERSONA DEL SUO LEGALE RAPP.TE,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA OSLAVIA 6, presso lo studio
dell’avvocato PIERLUIGI ACQUARELLI, rappresentata e difesa
dall’avvocato FABRIZIO PLENTEDA;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 729/2015 della CORTE D’APPELLO di LECCE,
depositata il 29/09/2015;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
13/05/2021 dal Consigliere Dott. ELISA PICARONI.
Fatto
FATTI DI CAUSA
1. La Corte d’appello di Lecce, con la sentenza n. 729 del 2015, pubblicata il 29 settembre 2015, ha accolto l’appello principale proposto da R.I. s.p.a. e l’appello incidentale proposto dall’avv. R.L. avverso la sentenza del Tribunale di Lecce n. 1861 del 2011.
1.1. Il Tribunale aveva rigettato l’opposizione di R.I. spa avverso il Decreto Ingiuntivo n. 536 del 2006, che le intimava il pagamento della somma di Euro 56.250,00 a titolo di compenso dell’attività stragiudiziale svolta dal professionista, e dichiarato compensate le spese di lite.
2. La Corte d’appello, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha condannato la società al pagamento della minor somma di Euro 19.984,00, ed ha compensate per la metà le spese di lite, ponendo a carico della società il pagamento della rimanente parte.
3. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso l’avv. R.L., sulla base di tre motivi, ai quali resiste R.I. spa con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo è denunciato, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, vizio di motivazione e violazione o falsa applicazione del D.M. 8 aprile 2004, n. 127, art. 2, Tabella D, lett. f) e si censura la mancata applicazione della norma al caso di specie, in assenza di attività di redazione integrale di un contratto seguita da effettiva stipula.
Diversamente, secondo il ricorrente, la previsione contenuta nella lett. f) della Tabella D, per attività stragiudiziale, avrebbe ad oggetto anche l’assistenza alla redazione di un contratto, essendo differenziate nel testo di legge l’attività di redazione e quella di assistenza alla redazione -, quest’ultima applicabile pure in caso di trattativa rimasta senza seguito, come avvenuto nella fattispecie concreta.
2. Con il secondo motivo è denunciato, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, vizio di motivazione e falsa applicazione del D.M. 8 aprile 2004, n. 127, art. 2, Tabella D, lett. c) e d) e si contesta l’applicazione al caso di specie delle norme richiamate, sull’assunto che le attività ivi previste avrebbero carattere propedeutico all’attività di redazione o di assistenza alla redazione di un contratto.
3. Con il terzo motivo è denunciato, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, vizio di motivazione e violazione dell’art. 2697 c.c., e si contesta la valutazione della documentazione prodotta nonché l’applicazione della regola di riparto dell’onere probatorio.
4. Il primo motivo di ricorso è fondato.
4.1. La sentenza impugnata ha escluso che la fattispecie concreta fosse sussumibile nella previsione di cui all’art. 2, lett. f), della Tabella D (Stragiudiziale) del D.M. 8 aprile 2004, n. 127, applicabile ratione temporis, sulla base di una erronea ricognizione del contenuto della norma.
L’art. 2 citato, che regola(va) i compensi per le prestazioni di assistenza rese dagli avvocati nell’ambito dell’attività stragiudiziale, alla lett. f) indica gli onorari dovuti, a seconda del valore della pratica, per l’attività di “redazione di contratti, statuti, regolamenti, testamenti, o per l’assistenza alla relativa stipulazione e redazione”.
La norma contempla attività distinte, la seconda delle quali, indicata come “assistenza” alla stipulazione e redazione, è ravvisabile in tutti i casi in cui l’avvocato, che non abbia redatto ex novo l’atto in oggetto, sia intervenuto nella predisposizione dello stesso a tutela degli interessi del cliente.
Se ne trova conferma nella previsione, contenuta nello stesso art. 2, lett. f), secondo cui “l’onorario è dovuto una sola volta anche in caso di redazione e successiva assistenza alla stipula e alla redazione”.
4.2. La Corte d’appello, pur dando atto del tenore letterale della norma, ha finito per assimilare le due attività quando ha affermato che “le correzioni apportate dal R. alle diverse stesure della bozza di contratto non assurg(o)no ad attività di redazione, né di assistenza alla redazione, che è stata svolta pacificamente dallo studio Deloitte & Touche”, e ciò pur avendo dato atto della particolare consistenza dell’intervento dell’avv. R. sul contratto.
La decisione di escludere l’applicazione dell’art. 2, lett. f), alla fattispecie concreta risulta pertanto erronea.
4.3. Del pari erroneo è il riferimento al mancato perfezionamento dell’operazione negoziale, ovvero alla mancata stipula del contratto predisposto.
L’assistenza alla redazione di un contratto, in quanto attività distinta dall’assistenza alla stipula – come emerge dalla già richiamata previsione secondo cui “l’onorario è dovuto una sola volta anche in caso di redazione e successiva assistenza alla stipula e alla redazione” – deve essere retribuita a prescindere dall’avvenuta conclusione del contratto.
5. All’accoglimento del primo motivo di ricorso, che assorbe i rimanenti, segue la cassazione della sentenza impugnata con rinvio al giudice designato in dispositivo, che procederà al riesame della domanda, provvedendo anche a regolare le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti i rimanenti, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Lecce, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 13 maggio 2021.
Depositato in Cancelleria il 6 ottobre 2021