Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27097 del 03/12/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 27097 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: COSENTINO ANTONELLO

ORDINANZA
sul ricorso 3478-2011 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE – DIREZIONE PROVINCIALE di
CATANIA 80416110585, in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la
rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente contro
ARENA GIUSEPPA RNAGPP50E71F158A, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA EMILIO DE’ CAVALIERI N. 7, presso
lo studio dell’avvocato MATTE() SERVA, rappresentata e difesa
dall’avvocato CHIARAMONTE IVAN giusta procura a margine del
controricorso;

– controrkorrente –

Data pubblicazione: 03/12/2013

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avverso la sentenza n. 573/34/2009 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di PALERMO SEZIONE
DISTACCATA di CATANIA del 23/11/2009, depositata il
14/12/2009;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

COSENTINO;
è presente il P.G. in persona del Dott. RAFFAELE CENICCOLA.
rilevato che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in
cancelleria la relazione di seguito integralmente trascritta:
<< L' Agenzia delle Entrate ricorre contro la sig.ra Giuseppa Arena per la cassazione della sentenza con cui la Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, ha annullato un avviso di rettifica e liquidazione di imposta di successione per la parte relativa alla tassazione del valore di avviamento (ritenuto insussistente dalla Commissione) di un'azienda caduta in successione. Il ricorso dell'Agenzia delle entrate si fonda su due motivi riferiti, rispettivamente, alla violazione di legge (art. 11 disp. prel. cc , e artt. 15 e 15 D.Lgs. 346/90) ed all'insufficienza e contraddittorietà della motivazione. La contribuente si è costituita con controricorso. Ragioni di ordine logico consigliano di iniziare dall'esame del secondo motivo di ricorso. Tale motivo va giudicato inammissibile, perché non indica una circostanza sulla quale la motivazione della sentenza gravata risulti omessa o illogica o contraddittoria ed il cui esame avrebbe diversamente orientato il convincimento del giudice di merito sull'accertamento dei fatti storici rilevanti per la decisione, ma si risolve in una generica doglianza sull'apprezzamento dei fatti di causa operato dal giudice di merito (apprezzamento che si assume "basato su generici richiami e rinvii non pertinenti"). In tal modo il mezzo di ricorso tende ad investire la Corte di cassazione del riesame delle risultanze di causa, inammissibile in sede di legittimità. Con il primo motivo di ricorso, per contro, la difesa erariale lamenta che la Commissione Tributaria Regionale, escludendo l'assoggettamento all' imposta di successione del valore di avviamento delle aziende, avrebbe erroneamente attribuito alle modifiche recate dalla legge 342/2000 agli articoli 15 e 16 D.Lgs. 346/90 un effetto retroattivo, applicandole ad una successione apertasi prima dell'entrata in vigore della legge 342/2000. Il motivo è inammissibile per carenza di interesse, in quanto la sentenza gravata è fondata su una duplice ratio decidendi. La prima ratio consiste nell'affermazione, censurata con il motivo in esame, secondo cui Ric. 2011 n. 03478 sez. MT - ud. 23-10-2013 -2- 23/10/2013 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLO o "non è configurabile l'avviamento commerciale nei trasferimenti mortis causa o per atto gratuito in favore di familiari". La seconda ratio consiste nell'affermazione che "è indubbia l'incongruenza di postulare l'avviamento commerciale per un'attività svolta in regime di concessione monopolistica, solitaria, e, dopo la cessazione, insuscettibile di svolgimento". Questa seconda ratio decidendi non è stata validamente censurata (un generico riferimento a "contratti tra il contribuente odierno resistente e i Monopoli di Stato" si rinviene solo nel secondo mezzo di ricorso, di cui autonomamente la decisione, viene meno l'interesse della ricorrente al primo motivo di ricorso, il cui eventuale accoglimento non potrebbe comunque portare alla cassazione della sentenza impugnata. In conclusione, si propone al Collegio la declaratoria di inammissibilità del ricorso.»; che l'intimata è costituita con controricorso; che non sono state depositate memorie difensive; che la relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata alle parti; che il Collegio condivide gli argomenti esposto nella relazione; che, pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza. P. Q. m. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente a rifondere alla contro ricorrente le spese del giudizio di cassazione, che liquida in E 1.300 per onorari, oltre E 100 per esborsi. Così deciso in Roma il 23 ottobre 2013. sopra si è argomentata l'inammissibilità); cosicché, essendo essa sufficiente per sorreggere

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