Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27096 del 28/12/2016


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Cassazione civile, sez. trib., 28/12/2016, (ud. 09/09/2016, dep.28/12/2016),  n. 27096

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Stella – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 8167-2011 proposto da:

COMUNE DI BASSANO DEL GRAPPA, in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA DI PRISCILLA

4, presso lo studio dell’avvocato STEFANO COEN, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato DAVIDE DRUDA giusta delega a

margine;

– ricorrente –

contro

ITALCERAMICA SRL;

– intimato –

Nonchè da:

ITALCERAMICA SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA G. FERRARI 35, presso lo

studio dell’avvocato MASSIMO FILIPPO MARZI, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato ANTONIO MAURO giusta delega a

margine;

– ricorso incidentale condizionato –

contro

COMUNE DI BASSANO DEL GRAPPA, in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA DI PRISCILLA

4, presso lo studio dell’avvocato STEFANO COEN, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato DAVIDE DRUDA giusta delega a

margine;

– controricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 13/2010 della COMM.TRIB.REG. di VENEZIA,

depositata il 24/02/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/09/2016 dal Consigliere Dott. LUCA SOLAINI;

udito per il ricorrente l’Avvocato RIZZACASA per delega dell’Avvocato

COEN che ha chiesto l’accoglimento del ricorso principale, rigetto

incidentale;

udito per controricorrente l’Avvocato MARZI che si riporta e chiede

l’accoglimento del ricorso incidentale;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ZENO Immacolata, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso

principale, inammissibilità ricorso incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La controversia concerne l’impugnazione, da parte della società contribuente, degli avvisi d’accertamento per il pagamento dell’ICI per gli anni dal 2001 al 2005 afferente un’area oggetto d’edificazione di un fabbricato residenziale-rurale a servizio del fondo agricolo di proprietà della predetta società e condotto in affitto da un’azienda agricola con la veste giuridica della società semplice.

La CTP accoglieva le ragioni della contribuente e la CTR rigettando l’appello del comune di Bassano del Grappa, confermava la sentenza di primo grado.

Avverso quest’ultima sentenza, l’ente locale ha proposto ricorso davanti a questa Corte di Cassazione, sulla base di due motivi, al quale ha resistito la società contribuente con controricorso e ricorso incidentale (sulla base di due motivi), al quale, a sua volta, ha resistito la ricorrente principale con controricorso e ricorso incidentale condizionato.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso, il comune ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione di norme di diritto, in particolare, del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2 e art. 5, comma 6 in quanto, nonostante l’eventuale natura agricola del terreno, ai sensi delle norme di cui alla rubrica, in caso di utilizzo a fini edificatori di un’area, questa deve considerarsi fabbricabile, anche in deroga a quanto stabilito dal D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2.

Il motivo è fondato.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, in tema di ICI, in caso di utilizzo edificatorio di un’area, la base imponibile è costituita dal valore dell’area utilizzata a tale scopo, trovando applicazione il D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 6 in quanto il meccanismo impositivo individuato dal legislatore non considera ai fini ICI il fabbricato in corso di ristrutturazione, ma l’area su cui lo stesso insiste, che per tale motivo ridiventa fabbricabile “ab origine”, fino a quando la ristrutturazione dell’immobile non sia stata completata (Cass. n. 10082/2014). Anche l’ufficio, in un documento di prassi ha chiarito che durante il periodo della effettiva utilizzazione edificatoria, il suolo interessato deve, comunque, essere considerato area fabbricabile, indipendentemente dal fatto che sia tale o meno in base agli strumenti urbanistici (Risoluzione ministeriale n. 209 del 17.10.1997). Pertanto, la ratio legis milita nel senso che laddove il terreno agricolo sia distolto dall’esercizio delle attività di cui all’art. 2135 c.c., poichè su di esso sono in corso opere di costruzione, demolizione, ricostruzione o esecuzione di lavori di recupero edilizio, la base imponibile ai fini ICI non potrà più essere calcolata ai sensi del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 7 ma, ai sensi del medesimo art. 5, comma 6 D.Lgs. n. 504 cit. come area fabbricabile, proprio per il venir meno della ragione agevolativa della natura agricola del terreno, connessa con i rischi inerenti all’esercizio di tale attività. La presente vicenda non solo può essere sussunta sotto la fattispecie normativa astratta appena richiamata, ma si arricchisce della peculiarità, evidenziata dalla documentazione allegata dalle parti al fascicolo del presente giudizio, secondo la quale la costruzione erigenda (negli anni in contestazione) non è risultata conforme al progetto originario che la individuava come fabbricato rurale, in virtù della denuncia di difformità e la conseguente domanda di permesso di costruire in sanatoria richiesta dalla società contribuente, per il quale l’utilizzo edificatorio dell’area si era realizzato a fini, almeno in parte residenziali (vedi, quanto dedotto e allegato dal comune ricorrente e non contrastato dalla società contribuente). Infatti, gli avvisi d’accertamento oggetto d’impugnazione fondano il presupposto della ripresa a tassazione proprio sul presupposto della non conformità della costruzione in itinere con quanto oggetto di concessione (v. avvisi d’accertamento, riportati per stralcio alla pagina 18 del ricorso e allegati sub 3 del fascicolo di parte ricorrente). Era, in buona sostanza, onere della società contribuente documentare che i requisiti di ruralità dell’immobile, nonostante l’autodichiarata difformità non fossero andati perduti.

Con il secondo motivo di censura, il comune ricorrente denuncia il vizio di omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo del giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in quanto i giudici d’appello, avrebbero ritenuto apoditticamente, senza alcuna motivazione plausibile, che il fabbricato in corso di costruzione, una volta ultimato sarebbe stato assoggettato ad ICI sulla base della rendita dominicale del terreno agricolo su cui insisteva, riconoscendogli, quindi, quei requisiti di ruralità, di cui al D.L. n. 557 del 1993, art. 9, comma 3 bis convertito nella L. n. 133 del 1994 e successive modificazioni prima ancora che lo stesso fosse ultimato, ed in presenza delle difformità evidenziate del medesimo immobile in corso di costruzione, rispetto a quello oggetto di concessione.

Anche tale censura si appalesa fondata, non avendo i giudici d’appello preso alcuna posizione, su tutta la documentazione attestante la difformità dell’immobile rispetto alla concessione rilasciata dal comune di Bassano del Grappa e alla luce del fatto che la società proprietaria dei terreni, non esercitava sugli stessi alcuna attività agricola mentre l’azienda agricola affittuaria aveva iniziato a condurre i terreni in locazione in virtù di contratto d’affitto stipulato solo in data 11.11.2005 (deduzioni contenute alla p. 22 del ricorso e non contrastate dalla contribuente); infatti, sul punto, la CTR ha laconicamente affermato “…la Commissione ritiene il ricorso iniziale fondato e non condivisibili le argomentazioni dell’appellante a partire dalla carenza di motivazione della sentenza di primo grado, considerato che i giudici, seppur sinteticamente, hanno poggiato le proprie valutazioni sulla applicazione del citato D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 6.”.

Il ricorso principale merita, pertanto, accoglimento, con annullamento sul punto della sentenza impugnata.

I controricorrenti hanno riproposto, con ricorso incidentale condizionato, sia la questione della mancata applicazione dell’istituto della continuazione e, quindi, del cumulo giuridico, relativamente a più violazioni della stessa norma di legge con un’unica condotta, sia della mancata considerazione di quanto, comunque, versato, a titolo d’ICI per le annate in contestazione.

Trova applicazione al riguardo il principio giurisprudenziale secondo cui per le domande o eccezioni non esaminate non è ammissibile neppure il ricorso incidentale condizionato, in quanto sul punto non è stata pronunciata alcuna decisione, sicchè l’eventuale accoglimento del ricorso principale comporta pur sempre la possibilità di riesame nel giudizio di rinvio di dette domande o eccezioni (Cass. 2006/1691; 2011/4929, 2012/8817, 2010/12728);

Pertanto, in accoglimento del ricorso, la sentenza va cassata e rinviata nuovamente alla Commissione tributaria regionale del Veneto, in diversa composizione, che si pronuncerà sul merito applicando i principi sopra enunciati e provvederà anche a regolare le spese della presente fase di legittimità.

PQM

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Accoglie il ricorso, dichiara inammissibile l’incidentale.

Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale del Veneto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 9 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2016

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