Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27095 del 28/12/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. trib., 28/12/2016, (ud. 09/09/2016, dep.28/12/2016),  n. 27095

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Stella – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 4078-2011 proposto da:

COMUNE DI VEGGIANO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA VIA G. NICOTERA 29, presso lo studio

dell’avvocato ANDREA MICCICHE’, rappresentato e difeso dall’avvocato

CLAUDIO MAGGIOLO giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

V.D., V.I., C.G., N.M.,

elettivamente domiciliati in ROMA VIALE PARIOLI 43, presso lo studio

dell’avvocato FRANCESCO D’AYALA VALVA, che li rappresenta e difende

unitamente agli avvocati UMBERTO SANTI, CLAUDIO TIBERTI giusta

delega a margine;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 67/2009 della COMM.TRIB.REG. di VENEZIA,

depositata il 21/12/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/09/2016 dal Consigliere Dott. LUCA SOLAINI;

udito per i controricorrenti l’Avvocato SANTI che si riporta agli

atti e deposita cartolina A/R;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ZENO Immacolata, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La controversia concerne l’impugnazione, da parte dei contribuenti, ciascuno per la propria quota di proprietà, degli avvisi d’accertamento per il pagamento dell’ICI per gli anni 2001, 2002 afferente un immobile accatastato in categoria D/8, quale capannone avicolo, per il quale i ricorrenti avevano omesso la relativa dichiarazione e i relativi versamenti, D.Lgs. n. 504 del 1992, ex art. 10 e ciò, sull’assunto che poichè l’immobile era asservito all’attività agricola, dovesse essere considerato fiscalmente esente dal pagamento dell’imposta.

La CTP rigettava il ricorso, mentre la CTR accoglieva l’appello dei contribuenti, ritenendo sussistere, nel caso di specie, i requisiti di ruralità dell’immobile, ai sensi del D.L. n. 557 del 1993, ART. 9, comma 3 bis convertito con modificazioni nella L. n. 133 del 1994 e s.m.

Avverso quest’ultima sentenza, il Comune di Veggiano ha proposto ricorso davanti a questa Corte di Cassazione, sulla base di un unico motivo, illustrato con memoria, al quale hanno resistito i contribuenti con controricorso, con il quale hanno anche riproposto la questione della illegittima applicazione delle sanzioni, non trattata dal giudice di appello.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo di ricorso, il comune ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione di norme di diritto: D.L. n. 557 del 1993, art. 9 convertito nella L. n. 133 del 1994 e successive modificazioni; D.L. n. 227 del 2008, art. 23, comma 1 bis convertito con modificazioni dalla L. n. 14 del 2009, art. 2 comma 1, lett. a) e del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 2 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto, nonostante il fabbricato asseritamente rurale, oggetto dell’avviso d’accertamento ICI, non fosse accatastato in A/6 (unità abitativa) o D/10 (immobili strumentali alle attività agricole), la CTR, in violazione delle norme di cui alla rubrica (come interpretate da questa Corte), è pervenuta tuttavia, all’erroneo risultato, accogliendo l’appello del contribuente, di annullare il predetto atto impositivo, benchè il fabbricato non fosse, come detto, catastalmente classificato come “rurale” (negli anni in contestazione); in tal caso, infatti, il proprietario che ritenga, sussistenti i requisiti per il riconoscimento del fabbricato come rurale, è tenuto ad impugnare la classificazione attribuita dall’Agenzia del Territorio, al fine di ottenere la relativa variazione. In altre parole, l’attribuzione all’immobile di una diversa categoria catastale (rispetto ad A/6 o D/10), ad avviso del Comune, deve essere impugnata specificatamente dal contribuente, che pretenda la non soggezione all’imposta, per la ritenuta ruralità del fabbricato, restando, altrimenti, quest’ultimo assoggettato ad ICI.

In via preliminare, l’eccezione sollevata dai contribuenti in sede di controricorso, secondo la quale l’assunto del comune che l’accatastamento in categoria diversa da A/6 e D/10 fosse preclusivo del riconoscimento del carattere rurale dell’immobile sarebbe un novum, rispetto alle difese assunte in primo grado (secondo le quali, invece, l’unità immobiliare accatastata in D/8, era assoggettabile ad ICI, perchè possedeva una rendita), già denunciato come tale in sede di udienza di discussione in appello, ma non accolta dalla CTR, va disattesa, e ciò, in quanto, l’asserito cambio di difesa (per come esposto alle pp. 11 e 12 del controricorso), non si sostanzia in alcun motivo nuovo (inteso come nuova causa petendi ovvero come nuova eccezione), ma nella precisazione di argomentazioni giuridiche, che facevano già parte della causa, come sue azioni e/o eccezioni, in quanto, l’assunto dell’assoggettabilità ad ICI dell’immobile oggetto di controversia, secondo il comune, derivava sempre dall’accatastamento dell’immobile, prima, per il solo possesso della rendita, successivamente perchè quella rendita non corrispondeva alla categoria D/10, ma ad altra categoria (d’altra parte, nella presente sede, tale assunto difensivo ha inteso contrastare, il ragionamento dei giudici d’appello, secondo i quali la ruralità del fabbricato potrebbe essere desunta dall’attività a cui sia strumentale, indipendentemente dalla iscrizione dello stesso nel catasto fabbricati nelle categorie A/6 o D/10).

Nel merito, il motivo di ricorso è fondato.

Secondo il consolidato insegnamento di questa Corte, dal quale non si ha motivo di discostarsi, “In tema di ICI, l’immobile che sia stato iscritto nel catasto dei fabbricati come “rurale”, con l’attribuzione della relativa categoria (A/6 o D/10), in conseguenza della riconosciuta ricorrenza dei requisiti previsti dal D.L. n. 557 del 1993, art. 9 conv. in L. n. 133 del 1994, non è soggetto all’imposta, ai sensi del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, comma 1, lett. a), come interpretato dal D.L. n. 207 del 2008, art. 23, comma 1-bis aggiunto dalla Legge di conversione n. 14 del 2009. Qualora l’immobile sia iscritto in una diversa categoria catastale, sarà onere del contribuente, che pretenda l’esenzione dall’imposta, impugnare l’atto di classamento, restando, altrimenti, il fabbricato medesimo assoggettato ad ICI. Allo stesso modo, il Comune dovrà impugnare autonomamente l’attribuzione della categoria catastale A/6 o D/10, al fine di poter legittimamente pretendere l’assoggettamento del fabbricato all’imposta” (Cass. sez. un. 18565/2009, ma vedi anche, Cass. nn. 1695/16, 16737/15, 1299/15, 5167/14, 422/14, 19872/12, 9911/12, 17054/10, 8845/10, 7102/10). Pertanto, se il contribuente, in luogo di proporre autonoma impugnazione al classamento nei confronti dell’Agenzia del Territorio, volesse il riconoscimento della categoria rurale in sede di opposizione alla pretesa impositiva Ici, è come se richiedesse al giudice tributario di svolgere un’attività amministrativa estranea alle sue funzioni giurisdizionali, perchè di competenza dell’autorità amministrativa preposta alla cura del relativo interesse.

Nel caso di specie, il fabbricato di proprietà dei contribuenti, risulta catastalmente classato in categoria D/8 e non risulta che questi ultimi abbiano mai contestato tale classamento, nè nel presente giudizio, nè in altri giudizi nei confronti dell’Agenzia del Territorio. La CTR ha ritenuto erroneamente irrilevante la categoria catastale attribuita all’immobile oggetto della presente controversia, senza che sia mai stata fatta oggetto d’impugnazione.

Il ricorso principale merita pertanto accoglimento, con annullamento sul punto della sentenza impugnata.

I controricorrenti hanno riproposto la questione della illegittima applicazione delle sanzioni, non affrontata dal giudice di appello in quanto implicitamente ritenuta assorbita dall’accoglimento dell’appello sul punto della natura rurale del fabbricato.

Trova applicazione al riguardo il principio giurisprudenziale secondo cui per le domande o eccezioni non esaminate non è ammissibile neppure il ricorso incidentale condizionato, in quanto sul punto non è stata pronunciata alcuna decisione, sicchè l’eventuale accoglimento del ricorso principale comporta pur sempre la possibilità di riesame nel giudizio di rinvio di dette domande o eccezioni (Cass. 2006/1691; 2011/4929, 2012/8817, 2010/12728);

In accoglimento del ricorso la sentenza va cassata e rinviata nuovamente alla Commissione tributaria regionale del Veneto, in diversa composizione, che si pronuncerà sul merito applicando i principi sopra enunciati e provvederà anche a regolare le spese della presente fase di legittimità.

PQM

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Accoglie il ricorso.

Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale del Veneto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 9 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA