Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27094 del 03/12/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 27094 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: CARACCIOLO GIUSEPPE

ORDINANZA
sul ricorso 5703-2012 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001 in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;

– ricorrente –

Contro
RANZONI MARCO;

– intimato avverso la sentenza n. 48/37/2011 della Commissione Tributaria
Regionale di ROMA del 14.2.2011, depositata il 15/03/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
23/10/2013 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE
CARACCIOLO.

Data pubblicazione: 03/12/2013

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. RAFFAELE

CENICCOLA.

Ric. 2012 n. 05703 sez. MT – ud. 23-10-2013
-2-

La Corte,
ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in
cancelleria la seguente relazione:
11 relatore cons. Giuseppe Caracciolo,
letti gli atti depositati

La CTR di Roma (come giudice del rinvio a seguito della ordinanza di questa Corte
n.30463/2009 del 17.9.2009) ha accolto l’atto di riassunzione di Ranzoni Marco- ed
ha così annullato l’avviso di liquidazione di maggiore imposta di successione (oltre a
sanzioni) relativa alla successione di Ranzoni Giovanni, di cui il Ranzoni Marco era
uno degli eredi.
La predetta CTR ha motivato la decisione nel senso che la sentenza di primo grado
doveva essere confermata nelle sue statuizioni, apparendo correttamente motivata sia
in fatto che in diritto. D’altronde le obiezioni dell’Ufficio (in ordine alla insufficiente
dimostrazione dell’esistenza di passività detraibili dall’asse) apparivano generiche ed
infondate.
L’Agenzia ha interposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.
La parte contribuente non si è costituita.
Il ricorso — ai sensi dell’art.380 bis cpc assegnato allo scrivente relatore, componente
della sezione di cui all’art.376 cpc- può essere definito ai sensi dell’art.375 cpc.
Con il primo motivo di ricorso (centrato sulla nullità della sentenza e del
procedimento) la parte ricorrente evidenzia che l’atto di riassunzione era stato
notificato dalla parte contribuente presso l’Avvocatura Generale dello Stato sicchè
l’Agenzia, non avendone avuto notizia, non si era costituita nel giudizio di rinvio e
non aveva potuto difendersi. Sulla scorta di questo rilievo, la parte ricorrente chiede
alla Corte di dichiarare nulla la decisione impugnata e di rinviare perciò la procedura
allo stesso giudice del rinvio identificato con la CTR di Roma.
La censura appare fondata e da accogliersi.

3

Osserva:

Ed invero dalla documentazione prodotta dalla parte ricorrente in allegato al ricorso
introduttivo di questo grado si evince la conferma di ciò che la parte ricorrente
assume, e cioè l’avvenuta notifica dell’atto di riassunzione del giudizio di rinvio
presso l’Avvocatura dello Stato, luogo presso il quale l’Agenzia non risulta che sia
domiciliata volontariamente, né può considerarsi domiciliata ex lege.

anche di disporre il nuovo rinvio del processo avanti alla stessa CTR del Lazio alla
luce della giurisprudenza di questa Corte secondo cui:” La riassunzione del giudizio
davanti al giudice di rinvio, eseguita con notificazione presso il domiciliatario ovvero
al difensore costituito nelle pregresse fasi di merito, anziché alla parte personalmente,
è nulla, ma – data la possibilità di ricollegare tali soggetti con precedenti designazioni
della stessa parte – non è inesistente. Ne consegue che, in applicazione dell’art. 291
cod. proc. civ., il giudice di rinvio non può dichiarare, in tale ipotesi, l’estinzione del
processo, ma, a meno che la parte intimata non si sia costituita, sanando la nullità,
deve ordinare la rinnovazione della notificazione. Se, nonostante l’invalidità, il
giudizio sia proseguito, la Corte Suprema, a cui la questione venga dedotta, deve
dichiarare la nullità e cassare la sentenza impugnata con rinvio, quand’anche nelle
more delle precorse fasi processuali sia decorso il termine perentorio stabilito dall’art.
393 cod. proc. civ., potendo la menzionata nullità essere sanata con effetto retroattivo
dalla riassunzione della causa dinanzi al giudice di rinvio, ritualmente eseguita
dall’una o dall’altra parte in lite, con le forme prescritte dall’art. 392, secondo comma
cod. proc. civ.” (Sez. 3, Sentenza n. 12197 del 01/12/1998, Rv. 521308).
Pertanto, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio per
manifesta fondatezza, accertamento della nullità della sentenza di appello e
conseguente rinvio alla CTR Lazio per la rinnovazione del grado di giudizio.
Roma, l O gennaio 2013.

che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati
delle parti;

4

Consegue da ciò non solo la necessità di dichiarare nulla la sentenza di rinvio ma

che non sono state depositate conclusioni scritte, né memorie;
che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i
motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso va accolto;
che le spese di lite possono essere regolate dal giudice del rinvio.
P.Q.M.

rinnovo del grado di giudizio, alla CTR Lazio che, in diversa composizione,
provvederà anche sulle spese di lite del presente grado.
Così deciso in Roma il 23 ottobre 2013.

La Corte accoglie il ricorso. Dichiara nulla la decisione impugnata e rinvia, per il

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA