Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27092 del 26/11/2020

Cassazione civile sez. VI, 26/11/2020, (ud. 07/07/2020, dep. 26/11/2020), n.27092

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ESPOSITO Lucia – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – rel. Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12028-2019 proposto da:

S.A., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato

FEDELE CANNEROZZI;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (OMISSIS), in

persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell’AVVOCATURA

dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati

ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO, CARLA D’ALOISIO, EMANUELE DE ROSE,

GIUSEPPE MATANO, ESTER ADA VITA SCIPLINO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1851/2018 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 18/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 07/07/2020 dal Consigliere Relatore Dott. LEONE

MARGHERITA MARIA.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

La Corte di appello di Bari con la sentenza n. 1851/2018 aveva rigettato l’appello proposto da S.A. avverso la decisione con la quale il tribunale di Foggia aveva, a sua volta, rigettato la domanda dalla stessa proposta nei confronti dell’Inps, diretta ad ottenere l’accredito, come operaia agricola a tempo determinato, di 102 giornate di lavoro nell’anno 2009.

La corte territoriale, confermando la decisione del primo giudice, aveva ritenuto non soddisfatto l’onere probatorio incombente sulla parte che richieda la prestazione previdenziale, e nella specie, il riconoscimento del requisito delle giornate di lavoro agricolo, in quanto non provata la effettiva esistenza del rapporto in questione e della prestazione effettuata. La Corte valutava peraltro inammissibile la censura inerente la omessa ammissione dei mezzi di prova richiesti al primo giudice in quanto non correttamente ed efficacemente censurata la pronuncia in tal senso adottata, ed infine non fornita dal ricorrente la prova contraria rispetto alle risultanze del verbale ispettivo contestato.

Avverso tale statuizione la S. proponeva ricorso affidato a quattro motivi cui resisteva con controricorso l’Inps.

Veniva depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio; la S. depositava successiva memoria.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1)- Con il primo motivo è dedotta la violazione dell’art. 97 Cost., comma 2, della L. n. 241 del 1990, art. 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver, la Corte territoriale, errato nel non ritenere applicabile al caso di specie il generale principio di necessaria motivazione degli atti della Pubblica amministrazione finalizzato al buon andamento e trasparenza della amministrazione.

2)- Con il secondo motivo è dedotta la omessa valutazione delle motivazioni determinative della cancellazione dagli elenchi anagrafici in relazione alla loro sufficienza, nonchè l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio (ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), per non aver, la corte territoriale, effettuato nessuna valutazione in merito alla sussistenza e sufficienza della motivazione del provvedimento di cancellazione.

I due motivi possono essere trattati congiuntamente. Occorre rilevare che la corte barese, già investita delle doglianze relative alla asserita carenza motivazionale, ne aveva escluso la fondatezza richiamato il principio secondo cui “La natura meramente ricognitiva del procedimento amministrativo preordinato all’accertamento, alla liquidazione e all’adempimento della prestazione pensionistica in favore dell’assicurato comporta che l’inosservanza, da parte del competente Istituto previdenziale, delle regole proprie del procedimento, nonchè, più in generale, delle prescrizioni concernenti il giusto procedimento, dettate dalla L. 7 agosto 1990, n. 241, o dei precetti di buona fede e correttezza, non dispiega incidenza sul correlato rapporto obbligatorio. Ne consegue che l’assicurato non può, in difetto dei fatti costitutivi dell’obbligazione, fondare la pretesa giudiziale di pagamento della prestazione previdenziale in ragione di disfunzioni procedimentali addebitabili all’Istituto, salva, in tal caso, la possibilità di chiedere il risarcimento dei danni”(Cass. n. 20604/2014; conf. Cass. n. 31954/2019).

La attuale censura di mancata valutazione dei motivi espressi in sede di appello, oltre che afferente a giudizio di merito estraneo alla presente sede processuale, risulta anche smentita dalla specifica statuizione sul punto assunta dal giudice di appello che ha chiaramente escluso la applicazione nella materia in esame di regole proprie della redazione degli atti amministrativi e del contenuto degli stessi, anche precisando, sulla base del richiamato principio, che, comunque, ogni eventuale vizio procedimentale avrebbe al più determinato, ove dimostrato, il diritto al ristoro del danno subito ma non certamente il diritto alla prestazione previdenziale in assenza dei presupposti legali della stessa.

A tali considerazioni deve poi soggiungersi che risulta altresì inammissibile la censura anche con riguardo all’omesso esame di un fatto decisivo, attesa la totale carenza dello specifico fatto storico in ipotesi omesso ed alla decisività dello stesso. Siffatta condizione deve essere specificamente allegata nel motivo per rappresentare concretamente la effettiva incidenza della circostanza fattuale rispetto ad una diversa decisione della controversia.

Questa Corte ha chiarito che l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, riformulato dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, conv. in L. n. 134 del 2012, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia); pertanto, l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie(Cass. SU n. 8053/2014; conf. Cass. n. 27415/2018).

3)- Con il terzo motivo è dedotta la violazione della L. n. 241 del 1990, art. 21 nonies, in combinato disposto con la L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 136 (ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) per non aver, il giudice di appello, ritenuto applicabile il principio che impone alla Pubblica Amministrazione di revocare, in sede di autotutela, precedenti provvedimenti nel termine ragionevole di tre anni dall’acquisizione di efficacia dei provvedimenti stessi.

Il motivo risulta inconferente per le ragioni già sopra esposte con riferimento agli effetti di eventuali vizi procedimentali che, ove esistenti, al più possono determinare solo un ristoro economico per il danno eventualmente subito, ma non influiscono sul rapporto obbligatorio tra le parti, ancorato alla provata sussistenza delle condizioni necessarie per le prestazioni richieste. Va peraltro precisato come, nel caso di specie, il motivo sia anche infondato in quanto la cancellazione dalle liste è intervenuta all’esito dell’accertamento ispettivo accertativo della carenza delle condizioni necessarie per la iscrizione nelle liste. Non è quindi ben comprensibile quali provvedimenti in autotutela avrebbero dovuto intervenire da parte dell’amministrazione.

4) La censura denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver erroneamente, il giudice d’appello, attribuito valore probatorio al solo provvedimento di cancellazione, rispetto al quale l’Inps non aveva aggiunto, in sede giudiziale, alcun ulteriore elemento che avvalorasse la decisione di cancellazione, così imponendo al lavoratore un onere di prova cui non era tenuto.

Il motivo è infondato oltre che inammissibile. Quanto all’onere della prova questa Corte ha precisato che “l’iscrizione di un lavoratore nell’elenco dei lavoratori agricoli assolve una funzione di agevolazione probatoria che viene meno qualora l’INPS, a seguito di un controllo, disconosca l’esistenza di un rapporto di lavoro esercitando una propria facoltà, che trova fondamento nel D.Lgs. n. 375 del 1993, art. 9, con la conseguenza che, in tal caso, il lavoratore ha l’onere di provare l’esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto di iscrizione e di ogni altro diritto consequenziale di carattere previdenziale fatto valere in giudizio” (Cass. n. 12001/2018).

L’accertamento svolto dall’Inps e la successiva cancellazione ha quindi ripristinato la dinamica dell’onere di prova incombente, in questo caso, sulla lavoratrice che, in contrasto con la decisione dell’Inps, assume di aver prestato il lavoro agricolo e ne chiede il riconoscimento. Nel caso in esame la corte territoriale nella propria valutazione ha richiamato quanto emerso dal verbale ispettivo ed ha posto a fondamento del decisum gli elementi di fatto ivi riportati. Per questo il motivo di censura risulta anche inammissibile essendo ben chiariti nella sentenza impugnata gli elementi di prova cui è ancorata la valutazione svolta. Il ricorso deve quindi essere rigettato. Nulla per le spese, sussistendo le condizioni per l’applicazione del disposto dell’art. 152 disp. att. c.p.c.

Sussistono i presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (legge di stabilità 2013).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; nulla per le spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 7 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 26 novembre 2020

 

 

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