Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27092 del 15/12/2011

Cassazione civile sez. I, 15/12/2011, (ud. 18/11/2011, dep. 15/12/2011), n.27092

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITRONE Ugo – Presidente –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Fallimento Master Group s.r.l. in persona del curatore, elettivamente

domiciliato in Roma, Via Due Macelli 47, presso l’avv. Alberto

Improda, rappresentato e difeso dall’avv. SALESIA Francesco giusta

delega in atti;

– ricorrente –

contro

L.C., elettivamente domiciliata in Roma, Via Gavinana

4, presso l’avv. ANGELINI Domenico, che la rappresenta e difende

giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Firenze n. 1460 del

10.11.2009;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

18.11.2011 dal Relatore Cons. Dott. Carlo Piccininni;

Uditi gli avv. Salesia per il fallimento e Angelini per L.;

Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

VELARDI Maurizio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

A seguito di domanda di rivendica di beni mobili acquisiti dal curatore del fallimento Master Group s.r.l., non accolta dal giudice delegato, L.C. proponeva opposizione L. Fall., ex art. 98, assumendo di aver stipulato un contratto di uso con la Master Group avente ad oggetto la disponibilità di un locale, e di essere quindi proprietaria di parte dei beni ivi rinvenuti.

Il Tribunale di Firenze adito rigettava la domanda della L., con decisione che veniva riformata dalla Corte di Appello, che in particolare rilevava: a) nel giudizio instaurato ai sensi della L. Fall., art. 103, trova applicazione la disciplina dettata in tema di opposizione di terzo all’esecuzione; b) l’applicabilità della detta disciplina presuppone tuttavia che la pretesa del terzo abbia ad oggetto beni mobili rinvenuti nella casa o nell’azienda del debitore;

c) le limitazioni probatorie che ne conseguono sono dunque condizionate alla verifica in ordine alla qualificazione dei luoghi ove i beni furono ritrovati come azienda del debitore; d) è onere quindi del fallimento, che invoca le limitazioni probatorie stabilite dall’art. 621 c.p.c., di provare i fatti che costituiscono il presupposto della relativa pretesa, e pertanto di dare dimostrazione dell’avvenuto rinvenimento dei beni in “un luogo proprio dell’azienda fallita”; e) nella specie la prova non era stata fornita, e comunque la natura domestica e non aziendale “della massima parte dei beni oggetto del giudizio” (in aggiunta alla “copiosa documentazione contabile prodotta dall’attuale appellante”) avrebbe consentito alla rivendicante di avvalersi della presunzione di appartenenza prevista dal citato art. 621 c.p.c.; f) il contratto di comodato mobiliare prodotto aveva data certa anteriore al fallimento; g) risultava irrilevante la circostanza che parte dei beni rinvenuti nel locale in questione fossero di proprietà della Master Group. Avverso la sentenza il fallimento proponeva ricorso per cassazione affidato a dieci motivi, cui resisteva con controricorso la L..

Entrambe le parti depositavano infine memoria.

Successivamente la controversia veniva decisa all’esito dell’udienza pubblica del 18.11.2011.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con i motivi di impugnazione il fallimento ha rispettivamente denunciato:

1) violazione dell’art. 2697 c.c., in relazione alla L. Fall., artt. 103, 84, 87, 88 e art. 621 c.p.c., con riferimento all’affermato onere della curatela di dare dimostrazione del fatto che il locale in cui erano stati rinvenuti i beni inventariati dal fallimento facessero parte dell’azienda della fallita. Al contrario sarebbe stato onere della istante dimostrare che il rinvenimento dei beni oggetto di rivendica fosse avvenuto in locali estranei all’azienda della società fallita;

2) violazione della L. Fall., artt. 42, 45, 84, 87, 88, 103, artt. 2915, 2704 c.c., e vizio di motivazione poichè, contrariamente a quanto affermato, il contratto di diritto d’uso invocato dalla L. a sostegno della propria pretesa sarebbe privo di data certa;

3) violazione dell’art. 621 c.p.c., in relazione alla L. Fall., art. 103, atteso che la deroga ai limiti della prova per presunzioni può operare soltanto in ragione dell’attività esercitata dal terzo o dal debitore, ma non anche in considerazione della natura (domestica o professionale) dei beni oggetto di rivendica;

4) vizio di motivazione, per il contrasto ravvisabile fra la mancanza di prova da parte dell’istante circa la proprietà dei beni rivendicati ed il rapporto di disponibilità del detentore sui detti beni e l’avvenuto accoglimento della domanda di rivendica, basata sull’applicabilità della meno rigorosa disciplina prevista dalla L. Fall., art. 103, per la restituzione di un bene appreso dal fallimento;

5) violazione degli artt. 619, 621 c.p.c., in relazione alla L. Fall., art. 103, perchè, anche a voler qualificare la domanda come di restituzione anzichè di rivendica, il richiedente non avrebbe provato nè la consegna, nè l’esistenza del rapporto, nè l’obbligo di restituzione del comodatario;

6) violazione dell’art. 2704 c.c., D.P.R. n. 131 del 1986, art. 16, L. Fall., art. 103, per la mancata apposizione dell’annotazione dell’avvenuta registrazione sull’elenco dei beni allegato al contratto di comodato;

7) vizio di motivazione, per l’omessa considerazione delle fatture prodotte in giudizio, dalle quali sarebbe risultato che gran parte dei beni oggetto della rivendica erano stati acquistati dalla società poi dichiarata fallita;

8) vizio di motivazione, non avendo la Corte territoriale dato ragione dell’affermata maggiore affidabilità del contratto di comodato mobiliare depositato in sede di precisazione delle conclusioni, rispetto a quello originariamente prodotto;

9) vizio di motivazione relativamente al preteso uso esclusivo del locale in questione da parte della L., e ciò in quanto: il contratto di comodato su cui è basata la detta affermazione sarebbe privo di data certa; alcuni dei beni custoditi nel locale sarebbero di proprietà della società fallita; il marito della L., che aveva la disponibilità del locale, pur non rivestendo più cariche sociali all’interno della Master Group, avrebbe continuato ad amministrare la società come amministratore di fatto;

10) violazione degli artt. 61, 62, 194 c.p.c., art. 2697 c.c., nonchè vizio di motivazione, sotto il profilo che l’accertamento in ordine al diritto di proprietà sui beni era stato effettuato sulla base delle conclusioni del consulente tecnico, e non già all’esito dell’assolvimento dell'”onus probandi”, incombente sull’attore in rivendica.

Osserva il Collegio che il ricorso è fondato nei termini appresso precisati.

Al riguardo va innanzitutto premesso che l’iter motivazionale della decisione impugnata è sinteticamente ricostruibile come segue: a) la parte processuale che intende avvalersi del beneficio probatorio di cui all’art. 621 c.p.c., deve provare l’esistenza dei relativi presupposti. Il fallimento non avrebbe adempiuto a tale onere non avendo dimostrato che i beni di cui si invoca la restituzione si trovassero presso la casa o l’azienda della fallita, mentre viceversa esisterebbe la prova in senso contrario, essendo il curatore entrato nel locale in cui erano custoditi i beni in virtù dell’intervento del rivendicante L. ed essendo quest’ultima titolare di un contratto di uso del detto immobile); b) non si applicherebbe quindi il regime probatorio previsto dall’art. 621 c.p.c., ma quello ordinario, rispetto al quale sarebbe correttamente valorizzabile l’espletata CTU, che aveva concluso nel senso del riconoscimento della proprietà dei beni in capo al rivendicante; c) ove anche fosse ritenuto applicabile al caso di specie l’art. 621 c.p.c., troverebbe comunque legittimo ingresso nel processo l’espletata consulenza (il cui esito è stato posto a base della decisione), per effetto della presunzione di appartenenza derivante dalla natura beni indicata dallo stesso art. 621; d) non sarebbe necessaria la dimostrazione del titolo di proprietà, poichè la relativa prova sarebbe indispensabile nell’azione di rivendica e non anche in quella di restituzione; e) la conferma della fondatezza della domanda della L. si trarrebbe dall’esistenza del contratto di comodato avente ad oggetto alcuni dei beni acquisiti dal fallimento.

Orbene con il primo motivo di impugnazione il fallimento ha denunciato l’erroneità della prima ragione decisionale indicata sub a), secondo la quale sarebbe stato suo onere provare i fatti che costituiscono il fondamento di tale pretesa, ovvero di provare che il “caveau” fosse un luogo proprio dell’azienda fallita (p. 63), denuncia che appare corretta e condivisibile.

Ed infatti nella specie i beni mobili rinvenuti presso la sede dell’impresa (è invero incontestata la circostanza che il locale “caveau” in questione fosse collocato al piano seminterrato dell’unità immobiliare in cui era posta la detta sede) erano stati puntualmente e doverosamente acquisiti dal curatore (L. Fall., art. 84, e segg.), sicchè il solo mezzo attraverso il quale il preteso proprietario avrebbe potuto far valere la titolarità del proprio diritto è quello previsto dalla L. Fall., art. 103, vale a dire con la domanda di rivendica e restituzione dei beni, per la cui delibazione si applica il regime probatorio previsto dall’art. 621 c.p.c..

In tal senso si è espressamente pronunciato il legislatore con la modifica della L. Fall., art. 103, intervenuta con il D.Lgs. n. 5 del 2006, ma il medesimo principio era stato sostenuto in dottrina ed era stato affermato dalla giurisprudenza di questa Corte anche con riferimento alla precedente formulazione dell’art. 103 (C. 97/5771, C. 84/6482, C. 71/375), applicabile nella specie.

Alla stregua della disposizione in oggetto, dunque, una volta rinvenuti i beni nell’azienda del fallito, incombe sul ricorrente L. Fall., ex art. 103, l’onere di dare dimostrazione del proprio diritto sui beni legittimamente acquisiti dal curatore del fallimento.

Con il secondo motivo di impugnazione il fallimento ha poi contestato la correttezza dell’ulteriore aspetto posto a base della prima ragione della decisione, vale a dire quello secondo cui la L. sarebbe stata titolare di un contratto di comodato del locale “caveau” in questione (p. 64), contestazione che appare fondata atteso che dalla documentazione depositata dal controricorrente (quale riportata dal ricorrente – p. 108 – senza contestazioni sul punto) risulta che il detto contratto è privo di data certa – e pertanto inopponibile al fallimento -, mentre sia la Corte di Appello nella sentenza impugnata che la L. nel proprio atto difensivo hanno sostenuto esservi prova della certezza della data con riferimento all’ulteriore contratto di comodato stipulato fra le parti, aventi ad oggetto alcuni dei beni mobili rinvenuti nel “caveau”.

Anche il terzo motivo, con il quale il ricorrente ha denunciato l’erroneità dell’affermazione secondo cui la “presunzione, a lei favorevole, desumibile dalla specifica natura (domestica e non aziendale) della massima parte dei beni oggetto del giudizio”, appare meritevole di condivisione, atteso che la disposizione di cui all’art. 621, legittima l’ammissibilità della prova testimoniale – e quindi delle presunzioni ex art. 2729 c.c. – laddove l’esistenza del diritto sui beni mobili pignorati sia resa verosimile dalla professione esercitata dal terzo o dal debitore, ipotesi non riscontrabile nel caso in esame, in cui la Corte ha preso in esame soltanto alcuni dei beni sui quali è giudizio (p. 64), ad essi attribuendo la specifica natura domestica e non aziendale.

Il quarto, il quinto, il sesto e l’ottavo motivo possono essere esaminati congiuntamente perchè fra loro connessi, essendo attinenti alla pretesa contraddizione riscontrabile nella qualificazione della domanda – intesa come di restituzione dei beni, mentre invece si sarebbe trattato di rivendica (quarto motivo) – e nell’erroneità che sarebbe rilevabile nell’avvenuto apprezzamento dell’esistenza di un titolo di detenzione opponibile al fallimento in favore della L. (quinto, sesto e ottavo motivo).

Sul primo punto, concernente la qualificazione della domanda, è condivisibile il rilievo formulato poichè la Corte di Appello non ha indicato con la precisione, che viceversa sarebbe stata necessaria, quale sia stato il titolo posto a base della pretesa fatta valere (diritto di proprietà ovvero titolo negoziale legittimante il possesso) e quello per effetto del quale è stato riconosciuto il diritto dell’originario istante ad acquisire la disponibilità di alcuni dei beni custoditi nel “caveau”.

Tuttavia tale incerta rappresentazione non vale a determinare gli effetti sollecitati dal ricorrente, poichè, al di là di ogni imprecisione terminologica e concettuale, la Corte di Appello ha sostanzialmente ritenuto che la L. avesse invocato la restituzione dei beni in questione ed ha altresì sostenuto che la detta domanda fosse meritevole di accoglimento, per la duplice ragione della disponibilità da parte della controricorrente del locale “caveau” (assunto privo di pregio per le ragioni precedentemente indicate) e dell’avvenuta stipulazione di un contratto di comodato avente ad oggetto i beni mobili per i quali è stato promosso il giudizio.

L’esistenza e la conseguente esecuzione di un valido contratto di comodato sono state per vero contestate dal ricorrente con deduzioni generiche, non confortate dai riscontri emersi, e per ciò non meritevoli di positiva considerazione.

Il fallimento ha però posto in discussione l’efficacia di tale contratto nei propri confronti anche per altro verso, vale a dire in quanto lo stesso sarebbe privo di data certa, eccezione che appare fondata.

La questione era stata per vero prospettata davanti alla Corte di Appello, che l’aveva disattesa sotto il duplice profilo che la data certa del contratto, che era stato registrato, si sarebbe estesa “ovviamente all’allegato elenco dei beni comodati” (p. 68), nonchè per il fatto che successivamente la L. avrebbe posto riparo alla carenza dell’impronta dell’Ufficio del registro sull’allegato contenente l’elenco dei beni, depositando “altra copia provvista di impronta” (p. 68).

La correttezza di tale argomentazione è stata però contestata dal fallimento, con rilievo che appare del tutto condivisibile.

L’assenza di annotazione dell’avvenuta registrazione sull’elenco allegato non consente infatti di conferire certezza relativamente alla data di esecuzione del comodato, da attuare mediante la concordata consegna dei beni. Nè vale in senso contrario l’ulteriore considerazione svolta dalla Corte di Appello relativamente alla successiva produzione dell’allegato con la prescritta annotazione di registrazione (ottavo motivo), atteso che non risulta che la relativa data (di apposizione dell’annotazione) fosse antecedente a quella della dichiarazione di fallimento.

La fondatezza delle censure concernenti l’inopponibilità dei due contratti di comodato al fallimento e l’applicabilità al caso di specie della disciplina di cui all’art. 621 c.p.c., assorbono poi la doglianza prospettata con il settimo motivo di impugnazione, relativo all’errore che avrebbe commesso la Corte di Appello nell’individuazione del soggetto proprietario dei beni in questione, nonchè quelle denunciate con il nono ed il decimo motivo, che rispettivamente attengono all’esclusività o meno del diritto di godimento del “caveau” da parte della L. ed al contenuto delle valutazioni espresse dal consulente tecnico nella sua relazione.

Il ricorso deve dunque, conclusivamente, essere accolto nei termini sopra indicati, la sentenza impugnata va cassata e, decidendo nel merito ex art. 384 c.p.c., non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, va rigettata l’opposizione proposta ai sensi della L. Fall., art. 103.

La L., soccombente, va infine condannata al pagamento delle spese del giudizio di merito e di quello di legittimità, liquidate in dispositivo.

PQM

Accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’opposizione L. Fall., ex art. 103.

Condanna L. al pagamento delle spese del giudizio di merito e di quello di legittimità, che liquida rispettivamente in Euro 1.500,00 di cui Euro 800,00 per onorari, Euro 600,00 per competenze, e in Euro 5.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese generali a agli accessori di legge su entrambe le liquidazioni.

Così deciso in Roma, il 18 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 15 dicembre 2011

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